CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione sui seguenti aspetti: 1) dolo, in relazione alla configurabilità delle scriminanti della legittima difesa o dello stato di necessità; 2) esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche e commisurazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, che si risolvono sostanzialmente nella riproposizione di quelli d'appello, senza il necessario confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2