CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ilau i-0 Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 4.3.2025 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del 1975; Rilevato che il ricorso, per un verso, contiene doglianze del tutto generiche in punto di responsabilità dell'imputato, in quanto prive di qualsivoglia critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e, per l'altro, censure manifestamente infondate circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena è stata individuata nel minimo edittale (nella formulazione dell'art. 4 L. n. 110 del 1975 vigente all'epoca del fatto) dopo un ampiamente motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il