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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34679/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11940 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2314/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 5 aprile 2024.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 10030/23 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nell’ambito di un giudizio instaurato dalla contribuente al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU numero 40402200000568, anno 2017, per euro 1.557,00), condannando sì la [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese di lite, ma quantificandole al di sotto dei minimi tariffari (euro 350,00 per il giudizio di primo grado ed euro 350,00 per il giudizio di secondo grado).

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.

4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale numero 55 del 2014, in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, che erano stati quantificati, con riferimento ai due gradi del giudizio di merito, al di sotto dei minimi tariffari.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Ed, invero, il valore della causa era di euro 1.557,00 (cfr., agli atti, l’avviso di accertamento impugnato), per cui, applicando, con riferimento al giudizio di primo grado, i minimi tariffari, la liquidazione sarebbe dovuta essere di euro 1.065,00, oltre accessori, somma di gran lunga superiore a quella liquidata di euro 350,00 (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).

3.2. Quanto al giudizio di secondo grado, il valore della causa -da rapportare al disputatum (cfr. Cass. n. 18465/24) - non era più di euro 1.557,00, attenendo la questione devoluta alla corte regionale esclusivamente alla disposta compensazione delle spese di lite, astrattamente liquidabili tra il valore minimo di euro 1.065,00 ed il valore massimo di euro 3.192,00.

Tuttavia, anche prendendo le mosse dall’ammontare minimo liquidabile in prime cure -euro 1.065,00- maggiorato degli accessori di legge, lo scaglione applicabile -analogamente al giudizio di primo grado- sarebbe dovuto essere quello da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, con conseguente individuazione dell’ammontare dovuto -avuto riguardo ancora una volta ai parametri minimi- in euro 1.204,00, oltre accessori, somma anch’essa di gran lunga superiore a quella liquidata di euro 350,00 (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).

4. E, quindi, essendo avvenuta la liquidazione, sia in primo, che in secondo grado, effettivamente al di sotto dei minimi tariffari, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, in relazione alle ragioni di accoglimento testé illustrate, deve essere cassata.

La causa, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con la liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente, a titolo di spese di lite, da quantificare -avuto riguardo alla natura ed all’oggetto della controversia ed alla difficoltà delle questioni delle quali ha imposto la trattazione- in corrispondenza dei parametri minimi, quali precedentemente indicati, sia con riferimento al giudizio di primo grado, che con riferimento a quello di secondo grado.

5. Le spese di lite del giudizio di legittimità conseguono alla soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; spese da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa, in relazione alle ragioni di accoglimento esposte in motivazione, la sentenza impugnata; liquida, decidendo nel merito, le somme dovute a titolo di spese di lite in euro 1.065,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 1.204,00 per il giudizio di secondo grado, oltre accessori da distrarsi al difensore; condanna la società intimata alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali come per legge, da di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 11940 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 2314/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pubblicata in data 5 aprile 2024. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 10030/23 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (con la quale era stata dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, nell’ambito di un giudizio instaurato dalla contribuente al fine di ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento IMU numero 40402200000568, anno 2017, per euro 1.557,00), condannando sì la [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione delle spese di lite, ma quantificandole al di sotto dei minimi tariffari (euro 350,00 per il giudizio di primo grado ed euro 350,00 per il giudizio di secondo grado). 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unico motivo di gravame. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata. 4. La causa, alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con l’unico motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, del codice di procedura civile, la violazione dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale numero 55 del 2014, in materia di liquidazione dei compensi per la professione forense, che erano stati quantificati, con riferimento ai due gradi del giudizio di merito, al di sotto dei minimi tariffari. 3. Il motivo è fondato. 3.1. Ed, invero, il valore della causa era di euro 1.557,00 (cfr., agli atti, l’avviso di accertamento impugnato), per cui, applicando, con riferimento al giudizio di primo grado, i minimi tariffari, la liquidazione sarebbe dovuta essere di euro 1.065,00, oltre accessori, somma di gran lunga superiore a quella liquidata di euro 350,00 (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3). 3.2. Quanto al giudizio di secondo grado, il valore della causa -da rapportare al disputatum (cfr. Cass. n. 18465/24) - non era più di euro 1.557,00, attenendo la questione devoluta alla corte regionale esclusivamente alla disposta compensazione delle spese di lite, astrattamente liquidabili tra il valore minimo di euro 1.065,00 ed il valore massimo di euro 3.192,00. Tuttavia, anche prendendo le mosse dall’ammontare minimo liquidabile in prime cure -euro 1.065,00- maggiorato degli accessori di legge, lo scaglione applicabile -analogamente al giudizio di primo grado- sarebbe dovuto essere quello da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00, con conseguente individuazione dell’ammontare dovuto -avuto riguardo ancora una volta ai parametri minimi- in euro 1.204,00, oltre accessori, somma anch’essa di gran lunga superiore a quella liquidata di euro 350,00 (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3). 4. E, quindi, essendo avvenuta la liquidazione, sia in primo, che in secondo grado, effettivamente al di sotto dei minimi tariffari, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, in relazione alle ragioni di accoglimento testé illustrate, deve essere cassata. La causa, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, con la liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente, a titolo di spese di lite, da quantificare -avuto riguardo alla natura ed all’oggetto della controversia ed alla difficoltà delle questioni delle quali ha imposto la trattazione- in corrispondenza dei parametri minimi, quali precedentemente indicati, sia con riferimento al giudizio di primo grado, che con riferimento a quello di secondo grado. 5. Le spese di lite del giudizio di legittimità conseguono alla soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; spese da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa, in relazione alle ragioni di accoglimento esposte in motivazione, la sentenza impugnata; liquida, decidendo nel merito, le somme dovute a titolo di spese di lite in euro 1.065,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 1.204,00 per il giudizio di secondo grado, oltre accessori da distrarsi al difensore; condanna la società intimata alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in euro 750,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario spese generali come per legge, da di
Sentenza Cassazione n. 34679/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris