CassazionedecretoSezione 5Decisione del 24 ottobre 1953
Cassazione n. 43639/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1953 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per l'esistenza di un precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/04/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10/07/2018 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata violenza privata perché, con minaccia rivolta al cognato [OSCURATO:PERSONA] (consistita nel dirgli di prendere 20 mila euro e di andarsene, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine) poneva in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a cedergli l'immobile da lui occupato per l'importo di 20 mila euro anziché a prezzo di mercato, non essendosi verificato l'evento per cause indipendenti dalla sua volontà; l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando — nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell'ad 650 cod. proc. pen. in relazione al rigetto della richiesta di improcedibilità per precedente giudicato sul medesimo fatto. In altro processo definito con sentenza irrevocabile, Amato era stato imputato del reato di minaccia, consistita nella medesima frase contestata nel presente processo, sicché i due processi hanno riguardato il medesimo fatto storico, laddove erroneamente la Corte di appello ha ritenuto i due reati suscettibili di concorso formale, in quanto la violenza privata è un reato complesso di cui la minaccia è elemento costitutivo. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per l'esistenza di un precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In limine, mette conto ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). 2. La giurisprudenza di legittimità ha già delineato la nozione di "identità del fatto", ai fini del divieto di bis in idem, in un'ottica, non già di idem legale", bensì storico-naturalistica: secondo il nitido principio di diritto affermato dalla sentenza Donati delle Sezioni unite, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; ex plurimis, conf., con riguardo ai reati fallimentari, Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261937). All'impostazione seguita dalla sentenza Donati si è ricollegata anche la giurisprudenza costituzionale, che, con la sentenza n. 200 del 2016 (parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui e iniziato il nuovo procedimento penale), ha ribadito l'adesione ad una concezione storico- naturalistica dell'idem factum (e, con essa, il ripudio del criterio dell'idem legale), definendo i rapporti con l'omologa garanzia fornita dall'art. 4 del Protocollo 7 alla Cedu. Nella prospettiva del giudice delle leggi, dunque, fatto «è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi», sicché non vi è «alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente»; richiamando la sentenza Donati delle Sezioni unite, la sentenza n. 200 del 2016 ha sottolineato come Costituzione e Cedu si saldino «nella garanzia che la persona già giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico».3. Ora, tra il reato di violenza privata e quello di minaccia (oggetto del procedimento definito) non sussiste corrispondenza storico-naturalistica, in quanto il primo presenta, rispetto alla minaccia, elementi costitutivi ulteriori (l'evento, nella violenza privata consumata), sicché non sussiste, nei rapporti tra i due reati, una corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, il che, in linea di massima, esclude il ne bis in idem. Vero è che il reato di minaccia è elemento costitutivo di quello di violenza privata, che, sotto questo profilo, va ricondotto nel genus del reato complesso, ma, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la pronuncia irrevocabile per il reato integrante il reato complesso non preclude la successiva procedibilità per lo stesso reato complesso (così, in una fattispecie in cui era intervenuta condanna irrevocabile per il reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali e, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014, Flecchia, Rv. 261301; nella stessa prospettiva, Sez. 5, n. 4404 del 18/11/2008, dep. 2009, Ricci, Rv. 241887, che, in un caso in cui era intervenuta una decisione irrevocabile d'estinzione per prescrizione del delitto d'appropriazione indebita imputato all'amministratore di una società, la Corte ha affermato che tale decisione non preclude, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale nei confronti dello stesso per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione dei medesimi beni). In tali ipotesi, peraltro, la pronuncia relativa al reato complesso ha oggetto un reato costituito, in parte, da un reato già giudicato, sicché si pone il problema di evitare - per questo solo segmento del fatto oggetto del reato complesso - l'irrogazione di una pena in relazione a un fatto per il quale l'imputato è già stato condannato. Ora, se per i due reati si procede nell'ambito dello stesso procedimento, il problema è risolto proprio dalla disciplina del reato complesso, che troverà esclusiva applicazione, restando assorbito il reato integrante elemento costitutivo, appunto, del reato complesso. Qualora, invece, come nel caso di specie, il reato integrante elemento costitutivo del reato complesso ha formato oggetto di procedimento definito con sentenza irrevocabile, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tal caso, il giudice deve, in sede di eventuale condanna per il reato complesso, considerare assorbito quello integrante elemento costitutivo del primo, secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva (Sez. 5, n. 37567 del 04/04/2003, Sivieri, Rv. 228297). In tal modo, la pena irrogata, nel "secondo" procedimento per il reato complesso, viene commisurata tenendo conto di quella già irrogata per il reato integrante elemento costitutivo, restituendo a detta irrogazione i connotati della proporzionalità rispetto al fatto complessivamente considerato. 4. I princìpi fin qui richiamati, però, non possono trovare applicazione nel caso di specie, in quanto il reato per il quale è intervenuta condanna nei due gradi di merito non è quello di violenza privata, ma quello di tentata violenza privata: viene dunque in rilievo una fattispecie che non annovera tra i propri elementi costitutivi l'elemento dell'evento, il che impedisce di considerare come diverso, nel senso anzidetto, il fatto in esame rispetto quello per il quale si è già proceduto. Sussiste, quindi, una piena corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, non venendo in rilievo né un evento, né il relativo nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (avendo avuto a oggetto, i due procedimenti, il medesimo fatto, come si evince dalla sentenza - irrevocabile - del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 26/11/2019). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per precedente giudicato sullo stesso fatto.