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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12823/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza del 18 dicembre 2013 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), lett.

A), C), E) e F), unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e con la recidiva semplice lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della inabilità all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale.

In particolare, al Cattaneo si contesta di avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 8 ottobre 2009, distratto somme di denaro appartenenti alla società fallita mediante pagamenti di fatture emesse dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 1 lett.

A), I muratori s.r.l. (capo 1 lett.

D), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 1 lett.

E) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 1 lett.

A), società con le quali erano stati conclusi contratti di appalto simulati, non trovando i lavori fatturati dalle predette società riscontro nella documentazione tecnica della fallita.

Inoltre, al Cattaneo si contesta di avere, nella predetta qualità, utilizzato somme di denaro della fallita per finanziare la società Giardini s.r.I., da lui amministrata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sette motivi.

2.1. Con il primo ed il secondo motivo, che vengono poi sviluppati unitariamente, il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna, nonché la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, e 219, secondo comma, n. 1 r.d. cit..

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere, sulla base delle dichiarazioni del geom.

Fazio, responsabile tecnico della società fallita, che le fatture emesse dalle società sopra indicate fossero false, atteso che egli non si era mai occupato di questioni amministrative o contabili inerenti alla fallita ed era, quindi, all'oscuro deve vicende relative alla stipula dei contratti ed all'emissione delle fatture.

Egli non era, quindi, credibile laddove asseriva che le opere fatturate non erano state eseguite dalle società che dette fatture avevano emesso.

In ogni caso, il teste aveva asserito che i lavori oggetto dei contratti di appalto che si asserivano simulati erano stati effettivamente eseguiti, sia pure da altre società, cosicché si era in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti e le somme di cui era stata contestata la distrazione erano state comunque impiegate per estinguere debiti della società poi fallita.

Inoltre, la Corte di appello aveva illogicamente ritenuto che le dichiarazioni del Fazio fossero riscontrate da quelle del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a riportare quanto da lui appreso dal Fazio; comunque, il Fazio, pur asserendo che i lavori non erano stati eseguiti dalle società sopra indicate, non aveva saputo indicare da quali diverse imprese le opere fossero state realizzate, cosicché le sue dichiarazioni erano rimaste prive di riscontro.

Infine, il ricorrente riporta, in relazione a ciascun capo di imputazione, le prove ritenute rilevanti per la decisione, sostenendo che dalle stesse non emerge la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, delle condotte distrattive contestate all'imputato e che, rispetto alle dichiarazioni dell'inattendibile teste Fazio, deve attribuirsi maggior rilievo probatorio alla relazione redatta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 r.d. cit.; del resto, proprio il curatore aveva ipotizzato che le fatture fossero state utilizzate per creare «fondi neri» con i quali versare, sempre in «nero», ai lavoratori i compensi loro spettanti a titolo di lavoro straordinario, il che escludeva la distrazione delle somme.

Quanto alle somme pervenute alla Giardini s.r.I., si trattava del rimborso a questa società di pagamenti da essa fatti per debiti della fallita.

La Corte di appello ha poi erroneamente ritenuto che gravasse sull'imputato l'onere di provare che le somme di cui era stata contestata la distrazione fossero state utilizzate per estinguere debiti della società.

2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, anch'essi sviluppati congiuntamente, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello affermato la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sebbene non risultasse la sussistenza del nesso causale tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, che era da addebitarsi alla originaria assenza, in capo alla fallita, di mezzi adeguati all'esercizio dell'attività di impresa, come riconosciuto dal curatore fallimentare nella sua relazione.

A tal fine il ricorrente invoca un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493).

Neppure la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo e, in particolare, alla consapevolezza, in capo all'imputato, di depauperare, con tali condotte, il patrimonio sociale a danno delle ragioni dei creditori.

2.3. Con il quinto motivo il ricorrente torna a dolersi della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che è stato violato il criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

2.4. Con il sesto ed il settimo motivo, pure essi sviluppati in modo unitario, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa laddove vengono negate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e laddove non si motiva in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, e perché le censure del ricorrente sono sostanzialmente finalizzate ad un riesame del merito del processo, atteso che con tali motivi il ricorrente intende mascherare sotto le forme del vizio di violazione di legge o di quello motivazionale censure dirette a rimettere in discussione l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

In questa sede basti considerare che la decisione della Corte di appello poggia sulle dichiarazioni, ritenute attendibili, del teste Fazio, che per cognizione diretta ha affermato che le opere alle quali si riferiscono le fatture oggetto di pagamento con le somme di cui all'imputato è stata contestata la distrazione non sono state realizzate dalle società che dette fatture hanno emesso, ma da imprese diverse da queste.

Quando la Corte afferma che le dichiarazioni del Fazio trovano conferma in quelle del curatore fallimentare, la Corte di appello non fa riferimento a quanto il curatore afferma di avere appreso dal teste Fazio - e quindi non ricorre una ipotesi di «circolarità della prova» che renderebbe illogica la motivazione — ma alla «totale mancanza di documentazione contabile e di stati di avanzamento lavori pur a fronte della pur rilevante consistenza oggettiva degli esborsi».

In sostanza, la Corte di appello afferma che la mancanza di documentazione tecnica e contabile relativa ai lavori lascia intendere che le opere non siano state effettuate dalle società che le hanno fatturate.

Inoltre, il giudice di secondo grado segnala che l'imputato neppure è riuscito a fornire prova contraria all'ipotesi accusatoria, non essendo il teste [OSCURATO:SOCIETA] stato ritenuto attendibile, avendo asserito che le opere di cui al capo 1), lett.

A), erano state eseguite dalla omonima società, pur non sapendo precisare in alcun modo quali opere sarebbero state da questa realizzate.

L'imputato ha sostenuto che non era onere dell'imputato dimostrare la propria innocenza, ma in contrario deve rilevarsi che questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).

E' pur vero che questa Corte di cassazione ha asserito anche che, pur essendo la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).

Nel caso di specie tali indicazioni non sono state fornite, atteso che sebbene risulti dimostrato che le opere non sono state eseguite dalle imprese che le hanno fatturate, il Cattaneo non ha chiarito quali sarebbero le imprese che effettivamente hanno realizzato le opere, impedendo così di controllare se, attraverso la interposizione fittizia delle società emittenti le fatture, siano stati o meno creati fondi occulti e quale sia stata la loro destinazione.

Essendo provato che le somme sono state corrisposte a soggetti diversi da coloro che hanno realizzato le opere e non risultando provato che tali somme siano state integralmente utilizzate per remunerare coloro che dette opere hanno eseguito, del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello ha ritenuto, in applicazione dei principi sopra esposti, pienamente provata la condotta distrattiva.

Nel resto, come si è già detto, i motivi sono inammissibili in quanto le censure attengono al merito.

2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

Il precedente citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) esprime un principio ormai superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, anche delle Sezioni Unite, che ha affermato che non è necessario il nesso di causalità tra la condotta distrattiva ed il successivo fallimento e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Peraltro, il quarto motivo, relativo all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello.

3. Il sesto ed il settimo motivo sono anch'essi inammissibili.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento sia ai precedenti penali dell'imputato, sia alla gravità del reato, attesa la reiterazione delle condotte e l'elevato importo delle somme distratte.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base è stata addirittura fissata in misura inferiore al minimo edittale e anche l'aumento per la recidiva è estremamente contenuto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha integralmente confermato la sentenza del 18 dicembre 2013 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo 1), lett. A), C), E) e F), unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, e con la recidiva semplice lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della inabilità all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per una durata pari a quella della pena principale. In particolare, al Cattaneo si contesta di avere, in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 8 ottobre 2009, distratto somme di denaro appartenenti alla società fallita mediante pagamenti di fatture emesse dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 1 lett. A), I muratori s.r.l. (capo 1 lett. D), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 1 lett. E) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 1 lett. A), società con le quali erano stati conclusi contratti di appalto simulati, non trovando i lavori fatturati dalle predette società riscontro nella documentazione tecnica della fallita. Inoltre, al Cattaneo si contesta di avere, nella predetta qualità, utilizzato somme di denaro della fallita per finanziare la società Giardini s.r.I., da lui amministrata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sette motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo, che vengono poi sviluppati unitariamente, il ricorrente lamenta la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per tutti i reati per i quali è stata pronunciata condanna, nonché la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e degli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 223, primo comma, e 219, secondo comma, n. 1 r.d. cit.. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato nel ritenere, sulla base delle dichiarazioni del geom. Fazio, responsabile tecnico della società fallita, che le fatture emesse dalle società sopra indicate fossero false, atteso che egli non si era mai occupato di questioni amministrative o contabili inerenti alla fallita ed era, quindi, all'oscuro deve vicende relative alla stipula dei contratti ed all'emissione delle fatture. Egli non era, quindi, credibile laddove asseriva che le opere fatturate non erano state eseguite dalle società che dette fatture avevano emesso. In ogni caso, il teste aveva asserito che i lavori oggetto dei contratti di appalto che si asserivano simulati erano stati effettivamente eseguiti, sia pure da altre società, cosicché si era in presenza di fatture solo soggettivamente inesistenti e le somme di cui era stata contestata la distrazione erano state comunque impiegate per estinguere debiti della società poi fallita. Inoltre, la Corte di appello aveva illogicamente ritenuto che le dichiarazioni del Fazio fossero riscontrate da quelle del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], il quale si era limitato a riportare quanto da lui appreso dal Fazio; comunque, il Fazio, pur asserendo che i lavori non erano stati eseguiti dalle società sopra indicate, non aveva saputo indicare da quali diverse imprese le opere fossero state realizzate, cosicché le sue dichiarazioni erano rimaste prive di riscontro. Infine, il ricorrente riporta, in relazione a ciascun capo di imputazione, le prove ritenute rilevanti per la decisione, sostenendo che dalle stesse non emerge la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, delle condotte distrattive contestate all'imputato e che, rispetto alle dichiarazioni dell'inattendibile teste Fazio, deve attribuirsi maggior rilievo probatorio alla relazione redatta dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 r.d. cit.; del resto, proprio il curatore aveva ipotizzato che le fatture fossero state utilizzate per creare «fondi neri» con i quali versare, sempre in «nero», ai lavoratori i compensi loro spettanti a titolo di lavoro straordinario, il che escludeva la distrazione delle somme. Quanto alle somme pervenute alla Giardini s.r.I., si trattava del rimborso a questa società di pagamenti da essa fatti per debiti della fallita. La Corte di appello ha poi erroneamente ritenuto che gravasse sull'imputato l'onere di provare che le somme di cui era stata contestata la distrazione fossero state utilizzate per estinguere debiti della società. 2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, anch'essi sviluppati congiuntamente, il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello affermato la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale sebbene non risultasse la sussistenza del nesso causale tra le condotte distrattive e la dichiarazione di fallimento, che era da addebitarsi alla originaria assenza, in capo alla fallita, di mezzi adeguati all'esercizio dell'attività di impresa, come riconosciuto dal curatore fallimentare nella sua relazione. A tal fine il ricorrente invoca un precedente di questa Corte di cassazione (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493). Neppure la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo e, in particolare, alla consapevolezza, in capo all'imputato, di depauperare, con tali condotte, il patrimonio sociale a danno delle ragioni dei creditori. 2.3. Con il quinto motivo il ricorrente torna a dolersi della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che è stato violato il criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 2.4. Con il sesto ed il settimo motivo, pure essi sviluppati in modo unitario, il ricorrente lamenta vizio di motivazione e contraddittorietà della stessa laddove vengono negate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e laddove non si motiva in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione esente da contraddizioni ed illogicità, e perché le censure del ricorrente sono sostanzialmente finalizzate ad un riesame del merito del processo, atteso che con tali motivi il ricorrente intende mascherare sotto le forme del vizio di violazione di legge o di quello motivazionale censure dirette a rimettere in discussione l'accertamento in fatto operato dai giudici di merito, il che non è consentito in questa sede di legittimità. In questa sede basti considerare che la decisione della Corte di appello poggia sulle dichiarazioni, ritenute attendibili, del teste Fazio, che per cognizione diretta ha affermato che le opere alle quali si riferiscono le fatture oggetto di pagamento con le somme di cui all'imputato è stata contestata la distrazione non sono state realizzate dalle società che dette fatture hanno emesso, ma da imprese diverse da queste. Quando la Corte afferma che le dichiarazioni del Fazio trovano conferma in quelle del curatore fallimentare, la Corte di appello non fa riferimento a quanto il curatore afferma di avere appreso dal teste Fazio - e quindi non ricorre una ipotesi di «circolarità della prova» che renderebbe illogica la motivazione — ma alla «totale mancanza di documentazione contabile e di stati di avanzamento lavori pur a fronte della pur rilevante consistenza oggettiva degli esborsi». In sostanza, la Corte di appello afferma che la mancanza di documentazione tecnica e contabile relativa ai lavori lascia intendere che le opere non siano state effettuate dalle società che le hanno fatturate. Inoltre, il giudice di secondo grado segnala che l'imputato neppure è riuscito a fornire prova contraria all'ipotesi accusatoria, non essendo il teste [OSCURATO:SOCIETA] stato ritenuto attendibile, avendo asserito che le opere di cui al capo 1), lett. A), erano state eseguite dalla omonima società, pur non sapendo precisare in alcun modo quali opere sarebbero state da questa realizzate. L'imputato ha sostenuto che non era onere dell'imputato dimostrare la propria innocenza, ma in contrario deve rilevarsi che questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare). E' pur vero che questa Corte di cassazione ha asserito anche che, pur essendo la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione, il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato tali beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204). Nel caso di specie tali indicazioni non sono state fornite, atteso che sebbene risulti dimostrato che le opere non sono state eseguite dalle imprese che le hanno fatturate, il Cattaneo non ha chiarito quali sarebbero le imprese che effettivamente hanno realizzato le opere, impedendo così di controllare se, attraverso la interposizione fittizia delle società emittenti le fatture, siano stati o meno creati fondi occulti e quale sia stata la loro destinazione. Essendo provato che le somme sono state corrisposte a soggetti diversi da coloro che hanno realizzato le opere e non risultando provato che tali somme siano state integralmente utilizzate per remunerare coloro che dette opere hanno eseguito, del tutto correttamente e logicamente la Corte di appello ha ritenuto, in applicazione dei principi sopra esposti, pienamente provata la condotta distrattiva. Nel resto, come si è già detto, i motivi sono inammissibili in quanto le censure attengono al merito. 2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili. Il precedente citato dal ricorrente (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493) esprime un principio ormai superato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, anche delle Sezioni Unite, che ha affermato che non è necessario il nesso di causalità tra la condotta distrattiva ed il successivo fallimento e che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Peraltro, il quarto motivo, relativo all'elemento soggettivo del reato, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello. 3. Il sesto ed il settimo motivo sono anch'essi inammissibili. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento sia ai precedenti penali dell'imputato, sia alla gravità del reato, attesa la reiterazione delle condotte e l'elevato importo delle somme distratte. Quanto al trattamento sanzionatorio, la pena base è stata addirittura fissata in misura inferiore al minimo edittale e anche l'aumento per la recidiva è estremamente contenuto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
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