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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2019

Cassazione n. 35037/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce ilvizio di motivazione perché contraddittoria e insufficiente in relazioneall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per aver concorso nelreato di danneggiamento pluriaggravato come riqualificato, sono, oltre chereiterativi (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229-01) manifestamente infondati poiché la motivazione concui la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce degli elementi di prova raccolti, chel’imputato abbia consapevolmente fornito all’esecutore materiale il liquidoinfiammabile necessario alla consumazione del delitto, condividendo con questisin dall’inizio il disegno criminoso e il significato che quell’azione avrebbe dovutosvolgere, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5);osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuantie agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (si veda, in particolare, pag. 9 sulla natura preordinata dell’azione,l’entità del danno cagionato alla vittima e i precedenti penali a caricodell’imputato) (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce ilvizio di motivazione perché contraddittoria e insufficiente in relazioneall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per aver concorso nelreato di danneggiamento pluriaggravato come riqualificato, sono, oltre chereiterativi (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229-01) manifestamente infondati poiché la motivazione concui la Corte territoriale ha ritenuto, alla luce degli elementi di prova raccolti, chel’imputato abbia consapevolmente fornito all’esecutore materiale il liquidoinfiammabile necessario alla consumazione del delitto, condividendo con questisin dall’inizio il disegno criminoso e il significato che quell’azione avrebbe dovutosvolgere, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare,pagg. 4 e 5);osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, èmanifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazioneagli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuantie agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia fruttodi mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficientemotivazione (si veda, in particolare, pag. 9 sulla natura preordinata dell’azione,l’entità del danno cagionato alla vittima e i precedenti penali a caricodell’imputato) (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]