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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 34128/2026

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a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadi Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 20 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diquale [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità con sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, hachiesto la concessione della liberazione anticipata.1.1.

A fondamento del proprio decisum, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenutoche l’orientamento a più riprese manifestato dalla giurisprudenza di legittimità -che ha ritenuto l’istituto della liberazione anticipata applicabile anche ai lavori dipubblica utilità ed ha attribuito la competenza funzionale a decidere in merito alMagistrato di sorveglianza - non possa essere condiviso.Ha evidenziato, quanto al secondo degli aspetti appena menzionati, che illavoro di pubblica utilità si esplica interamente «per tutta la sua durata, sotto lasupervisione del giudice che l’ha applicato, esercitabile grazie all’opera diraccordo affidata all’Ufficio di esecuzione penale esterna» sicché appareincoerente affidare la valutazione di un singolo segmento – quello, per l’appunto,riguardante la valutazione concernente la concessione o meno del beneficio dellaliberazione anticipata - ad un diverso giudice che «non ha disposto l’esecuzionedella misura, non ne ha determinato le prescrizioni e, soprattutto, non ne ha lagestione».Ha affermato che in senso diverso non conducono né la lettura dell’art. 76della legge 24 novembre 1981 n. 689, né, ancora, le modifiche introdotte dallalegge 8 agosto 2024 n. 112 in relazione all’istituto della liberazione anticipata.2.

La Corte di appello di Bologna ha, a sua volta, negato la propriacompetenza a decidere richiamando l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ha, per l’effetto sollevato conflitto di competenza e disposto latrasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dalrifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipataconsegue una stasi procedimentale che può essere superata solo con la decisionedi questa Corte.2.

Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione dellacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze.In tal senso è in effetti orientata la ormai consolidata giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687–01, e aseguire, ancorché non massimate, Sez. 1, n. 18955 del 2025; Sez. 1, n. 22662del 2025; Sez. 1, n. 30637 del 2025; Sez. 1, n. 34652 del 2025; Sez. 1, n.34653 del 2025; Sez. 1, n. 37693 del 2025; Sez. 1, n. 37694 del 2025; Sez. 1,n. 38903 del 2025; Sez. 1, n. 41563 del 2025; Sez. 1, n. 1319 del 2026; Sez. 1,n. 2918 del 2026), cui il Collegio intende dare continuità.3.

Tale indirizzo ermeneutico si fonda, infatti, su solide basi testuali e logico-sistematiche, che permettono di affermare, pregiudizialmente, come l’istitutodella liberazione anticipata trovi applicazione con riferimento alla pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità (presupposto del quale né l’uno né l’altro dei giudiciin conflitto sembra ormai più dubitare, ma che in origine era apparsocontroverso, tanto da necessitare, esso stesso, dell’intervento chiarificatore diquesta Corte).3.1.

Sul piano testuale, l’art. 76 legge 689/81, come novellato dal d.lgs.150/22, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai duetesti normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni diordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47 comma 12-bis, della legge n. 354 del1975,che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n.277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata aisoggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tral’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva (onde l’ulterioreestensione del beneficio, in seguito sancita in via giurisprudenziale, in favore deisoggetti ammessi alla liberazione condizionale e sottoposti a conseguente libertàvigilata: cfr. Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889-01, e seguiticonformi).

Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della leggen. 354 del1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, aproposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro dipubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori – passibili diconsiderazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliaresostitutiva e la semilibertà sostitutiva) – natura detentiva, sicché nessunoavrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse,dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto(pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimentoall’art. 54 della legge n. 354 del 1975.3.2.

Il rilievo che precede esclude già di per sé che, in materia, possaoperare in senso ostativo la «riserva di compatibilità» che figura nel corpodell’art. 76 legge n. 689, cit.

Tra la liberazione anticipata e il lavoro di pubblicautilità non sussistono, sotto altro verso, ragioni ulteriori di incompatibilità logico-sistematica.

La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione diun’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccatacomporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzionedomiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); rivestefinalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penaleesterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivosvolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sulpercorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.).

LaRelazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, nel descrivere lecaratteristiche del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (pag. 195), da un latoaffianca tale misura alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semilibertàsostitutiva, indicandola, al pari delle altre, come «pena-programma», aventetuttavia un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, in quantototalmente priva della componente detentiva; e, dall’altro, assegna ad essa, nelsistema delle nuove pene sostitutive, un ruolo «comparabile a quello ricopertodall’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alladetenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».L’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità è dunque pienamente conforme – come si vieneconclusivamente a ribadire – alla ratio cui si informa l’intera disciplina delle penesostitutive, come ridisegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022.4.

Una volta stabilita, dunque, siffatta applicabilità, l’interprete non può checonstatare come, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidereal riguardo, il quadro normativo sia inequivoco e non derogato.5.

L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito,da ultimo, dald.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unicadisposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sottol’aspetto procedurale.

La disposizione ha portata generale, non contenendo essaalcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiaridella premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come giàsi osservava, per effetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

E,nonostante tale platea ricomprenda ora i soggetti ammessi ad espiare la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il legislatore non ha inteso – neppure inoccasione dell’ultima riforma dell’istituto, sopra indicata – optare per moduliprocedimentali diversificati.

L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora,espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre icommi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentementeincisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando lacompetenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario.

Il comma 5 delladisposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianzacompetente per territorio».

Sono quindi richiamate, nel medesimo comma 5,ulteriori forme procedurali, che specificamente si attagliano al modus operandi didetto tribunale.

Si è, in definitiva, a cospetto di una competenza dalla legge bendelineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina,anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioniinterpretative alternative.6.

La «riserva di compatibilità», contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge chel’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), eperché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestareal magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e chene cura l’esecuzione, la competenza in materia.

Non può negarsi che ilmagistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudicenaturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenticonoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate eponderate deliberazioni.

Il magistrato di sorveglianza può efficacementeinterloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine epuò svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificarel’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dalcondannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi dellasua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47,comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione delbeneficio).Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto diriferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, daaltro giudice,la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata direale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale.Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa ilperimetro delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente,benché esse siano alimentate da una base informativa comune.

Laconcentrazione delle attribuzioni in capo al giudice che ha disposto la misura, eche ne cura l’esecuzione, sarebbe stata verosimilmente auspicabile, nell’otticadell’economia processuale e dell’armonia teorica, ma la relativa prospettivaappare recessiva, allo stato, innanzi al dato testuale e sistematico vigente, nonsuperabile in via meramente interpretativa.7.

La lettura appena proposta ha, da ultimo, ricevuto autorevole avallo nelcorpo della motivazione della sentenza del 20 maggio 2026 n. 114 con la qualela Corte costituzionale ha dichiarato non fondate la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata,in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Napoli, proprio in relazione all'interpretazione che di tali normeha dato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza a decidere sul’istanza di liberazione anticipata, ex art. 54 ord. pen., avanzata da uncondannato la cui pena è stata sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e56-bis della legge n. 689 del 1981, con la misura del lavoro di pubblica utilità,spetta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza e non al Giudice dell'esecuzione penale.8. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze deve essere designato qualegiudice competente.

Segue l’immediata trasmissione degli atti al medesimoMagistrato di sorveglianza per la definizione del procedimento inerente allaliberazione anticipata.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCosì è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che venga dichiarata la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianzadi Firenze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diquale [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblicautilità con sentenza della Corte di appello di Bologna del 15 novembre 2024, hachiesto la concessione della liberazione anticipata.1.1. A fondamento del proprio decisum, il [OSCURATO:PERSONA] ha sostenutoche l’orientamento a più riprese manifestato dalla giurisprudenza di legittimità -che ha ritenuto l’istituto della liberazione anticipata applicabile anche ai lavori dipubblica utilità ed ha attribuito la competenza funzionale a decidere in merito alMagistrato di sorveglianza - non possa essere condiviso.Ha evidenziato, quanto al secondo degli aspetti appena menzionati, che illavoro di pubblica utilità si esplica interamente «per tutta la sua durata, sotto lasupervisione del giudice che l’ha applicato, esercitabile grazie all’opera diraccordo affidata all’Ufficio di esecuzione penale esterna» sicché appareincoerente affidare la valutazione di un singolo segmento – quello, per l’appunto,riguardante la valutazione concernente la concessione o meno del beneficio dellaliberazione anticipata - ad un diverso giudice che «non ha disposto l’esecuzionedella misura, non ne ha determinato le prescrizioni e, soprattutto, non ne ha lagestione».Ha affermato che in senso diverso non conducono né la lettura dell’art. 76della legge 24 novembre 1981 n. 689, né, ancora, le modifiche introdotte dallalegge 8 agosto 2024 n. 112 in relazione all’istituto della liberazione anticipata.2. La Corte di appello di Bologna ha, a sua volta, negato la propriacompetenza a decidere richiamando l’orientamento della giurisprudenza dilegittimità, ha, per l’effetto sollevato conflitto di competenza e disposto latrasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dalrifiuto dei due giudici di prendere cognizione dell’istanza di liberazione anticipataconsegue una stasi procedimentale che può essere superata solo con la decisionedi questa Corte.2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione dellacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze.In tal senso è in effetti orientata la ormai consolidata giurisprudenza dilegittimità (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Ardissone, Rv. 287687–01, e aseguire, ancorché non massimate, Sez. 1, n. 18955 del 2025; Sez. 1, n. 22662del 2025; Sez. 1, n. 30637 del 2025; Sez. 1, n. 34652 del 2025; Sez. 1, n.34653 del 2025; Sez. 1, n. 37693 del 2025; Sez. 1, n. 37694 del 2025; Sez. 1,n. 38903 del 2025; Sez. 1, n. 41563 del 2025; Sez. 1, n. 1319 del 2026; Sez. 1,n. 2918 del 2026), cui il Collegio intende dare continuità.3. Tale indirizzo ermeneutico si fonda, infatti, su solide basi testuali e logico-sistematiche, che permettono di affermare, pregiudizialmente, come l’istitutodella liberazione anticipata trovi applicazione con riferimento alla pena sostitutivadel lavoro di pubblica utilità (presupposto del quale né l’uno né l’altro dei giudiciin conflitto sembra ormai più dubitare, ma che in origine era apparsocontroverso, tanto da necessitare, esso stesso, dell’intervento chiarificatore diquesta Corte).3.1. Sul piano testuale, l’art. 76 legge 689/81, come novellato dal d.lgs.150/22, prevede espressamente che alle pene sostitutive disciplinate dai duetesti normativi si applichino, «in quanto compatibili», una serie di disposizioni diordinamento penitenziario, tra cui l’art. 47 comma 12-bis, della legge n. 354 del1975,che è esattamente la norma, interpolata dalla legge 19 dicembre 2002, n.277, che ebbe ad introdurre la possibilità di accordare la liberazione anticipata aisoggetti ammessi alla misura alternativa dell’affidamento in prova al serviziosociale, troncando così il necessario collegamento, sin allora esistente, tral’istituto in esame e l’espiazione della pena in forma detentiva (onde l’ulterioreestensione del beneficio, in seguito sancita in via giurisprudenziale, in favore deisoggetti ammessi alla liberazione condizionale e sottoposti a conseguente libertàvigilata: cfr. Sez. 1, n. 3852 del 25/11/2008, Castro, Rv. 241889-01, e seguiticonformi). Il richiamo normativo all’art. 47, comma 12-bis, della leggen. 354 del1975, operato dall’art. 76 della legge n. 689 del 1981, assume senso e valore, aproposito delle pene sostitutive di nuovo conio, proprio se rapportato al lavoro dipubblica utilità sostitutivo, avendo le pene sostitutive ulteriori – passibili diconsiderazione ai fini della liberazione anticipata (ossia la detenzione domiciliaresostitutiva e la semilibertà sostitutiva) – natura detentiva, sicché nessunoavrebbe potuto mettere in discussione l’applicabilità, riguardo ad esse,dell’istituto in esame, mentre il legislatore, se solo per esse avesse voluto(pleonasticamente) evocarlo, avrebbe fatto immediato e diretto riferimentoall’art. 54 della legge n. 354 del 1975.3.2. Il rilievo che precede esclude già di per sé che, in materia, possaoperare in senso ostativo la «riserva di compatibilità» che figura nel corpodell’art. 76 legge n. 689, cit. Tra la liberazione anticipata e il lavoro di pubblicautilità non sussistono, sotto altro verso, ragioni ulteriori di incompatibilità logico-sistematica. La pena sostitutiva in disamina è imperniata sulla prestazione diun’attività non retribuita (per non meno di sei ore settimanali) avente spiccatacomporta l’osservanza di specifiche prescrizioni, comuni anche alla detenzionedomiciliare e alla semilibertà sostitutive (art. 56-ter legge 689, cit.); rivestefinalità di reinserimento sociale, dal momento che l’Ufficio di esecuzione penaleesterna deve riferire, al giudice che la sovrintende, non solo sull’effettivosvolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sulpercorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, legge 689, cit.). LaRelazione illustrativa, allegata al d.lgs. 150 del 2022, nel descrivere lecaratteristiche del lavoro di pubblica utilità sostitutivo (pag. 195), da un latoaffianca tale misura alla detenzione domiciliare sostitutiva e alla semilibertàsostitutiva, indicandola, al pari delle altre, come «pena-programma», aventetuttavia un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, in quantototalmente priva della componente detentiva; e, dall’altro, assegna ad essa, nelsistema delle nuove pene sostitutive, un ruolo «comparabile a quello ricopertodall’affidamento in prova al servizio sociale tra le misure alternative alladetenzione, in rapporto alla semilibertà e alla detenzione domiciliare».L’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata alla pena sostitutiva dellavoro di pubblica utilità è dunque pienamente conforme – come si vieneconclusivamente a ribadire – alla ratio cui si informa l’intera disciplina delle penesostitutive, come ridisegnata dal d.lgs. n. 150 del 2022.4. Una volta stabilita, dunque, siffatta applicabilità, l’interprete non può checonstatare come, in ordine all’individuazione del giudice competente a decidereal riguardo, il quadro normativo sia inequivoco e non derogato.5. L’art. 69-bis della legge n. 354 del 1975 – come sostituito,da ultimo, dald.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (in epocasuccessiva, quindi, all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022) – è l’unicadisposizione del sistema che regola l’istituto della liberazione anticipata sottol’aspetto procedurale. La disposizione ha portata generale, non contenendo essaalcun distinguo inerente alle diverse categorie di soggetti possibili beneficiaridella premialità, ancorché la relativa platea si sia nel tempo ampliata, come giàsi osservava, per effetto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. E,nonostante tale platea ricomprenda ora i soggetti ammessi ad espiare la penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il legislatore non ha inteso – neppure inoccasione dell’ultima riforma dell’istituto, sopra indicata – optare per moduliprocedimentali diversificati. L’art. 69-bis, cit., prevede dunque tuttora,espressamente, al suo comma 4, che «(i)l provvedimento che concede o nega ilriconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza», mentre icommi antecedenti regolano modalità e tempi della decisione (recentementeincisi, peraltro, da Corte cost., n. 201 del 2025), sempre intestando lacompetenza, in via esclusiva, a tale organo giudiziario. Il comma 5 delladisposizione stabilisce, poi, che «(a)vverso l’ordinanza di cui al comma 4 ildifensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dallacomunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianzacompetente per territorio». Sono quindi richiamate, nel medesimo comma 5,ulteriori forme procedurali, che specificamente si attagliano al modus operandi didetto tribunale. Si è, in definitiva, a cospetto di una competenza dalla legge bendelineata, e recentemente ridisegnata, che – nella sua esaustiva disciplina,anche riferita al sistema delle impugnazioni – non lascia spazio a soluzioniinterpretative alternative.6. La «riserva di compatibilità», contenuta nell’art 76 della legge n. 689 del1981, non vale ad escludere l’applicazione dell’art. 69-bis della legge n. 354 del1975, perché tale riserva si riferisce alle disposizioni di quest’ultima legge chel’art. 76 direttamente richiama (tra le quali l’art. 69-bis, cit., non figura), eperché, in ogni caso, nessuna incompatibilità di sistema si produce con l’intestareal magistrato di sorveglianza, anziché al giudice che ha disposto la misura, e chene cura l’esecuzione, la competenza in materia. Non può negarsi che ilmagistrato di sorveglianza sia, in tema di liberazione anticipata, il giudicenaturale istituito dall’ordinamento, né egli appare privo degli strumenticonoscitivi indispensabili per assumere, anche al riguardo, appropriate eponderate deliberazioni. Il magistrato di sorveglianza può efficacementeinterloquire con l’Ufficio di esecuzione penale esterna e con le forze dell’ordine epuò svolgere, anche d’ufficio, ogni opportuna attività istruttoria per verificarel’andamento della misura, nonché per giudicare della condotta serbata dalcondannato, del suo «concreto recupero sociale» e del «positivo evolversi dellasua personalità» (che sono i presupposti sostanziali, al cui riscontro l’art. 47,comma 12-bis, della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione delbeneficio).Non pare, dunque, sostenibile l’assunto secondo cui, per il solo fatto diriferirsi ad un rapporto esecutivo regolato, sotto ulteriori aspetti, daaltro giudice,la cognizione della magistratura di sorveglianza in proposito resti svuotata direale contenuto, per assumere una dimensione ineffettiva e meramente formale.Né i diversi ambiti di giurisdizione sono destinati a collidere, essendo viceversa ilperimetro delle rispettive valutazioni e decisioni ben distinto e non interferente,benché esse siano alimentate da una base informativa comune. Laconcentrazione delle attribuzioni in capo al giudice che ha disposto la misura, eche ne cura l’esecuzione, sarebbe stata verosimilmente auspicabile, nell’otticadell’economia processuale e dell’armonia teorica, ma la relativa prospettivaappare recessiva, allo stato, innanzi al dato testuale e sistematico vigente, nonsuperabile in via meramente interpretativa.7. La lettura appena proposta ha, da ultimo, ricevuto autorevole avallo nelcorpo della motivazione della sentenza del 20 maggio 2026 n. 114 con la qualela Corte costituzionale ha dichiarato non fondate la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata,in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza di Napoli, proprio in relazione all'interpretazione che di tali normeha dato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la competenza a decidere sul’istanza di liberazione anticipata, ex art. 54 ord. pen., avanzata da uncondannato la cui pena è stata sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e56-bis della legge n. 689 del 1981, con la misura del lavoro di pubblica utilità,spetta al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza e non al Giudice dell'esecuzione penale.8. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Firenze deve essere designato qualegiudice competente. Segue l’immediata trasmissione degli atti al medesimoMagistrato di sorveglianza per la definizione del procedimento inerente allaliberazione anticipata. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diCosì è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]
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