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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16081/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che, il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, oltre ad essere affetto da conclamata genericità nella parte in cui denuncia l'assenza di motivazione in ordine ai criteri alla stregua dei quali si è valutata la congruità della pena inflitta all'imputato, avuto riguardo all'ampia e corretta motivazione rassegnata sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2, ultimo capoverso della sentenza impugnata), non è consentito in questa sede nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 aprile 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto di furto con strappo in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che, il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 533 e 546 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, oltre ad essere affetto da conclamata genericità nella parte in cui denuncia l'assenza di motivazione in ordine ai criteri alla stregua dei quali si è valutata la congruità della pena inflitta all'imputato, avuto riguardo all'ampia e corretta motivazione rassegnata sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2, ultimo capoverso della sentenza impugnata), non è consentito in questa sede nella parte in cui denuncia il difetto di motivazione quanto alla mancata esclusione della contestata e ritenuta recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in quanto inedito, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto; di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il
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