CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile,XXXXXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per la conferma delle statuizioni civili e lacondanna alle spese del giudizio di legittimità;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che hanno concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 febbraio 2025 la Corte di appello di L’Aquila ha confermato lasentenza resa da l Tr ibuna le d i Pescara i l 4 lug l io 2024 con la qua leXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e alrisarcimento dei danni in favore della parte civile, per aver abusato della condizione diinferiorità fisica e psichica di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dovutaallo stato di alterazione causato dall’assunzione di bevande alcoliche, inducendola acompiere e subire atti sessuali.2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto un primo ricorso per cassazione,mediante l’[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi principali e ad unmotivo subordinato.2.1. Con un primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., un vizio della motivazione.Ha contestato la motivazione della attendibilità della persona offesa, sottolineandone lacontraddittorietà della motivazione stessa su tre aspetti: lo stato di ubriachezza, ilcomportamento complessivo della persona offesa e la verginità di quest’ultima.Sotto il primo aspetto, la difesa ha lamentato che la sentenza impugnata ha omesso diriportare quanto riferito dalla persona offesa di “aver fatto un sorso di vodka”.Sotto il secondo aspetto, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente valutatol’ambiguo comportamento tenuto dalla persona offesa nel pomeriggio del 18 agosto 2020:ella ha riferito di una lite telefonica con i genitori avvenuta nel pomeriggio in quanto volevares ta re fuor i casa ; ha po i r i fe r i to d i non aver vo lu to segu i re l ’ amicaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nonostante questa l’avesse più volte invitata a seguirla pertornare a casa; ha raccontato di non aver detto nulla alla madre dell’imputato, neanchequando quest’ultima aveva bussato alla porta della camera dove si trovavano i due ragazzi,e, una volta usciti dalla stanza, aveva avuto modo di interloquire con la madre dell’imputatoper chiederle in prestito una piastra per capelli; ha riferito di aver chiamato alcuni amici e diessersi recata al bar, dove aveva detto all’imputato che dovevano andar via perché lastavano cercando i suoi genitori; una volta in ospedale aveva disinstallato l’applicazionewathsapp, rendendo così impossibile la ricostruzione della messaggistica di quelpomeriggio.Sotto il terzo aspetto, la sentenza impugnata aveva omesso di motivare o, comunque,aveva fornito una motivazione apparente sull’assenza di lesioni traumatiche, ecchimoticheed escoriazioni, comprovata dalle risultanze dell’esame ginecologico, sottolineando come lapersona offesa avesse riferito di essere vergine, mentre non lo era; di essersi oppostaall’imputato e di averlo bloccato più volte, senza che risultasse alcun segno di violenza; chele “aveva fatto male”, ma nello stesso tempo che “era entrato dentro”, e che, dopol’interruzione causata dalla madre dell’imputato, “era entrato dentro un’altra volta”.2.2. Con un secondo motivo ha eccepito, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., un vizio della motivazione, per aver la sentenza violato la regola di giudizio di cuiall’art. 533 cod. proc. pen.La difesa ha dedotto che, al fine di dimostrare la fondatezza dell’ipotesi accusatoria,sarebbe stato necessario provare lo stato di alterazione della persona offesa causatodall’assunzione di alcol. Sullo specifico punto, la sentenza di primo grado era risultata affettada contraddittorietà interna. La sentenza di secondo grado, invece, aveva travisato i fatti efornito una ricostruzione contrastante con la stessa ipotesi accusatoria, affermando che lapersona offesa aveva manifestato il proprio dissenso al momento del compimento dell’attoda parte dell’imputato.Ha sostenuto la difesa che, a fronte di uno stato di alterazione smentito dall’esametossicologico, la sentenza impugnata finisce con accogliere l’idea di una alterazionepsicofisica a momenti alterni, ponendo in essere atti volontari e consapevoli nel pomeriggio,per poi essere totalmente incapace nel frangente dell’atto sessuale e riprendere lucidità nelraccontare quanto accaduto al momento in cui si era recata in ospedale, evidenziandopertanto la incomprensibilità di come l’assunzione di bevande alcoliche non avesseminimamente compromesso, nella fase del racconto, le capacità mentali della ragazza, nédal punto di vista della memoria, né dal punto di vista della volontà.Ha eccepito, pertanto, la violazione della regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio»,essendo stato il ricorrente accusato di aver approfittato della condizione di inferiorità dellapersona offesa dovuta all’assunzione di bevande alcoliche e di aver subito un processo nelcorso del quale era stata raggiunta la prova della mancata alterazione psicofisica dellapersona offesa, per poi, ciò nonostante, essere stato condannato, in quanto al momentodell’atto sessuale il consenso, inizialmente prestato, era stato revocato dalla persona offesa.2.3. Con un terzo, subordinato motivo, la difesa ha chiesto la sostituzione della penadetentiva irrogata con la detenzione domiciliare sostitutiva o con la semilibertà sostitutiva,lamentando che la sentenza impugnata non avesse preso in considerazione la sostituibilitàdella pena detentiva in concreto irrogata con una pena sostitutiva prevista dagli artt. 545-biscod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e 55 e 56 l. n. 689 del 1981, ricordando la questione dilegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Firenze con riferimento all’art. 59,comma 1, lett. d), l. n. 689 del 1981, nella parte in cui vieta l’applicazione delle penesostitutive per i condannati per i reati di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.3. L’imputato ha proposto anche un secondo ricorso per cassazione, mediantel’[OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato violazione di legge e un vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., relativamente allasussistenza del reato contestato.Ha dedotto la difesa che la Corte territoriale aveva risposto in modo del tutto illogico almotivo di appello che lamentava che l’esame della minore era stato condotto dal giudiceponendo domande suggestive, sia all’inizio della deposizione, sia nel corso della stessa,tralasciando di considerare che le dichiarazioni della minore potevano essere stateinfluenzate dal modo in cui erano state formulate le domande e rispondendo in modoapodittico alla questione sollevata dal ricorrente in ordine al contrasto esistente tra il ritenutostato di ubriachezza, che l’avrebbe resa incapace di capire e di autodeterminarsi, e laricostruzione dei fatti della persona offesa, descritta come dettagliata, lineare e coerente.Ha ancora contestato la difesa la risposta data dalla Corte di merito alla tesi difensivasecondo la quale la ragazza avrebbe inventato di aver subito violenza, accampando uninesistente stato di ubriachezza per giustificare ai suoi genitori il ritardo nel tornare a casa,senza adeguatamente motivare sui comportamenti tenuti dalla persona offesaantecedentemente e successivamente al verificarsi del fatto, onde poterne valutarel’attendibilità e verificare l’esistenza o meno di riscontri o smentite al suo assunto.Infine, la difesa ha osservato che la Corte di appello non ha dato il giusto valore agliaccertamenti clinici, vale a dire alla visita ginecologica eseguita in ospedale che attestaval’assenza di alcun segno indicativo di una presunta violenza sessuale, tanto che la ragazzanon lamentava alcuna sintomatologia algica, né al parere del responsabile dell’unitàoperativa di farmaco-tossicologia della Asl di Pescara che aveva escluso lo stato diebbrezza alcolica della minore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]De [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente esaminati nella parte in cui sono incentrati su un vizio dellamotivazione che sarebbe insufficiente e illogica nella valutazione di attendibilità dellapersona offesa, sono manifestamente infondati perché proposti fuori dai casi consentiti dalloscrutinio di legittimità.1.1 La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censureche, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità dellamotivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, delcompendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternativedello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice dilegittimità, finendo per attribuire allo stesso l'improprio e non consentito ruolo di un sindacatodi merito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui,anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla l. n. 46 del 2006,il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì cheseguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa epiù adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che laverifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuovavalutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683del 10/07/2007, Servidei, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tuttele doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Deve aggiungersi che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione nonrichiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, ove il suodiscorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di avertenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dalgiudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza dimotivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019,Cammi, Rv. 277593).1.2 Ciò posto, le censure svolte sull’attendibilità della persona offesa ricadono nelleinammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che,ove adeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenere laparte civile non credibile, avendo la Corte territoriale contraddittoriamente valutato lo stato diubriachezza della persona offesa, il comportamento tenuto da quest’ultima in epocaantecedente e successiva ai fatti denunciati, la sua verginità e i dati risultanti dagliaccertamenti clinici relativi alla visita ginecologica e agli accertamenti tossicologici.Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte territoriale, nel disattendere ildedotto contrasto tra il racconto della denunciante sul suo stato di ebbrezza e l’accertamentotossicologico, ha illustrato, senza vizi logici, alle pagine 14 ss. della sentenza impugnata, lacredibilità delle dichiarazioni della parte civile, condividendo il giudizio formulato dai giudici diprimo grado alle pagine 16 e 17 della prima pronuncia, in particolare precisando che, afronte degli esami ematologici in cui il tasso alcolemico era pari a zero e delle precisazionirese sul punto dal XXXXXXXXXXXX, secondo cui la quantità di alcool assunta dalla ragazzanelle quindici ore precedenti al prelievo doveva essere ridotta e tale da essere smaltita inpoche ore, venivano in rilievo le altre emergenze istruttorie tali da non consentire di ritenereche la persona offesa versasse in uno stato di lucidità e di normale capacità cognitiva almomento del compimento dell’atto sessuale. Certamente, infatti, la persona offesa avevaassunto della vodka nel pomeriggio del 18 agosto 2020, come confermato dalladenunciante, dall’amica con cui costei aveva trascorso le ore immediatamente precedenti aifatti di reato, nonché dall’imputato (che lo aveva scritto su un messaggio inviato alla personaoffesa) e dall’amico che si trovava con lui al momento dell’incontro con le due ragazze, maanche dalla madre della parte civile, che ha peraltro confermato quanto dichiarato sul puntodalla figlia, vale a dire di non reggere l’alcool, per cui, ritengono logicamente i giudici dimerito che la quantità di superalcolico assunta dalla ragazza avesse alterato il suo statopsico-fisico in modo tale da impedirle di avere piena cognizione degli accadimenti,determinandone uno stato di inferiorità fisica e psichica integrante l’ipotesi di cui all’art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen.Quanto al comportamento della ragazza, i giudici di merito hanno logicamente rispostoai rilievi finalizzati a rilevarne l’ambiguità, sottolineando come la persona offesa avessepreso coscienza che gli eventi, inizialmente e fino ad un certo punto da lei voluti, erano poidegenerati verso una direzione non desiderata, assumendo così un atteggiamento diritrosìa, una volta trovatasi nella necessità di dover rendere conto a terzi di quanto accaduto;principalmente ai propri genitori, come riscontrato dalla madre, che, oltre alla difficoltà diraccontare gli eventi, aveva anche riferito del profondo imbarazzo, della vergogna e delsenso di colpa della figlia, ma anche da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la quale avevatrascorso il pomeriggio prima dell’accadimento dei fatti costituenti reato e alla quale avevaconfidato di aver paura di parlare con i genitori di quanto occorsole, e daXXXXXXXXXXXXXXX che, avendo consentito ai familiari di rintracciare la persona offesa,era stato rimproverato da quest’ultima che non voleva che i genitori venissero a conoscenzadi quanto accadutole. Ed è dunque in tal senso che, secondo adeguata spiegazione deigiudici di merito, devono trovare logica spiegazione i comportamenti posti in essere dallapersona offesa dopo aver acquisito consapevolezza degli eventi accaduti, sia quelli tenutiimmediatamente dopo presso l’abitazione dell’imputato, sia i comportamenti successivi, tuttiimprontati ad evitare un confronto con i propri genitori, a partire dalla cancellazione deimessaggi dal suo telefono. Tali condotte, dunque, spiegano logicamente i giudici di merito,non rivelano certo sentimenti di astio nei confronti dell’imputato, né un intento strumentale aisuoi danni, non avendo la persona offesa negato di aver volontariamente baciato e seguìtol’imputato presso l’abitazione di costui e di aver fatto volontariamente ingresso nella suastanza, ma affermando di aver poi subìto, senza volerlo, atti fortemente invasivi della suasfera sessuale, manifestando il proprio dissenso, sia verbalmente, piangendo e dicendo diprovare dolore al momento delle penetrazioni vaginali, sia cercando di fermare l’uomo,buttandosi a terra, allorchè questi tentava di farle praticare un rapporto orale.In tal modo, i giudici di merito si sono posti in sintonia con la giurisprudenza di questaCorte che è ferma nel ritenere che, in tema di violenza sessuale, il consenso che esclude laconfigurabilità del reato deve essere libero e validamente prestato (ossia in modo esplicito esenza ambiguità) in relazione al momento del compimento dell'atto stesso, sicchè èirrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa (Sez. 3, n. 7873del 19/01/2022, D.S., Rv. 282834; nello stesso senso, Sez. 3, n. 37173 del 21/10/2025, F.,non mass.). Mentre, tra le condizioni di «inferiorità psichica o fisica», previste dall’art. 609-bis, comma 2, n. 1, cod. pen., rientrano anche quelle determinate dalla volontariaassunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione dimenomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può esserestrumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Sez. 3, n. 10596del 19/03/2020, C., Rv. 278768).La circostanza che, in sede di visita ginecologica, non fossero state riscontrate tracce dilesioni, né perdite ematiche era stata correttamente ritenuta non decisiva dalla Corteterritoriale, avendo la parte offesa riferito di non essersi fisicamente opposta, almenoinizialmente, agli atti sessuali, ma avendo manifestato il proprio dissenso al momento dellepenetrazioni vaginali e durante il tentativo di rapporto orale. In tal modo, la decisione deigiudici di secondo grado si è posta nel solco tracciato da un consolidato orientamento dellaCorte di legittimità secondo cui «l’assenza di segni di violenza fisica o di lesioni sulla vittimanon esclude la configurabilità del delitto di violenza sessuale, in quanto il dissenso dellapersona offesa può essere desunto da molteplici fattori e perché è sufficiente la costrizionead un consenso viziato» (Sez. 3, n. 24298 del 12/05/2010, O., Rv. 247877; nello stessosenso, Sez. 3, n. 14210 del 18/03/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 23530 del 19/01/2018, S.,non mass.).1.3. Quanto alla doglianza concernente le modalità suggestive di conduzionedell’esame della minore, in sede di incidente probatorio, dirimenti sono i rilievi della Corteterritoriale in proposito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, intema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardoal giudice, il quale, agendo in una posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte ledomande ritenute utili a fornire un contributo per l'accertamento della verità, ad esclusione diquelle nocive o atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Sez. 6, n. 8307 del 13/01/2021,G., Rv. 280710; nello stesso senso, Sez. 6, n. 41236 del 15/10/2025, G., non mass.), né ladoglianza ha specificato che fossero state poste domande nocive alla persona offesa o,comunque, domande che avessero inciso sul giudizio di coerenza e di credibilità del narrato,avendo al contrario la Corte territoriale precisato che gli interventi del giudice si eranoconcretati in sollecitazioni finalizzate a chiarire le modalità dello svolgimento dei fatti (v.pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).1.4. In definitiva, le censure mosse sono espresse in termini di mero dissensovalutativo, non consentito nel giudizio di legittimità. In proposito, deve essere ricordatol’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare una valutazione dellaprova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronealettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresìnecessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia diimmediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impiantomotivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091).Non è dunque compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, nèvalutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile aquella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazionecongrua e completa, avendo la Corte territoriale esaminato tali elementi alla luce delleosservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo raggiunto, all'esito di talevalutazione, una conclusione non manifestamente illogica. Ne consegue, in definitiva, lamanifesta infondatezza dei rilievi sollevati con i motivi di ricorso esaminati.2. Il terzo motivo del ricorso presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], finalizzato adottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, è inammissibile.Invero, nel caso in esame la sentenza di primo grado ed i motivi di appello venivanodepositati nel 2024, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore, in data 30 dicembre2022, del d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, che riformava integralmente la disciplinadelle c.d. pene sostitutive inserendo l’art. 20-bis del codice penale ed ampliandone il campooperativo.Non era, pertanto, applicabile la deroga prevista dal regime transitorio di cui all’art. 95d.lgs. n. 150 del 2022, rimanendo fermo quanto affermato dalle Sezioni Unite Punzo (Sez. U,n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125) secondo cui, per l'applicazione in appello dellasostituzione della pena detentiva, si rende comunque necessario che la prospettazione deltema sia veicolato tramite apposito motivo (con il ricorso principale o con i motivi nuovi), nonavendo il giudice di secondo grado il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive,poiché l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597,comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, C., Rv. 287702; Sez. 2, n. 1188del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460; Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv.286830).Tanto premesso, la doglianza è inammissibile, innanzitutto perchè non risulta chealcuna istanza di sostituzione fosse stata formulata nei motivi di appello ovvero in sede dimotivi nuovi.Ma la doglianza è anche inammissibile perché la pena detentiva non avrebbe potutoessere sostituita. L’art. 53 l. n. 689 del 1981, vigente al momento della commissione dellecondotte, consentiva, infatti, la sostituzione solo nel caso in cui il giudice ritenesse dideterminare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, mentre nel caso dispecie la pena è stata determinata in quattro anni di reclusione. Né potrebbe sostenersi chele modifiche operate dal d.lgs. n. 150 del 2022 siano più favorevoli e tali da consentireinvece la sostituzione della pena detentiva, dal momento che, seppure il nuovo testo dell’art.53 l. n. 689 del 1981 ha ampliato l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai casi in cui ilgiudice ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattroanni, il nuovo testo dell’art. 59 l. n. 689 del 1981 non consente la sostituzione della penadetentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354 del 1975, tra iquali rientra, al comma 1-quater, il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., per il quale ilricorrente era imputato ed ha subito condanna.3. In conclusione il ricorso proposto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso propostodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili a cagione dellamanifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali sono stati affidati.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere dellespese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delleammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura dieuro 3.000,00.Si condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di L’Aquila con separato decreto dipagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favoredello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna,inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misurache sara' liquidata dalla Corte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 17/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.