CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 09251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3886/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitaleex lege, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 4444/2023depositata il 20/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione, in favore de i difensori del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle dette spese a quest’ultimo spettanti, P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione, in favore dei difensori del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle dette spese a quest’ultimo spettanti. Così deciso in Ro