CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1984
Cassazione n. 16817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] 11 10/12/1984 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in ordine alla sospensione della patente di guida per un anno in quanto già destinatario di analogo provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento, è inammissibile in quanto tale provvedimento non è in atti, né è allegato al ricorso, e, in ogni caso, il ricorrente potrà eventualmente far valere le proprie ragioni in sede amministrativa; rilevato che il secondo motivo, che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto, come affermato dalla sentenza rescindente, trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l'impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l'omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l'applicazione delle indicate sanzioni (Sez. 4, n. 3525 del 10/11/2021, dep. 2022, Sbalzarini, Rv. 282574-01; Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013 Bellometti, Rv. 256416-01); vista la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Agrigento, che, nel riprendere, senza elementi di sostanziale novità, le argomentazioni dedotte con il ricorso, insiste per l'accoglimento del ricorso medesimo; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M