CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 dicembre 1993
Cassazione n. 32675/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/12/1993 avverso l'ordinanza del 19/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il ricorrente lamenta l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia, il quale però risulta avere partecipato, mediante un sostituto processuale, alle udienze tenutesi il 15 marzo ed il 10 aprile 2025 avanti il giudice dell'esecuzione, senza nulla eccepire rispetto alla omessa notifica sanando, in tal modo, eventuali nullità; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.