CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14211/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite atto di appello convertito in ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 37 d.lgs. 274/2000 e 568, comma 5, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 marzo 2023, che lo ha condannato per i delitti di cui agli artt. 581, 595 e 612 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 gennaio 2014). 2. Il ricorso è fondato. Coglie nel segno la censura di cui al secondo motivo, perché correttamente evidenzia come per i delitti contestati all'imputato il termine massimo di prescrizione sia spirato in data 4 marzo 2022 (pur tenuto conto degli otto mesi di sospensione), e, quindi, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. Donde, in ossequio al dictum delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818, che hanno riconosciuto l'ammissibilità del ricorso per cassazione col quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - atteso l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., che impone al giudice di merito di adottare il provvedimento consequenziale, anche in assenza di eccezione di parte -, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i delitti ascritti all'imputato estinti per intervenuta prescrizione. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]