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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19301/2026

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r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamentee all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6576/2021 depositatail 07/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno convenuto ingiudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., davanti al Tribunale di Roma,deducendo che la società aveva conferito alla 2D.[OSCURATO:SOCIETA]. un incarico diprogettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un complessoNumero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026immobiliare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], incarico che sarebbe stato poisvolto, nelle fasi successive, anche da [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo.

L’attivitàprofessionale si era articolata in più fasi, comprendenti la predisposizione dielaborati tecnici e la gestione delle interlocuzioni con l’amministrazionecomunale, fino al rigetto della pratica edilizia comunicato dal Comune neldicembre 2011.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva revocato l’incarico nel 2012,affidandolo ad altro professionista, senza corrispondere il saldo deicompensi, pari ad euro 43.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo e dellasomma di euro 41.463,38 in favore di 2D.[OSCURATO:SOCIETA]., oltre accessori, importidi cui hanno preteso il pagamento.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22095/2019, ha accolto le domande,condannando la convenuta al pagamento delle somme richieste, oltreinteressi e spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello alla Cortedistrettuale di Roma che, con sentenza n. 6576 del 6 ottobre 2021, hariformato integralmente la decisione, ritenendo che gli attori non avesseroallegato e provato l’effettivo svolgimento dell’incarico professionale.3.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, in proprio e nellaqualità di legale rappresentante di 2D.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha propostoricorso affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazionecontiene un’adeguata illustrazione dei fatti di causa, con indicazione deglialla sentenza senza risolversi in una richiesta di riesame dei profili in fatto.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/20261.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 153,165, 294, 347 e 348 c.p.c., 132, n. 4 c.p.c., 34 del DM 44/2011, censurandola sentenza impugnata per avere dichiarato la procedibilità dell’appello.I ricorrenti evidenziano che il gravame era stato notificato il 20 gennaio2020 e che il primo tentativo di iscrizione a ruolo, effettuato il 30 gennaio2020, era stato rifiutato dal sistema telematico, come attestato dallericevute PEC pervenute il 31 gennaio 2020.

Da tale momento l’appellanteaveva avuto completa conoscenza dell’inefficacia del deposito e dellamancata costituzione in giudizio ed avrebbe dovuto attivarsi per rinnovareil deposito dell’impugnazione; invece, la rinnovazione del deposito sarebbestata effettuata solo in data 12 marzo 2020, senza una richiesta dirimessione in termini.Dalla documentazione prodotta risulterebbe, inoltre, che già la terza PEC,pervenuta entro pochi secondi dal deposito del 30 gennaio 2020, segnalavala presenza di plurimi errori “fatali”, tali da imporre la ripetizione deldeposito entro le ore 24 dello stesso giorno.Si sostiene che il rifiuto del deposito non era stato determinato da una merairregolarità fiscale concernente il contributo unificato, ma era stato causatoda errori bloccanti causati dal mancato deposito dell’atto di appello degliallegati essenziali, come disciplinati dall’art. 14 delle specifiche tecniche delD.M. n. 44 del 2011.1.1.

Il motivo è fondato.L’esame degli atti, consentito a questa Corte per la natura processuale delvizio denunciato, conforta il fatto che l’appellante aveva notificatol’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il deposito telematico era statoeffettuato il 30.1.2020 e che il gestore dei servizi telematici non aveva soloemesso le ricevute di accettazione e consegna, ma, all’esito dei controlliautomatizzati, in data 31.1.2020, aveva rifiutato il deposito segnalando unerrore fatale, non emendabile dalla cancelleria.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026La ricevuta di consegna dell’atto all’indirizzo PEC del gestore, pur attestandola data di deposito, non consentiva di ritenere perfezionato il deposito.Le formalità di deposito erano regolate, ratione temporis, dall’art. 16-bis,del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge n. 221 del 2012, dalD.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecnicheper l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologiedell’informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previstidal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, aisensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) e segnatamentedall’art. 13 (rubricato «Trasmissione dei documenti da parte dei soggettiabilitati esterni nel procedimento civile»), nonché dal Provvedimento del 16aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia (recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34,comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n.44»), come modificato dal Decreto 28 dicembre 2015.Ai sensi della citata disciplina, il deposito telematico di un atto del processoprevedeva: 1) la «ricevuta di accettazione deposito» (c.d.

RAC o RdA), concui il sistema attestava che l’atto era stato inviato dalla postazione di lavoro(PDL) ed era stato accettato dal sistema per essere inoltrato all’ufficiogiudiziario destinatario. 2) la «ricevuta di avvenuta consegna» (RdAC), conla quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia attestava che ilmessaggio è stato ricevuto nella sua casella (c.d.

“seconda pec”); 3) lap.e.c. avente ad oggetto l’«esito controlli automatici”, inviata dal gestoredei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l’esito deicontrolli che il sistema effettuava automaticamente sulla busta telematica(c.d.

“terza pec”), e che poteva contenere la segnalazione di c.d. anomaliebloccanti, tali da non consentire al procedimento di proseguire senzal’intervento del cancelliere o, in alcuni casi, senza possibilità di interventodella cancelleria; 4) infine, il quarto messaggio p.e.c. (cd.

“quarta p.e.c.”)Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026indirizzato al depositante, che attestava l'esito del controllo manuale delcancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte dellacancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da partedella cancelleria, l'atto e gli allegati erano resi visibili all'interno del fascicolotelematico.La tempestività del deposito andava verificata con riferimento al momentoin cui era generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata delMinistero della Giustizia, la seconda p.e.c., ossia la ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) (cfr., Cass.

SU 28403/2022; Cass. 12422/2021; Cass.19796/2021), ma la regolarità del deposito era subordinata «al buon finedell’intero procedimento, quale fattispecie a formazione progressiva»,sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.),«e solo a seguito di essa, poteva consolidarsi l’effetto provvisorio anticipatodi cui alla seconda PEC» (Cass. 69/2025; Cass. 15801/2025; Cass.

SU28403/2023).La segnalazione di un «errore fatale» si traduceva nella comunicazionedell'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico; irimedi concessi alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essagravanti, sono tuttora due e alternativi l’uno all’altro: la formulazionedell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimentodi deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio (Cass.27766/2025; Cass. 1411/2026).Nella specie, è documentalmente provato che gli appellanti hanno prescelto,in luogo della rimessione in termini, la rinnovazione del deposito,provvedendo ad un nuovo invio degli atti, accettato dal sistema, in data12.3.2020, dopo che il gestore aveva inviato la terza PEC concernentel’esistenza di un errore fatale del primo invio.Il rifiuto del primo deposito è stato, invece, determinato dall’esito negativodei c.d. controlli automatici e, dunque, dall’esistenza di un errore fatalecodificato, non superabile dalla cancelleria.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il deposito è stato rinnovato solo dopo il decorso di un termine superiore aquello impugnazione (pari a 30 gg.), non potendo sanare l’irregolarità delprimo deposito.

Solo dopo la rinnovazione del deposito è stata depositatal’istanza di rimessione in termini, divenuta superflua, stante la tardivitàdella rinnovazione del deposito già effettuata.In conclusione, l’appello era improcedibile poiché la rinnovazione è stataeffettuata oltre un termine ragionevole entro il quale l’interessato, ricevutala comunicazione dell’impedimento per un errore fatale, avrebbe dovutoIl rifiuto della cancelleria per ragioni concernenti il pagamento del contributounificato, in data 13.3.2020, appare riferibile al secondo - tardivo - depositotelematico, non al primo, poiché su quest’ultimo la cancelleria non avevamodo di intervenire, dato l’effetto bloccante della segnalazione di un errorefatale.2.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115e 116, 183, 228, 229, 132, n. 4, c.p.c., 2225, 2237, 2697 c.c., contestandoalla Corte di appello ritenuto indimostrato lo svolgimento delle prestazioniprofessionali senza procedere a una effettiva disamina del contenuto deglielaborati progettuali depositati, della documentazione amministrativarelativa alla pratica edilizia e della corrispondenza intercorsa conl’amministrazione comunale, tutti elementi richiamati dagli appellati afondamento delle domande.3.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2385 c.c. e dell’art.182 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appelloritenuto valida la citazione in appello benché notificata in virtu’ di unaprocura rilasciata da soggetto privo ella qualifica di rappresentante legaledella BMC alla data dell’impugnazione.

Sostengono che l’amministratricecessata dalla carica era consapevole di non poter rilasciare il mandato eche il vizio della procura era insanabile in quanto frutto di un abuso.4.

I due motivi sono assorbiti.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/20265.

In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso mentre sono dichiarateassorbite le altre censure.La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzocomma, c.p.c. in relazione al motivo accolto, perché il giudizio di appellonon era procedibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo; vanno riconosciute al ricorrente anche le spese del giudizio ingrado d'appello, anch'esse liquidate in dispositivo.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassasenza rinvio la sentenza impugnata e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese diappello, che liquida in euro 7.000,00 per compenso ed Euro 200,00 peresborsi, e delle spese del precedente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, il tutto oltre IVA,C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamentee all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6576/2021 depositatail 07/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno convenuto ingiudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., davanti al Tribunale di Roma,deducendo che la società aveva conferito alla 2D.[OSCURATO:SOCIETA]. un incarico diprogettazione e direzione dei lavori per la realizzazione di un complessoNumero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026immobiliare nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], incarico che sarebbe stato poisvolto, nelle fasi successive, anche da [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo. L’attivitàprofessionale si era articolata in più fasi, comprendenti la predisposizione dielaborati tecnici e la gestione delle interlocuzioni con l’amministrazionecomunale, fino al rigetto della pratica edilizia comunicato dal Comune neldicembre 2011.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva revocato l’incarico nel 2012,affidandolo ad altro professionista, senza corrispondere il saldo deicompensi, pari ad euro 43.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo e dellasomma di euro 41.463,38 in favore di 2D.[OSCURATO:SOCIETA]., oltre accessori, importidi cui hanno preteso il pagamento.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22095/2019, ha accolto le domande,condannando la convenuta al pagamento delle somme richieste, oltreinteressi e spese di lite.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello alla Cortedistrettuale di Roma che, con sentenza n. 6576 del 6 ottobre 2021, hariformato integralmente la decisione, ritenendo che gli attori non avesseroallegato e provato l’effettivo svolgimento dell’incarico professionale.3. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]Aguzzo, in proprio e nellaqualità di legale rappresentante di 2D.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ha propostoricorso affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate: l’impugnazionecontiene un’adeguata illustrazione dei fatti di causa, con indicazione deglialla sentenza senza risolversi in una richiesta di riesame dei profili in fatto.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 153,165, 294, 347 e 348 c.p.c., 132, n. 4 c.p.c., 34 del DM 44/2011, censurandola sentenza impugnata per avere dichiarato la procedibilità dell’appello.I ricorrenti evidenziano che il gravame era stato notificato il 20 gennaio2020 e che il primo tentativo di iscrizione a ruolo, effettuato il 30 gennaio2020, era stato rifiutato dal sistema telematico, come attestato dallericevute PEC pervenute il 31 gennaio 2020. Da tale momento l’appellanteaveva avuto completa conoscenza dell’inefficacia del deposito e dellamancata costituzione in giudizio ed avrebbe dovuto attivarsi per rinnovareil deposito dell’impugnazione; invece, la rinnovazione del deposito sarebbestata effettuata solo in data 12 marzo 2020, senza una richiesta dirimessione in termini.Dalla documentazione prodotta risulterebbe, inoltre, che già la terza PEC,pervenuta entro pochi secondi dal deposito del 30 gennaio 2020, segnalavala presenza di plurimi errori “fatali”, tali da imporre la ripetizione deldeposito entro le ore 24 dello stesso giorno.Si sostiene che il rifiuto del deposito non era stato determinato da una merairregolarità fiscale concernente il contributo unificato, ma era stato causatoda errori bloccanti causati dal mancato deposito dell’atto di appello degliallegati essenziali, come disciplinati dall’art. 14 delle specifiche tecniche delD.M. n. 44 del 2011.1.1. Il motivo è fondato.L’esame degli atti, consentito a questa Corte per la natura processuale delvizio denunciato, conforta il fatto che l’appellante aveva notificatol’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il deposito telematico era statoeffettuato il 30.1.2020 e che il gestore dei servizi telematici non aveva soloemesso le ricevute di accettazione e consegna, ma, all’esito dei controlliautomatizzati, in data 31.1.2020, aveva rifiutato il deposito segnalando unerrore fatale, non emendabile dalla cancelleria.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026La ricevuta di consegna dell’atto all’indirizzo PEC del gestore, pur attestandola data di deposito, non consentiva di ritenere perfezionato il deposito.Le formalità di deposito erano regolate, ratione temporis, dall’art. 16-bis,del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge n. 221 del 2012, dalD.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecnicheper l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologiedell’informazione e della comunicazione in attuazione dei principi previstidal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, aisensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24) e segnatamentedall’art. 13 (rubricato «Trasmissione dei documenti da parte dei soggettiabilitati esterni nel procedimento civile»), nonché dal Provvedimento del 16aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati delMinistero della giustizia (recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34,comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n.44»), come modificato dal Decreto 28 dicembre 2015.Ai sensi della citata disciplina, il deposito telematico di un atto del processoprevedeva: 1) la «ricevuta di accettazione deposito» (c.d. RAC o RdA), concui il sistema attestava che l’atto era stato inviato dalla postazione di lavoro(PDL) ed era stato accettato dal sistema per essere inoltrato all’ufficiogiudiziario destinatario. 2) la «ricevuta di avvenuta consegna» (RdAC), conla quale il gestore p.e.c. del Ministero della Giustizia attestava che ilmessaggio è stato ricevuto nella sua casella (c.d. “seconda pec”); 3) lap.e.c. avente ad oggetto l’«esito controlli automatici”, inviata dal gestoredei servizi telematici del Ministero della Giustizia contenente l’esito deicontrolli che il sistema effettuava automaticamente sulla busta telematica(c.d. “terza pec”), e che poteva contenere la segnalazione di c.d. anomaliebloccanti, tali da non consentire al procedimento di proseguire senzal’intervento del cancelliere o, in alcuni casi, senza possibilità di interventodella cancelleria; 4) infine, il quarto messaggio p.e.c. (cd. “quarta p.e.c.”)Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026indirizzato al depositante, che attestava l'esito del controllo manuale delcancelliere, ovvero l'accettazione, o meno, del deposito da parte dellacancelleria; in caso di accettazione e in seguito alla lavorazione da partedella cancelleria, l'atto e gli allegati erano resi visibili all'interno del fascicolotelematico.La tempestività del deposito andava verificata con riferimento al momentoin cui era generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata delMinistero della Giustizia, la seconda p.e.c., ossia la ricevuta di avvenutaconsegna (RdAC) (cfr., Cass. SU 28403/2022; Cass. 12422/2021; Cass.19796/2021), ma la regolarità del deposito era subordinata «al buon finedell’intero procedimento, quale fattispecie a formazione progressiva»,sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.),«e solo a seguito di essa, poteva consolidarsi l’effetto provvisorio anticipatodi cui alla seconda PEC» (Cass. 69/2025; Cass. 15801/2025; Cass. SU28403/2023).La segnalazione di un «errore fatale» si traduceva nella comunicazionedell'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico; irimedi concessi alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essagravanti, sono tuttora due e alternativi l’uno all’altro: la formulazionedell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea del procedimentodi deposito telematico dell'atto mediante un nuovo invio (Cass.27766/2025; Cass. 1411/2026).Nella specie, è documentalmente provato che gli appellanti hanno prescelto,in luogo della rimessione in termini, la rinnovazione del deposito,provvedendo ad un nuovo invio degli atti, accettato dal sistema, in data12.3.2020, dopo che il gestore aveva inviato la terza PEC concernentel’esistenza di un errore fatale del primo invio.Il rifiuto del primo deposito è stato, invece, determinato dall’esito negativodei c.d. controlli automatici e, dunque, dall’esistenza di un errore fatalecodificato, non superabile dalla cancelleria.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/2026Il deposito è stato rinnovato solo dopo il decorso di un termine superiore aquello impugnazione (pari a 30 gg.), non potendo sanare l’irregolarità delprimo deposito. Solo dopo la rinnovazione del deposito è stata depositatal’istanza di rimessione in termini, divenuta superflua, stante la tardivitàdella rinnovazione del deposito già effettuata.In conclusione, l’appello era improcedibile poiché la rinnovazione è stataeffettuata oltre un termine ragionevole entro il quale l’interessato, ricevutala comunicazione dell’impedimento per un errore fatale, avrebbe dovutoIl rifiuto della cancelleria per ragioni concernenti il pagamento del contributounificato, in data 13.3.2020, appare riferibile al secondo - tardivo - depositotelematico, non al primo, poiché su quest’ultimo la cancelleria non avevamodo di intervenire, dato l’effetto bloccante della segnalazione di un errorefatale.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115e 116, 183, 228, 229, 132, n. 4, c.p.c., 2225, 2237, 2697 c.c., contestandoalla Corte di appello ritenuto indimostrato lo svolgimento delle prestazioniprofessionali senza procedere a una effettiva disamina del contenuto deglielaborati progettuali depositati, della documentazione amministrativarelativa alla pratica edilizia e della corrispondenza intercorsa conl’amministrazione comunale, tutti elementi richiamati dagli appellati afondamento delle domande.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2385 c.c. e dell’art.182 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Corte di appelloritenuto valida la citazione in appello benché notificata in virtu’ di unaprocura rilasciata da soggetto privo ella qualifica di rappresentante legaledella BMC alla data dell’impugnazione. Sostengono che l’amministratricecessata dalla carica era consapevole di non poter rilasciare il mandato eche il vizio della procura era insanabile in quanto frutto di un abuso.4. I due motivi sono assorbiti.Numero registro generale 30000/2021Numero sezionale 1307/2026Numero di raccolta generale 19301/2026Data pubblicazione 11/06/20265. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso mentre sono dichiarateassorbite le altre censure.La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzocomma, c.p.c. in relazione al motivo accolto, perché il giudizio di appellonon era procedibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo; vanno riconosciute al ricorrente anche le spese del giudizio ingrado d'appello, anch'esse liquidate in dispositivo. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbite le altre censure, cassasenza rinvio la sentenza impugnata e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese diappello, che liquida in euro 7.000,00 per compenso ed Euro 200,00 peresborsi, e delle spese del precedente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 per esborsi, il tutto oltre IVA,C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente