CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2026
Cassazione n. 05848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAchille Buonafede unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 417/2021depositata il 07/04/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2026dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso richiamandosi alla memoriadepositata e chiede l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto delricorso incidentale condizionato.Uditi per delega dei difensori del ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per ilricorrente incidentale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. ELMARC S.p.A. in Amministrazione straordinaria (d.m. 25 novembre2008 emesso a termini d.l. n. 347/2003) ha proposto nei confronti diUNICREDIT S.p.A. azione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 2, l.fall.(atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi di pagamentoanormali) e in via subordinata ex art. 67, secondo comma l.fall. inrelazione alle rimesse solutorie effettuate su due conti correnti bancari, cuierano appoggiati conti anticipi s.b.f., per il periodo 25 maggio 2008 – 25novembre 2008. La banca convenuta, per quanto qui rileva, ha eccepito lanullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum, dovuta allamancata individuazione delle rimesse revocabili.2. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda per omessaindicazione delle rimesse solutorie, ritenendo inoltre non provati i fatticostitutivi (con particolare riferimento al requisito oggettivo) delle azioniproposte.3. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello principale dell’Amministrazione straordinaria e hadichiarato assorbito l’appello incidentale della banca avente a oggetto lanullità dell’atto di citazione per omessa indicazione delle rimesse. Quantoall’appello principale e alla originaria domanda subordinata, per quanto quin. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026rileva, il giudice di appello ha ritenuto che la procedura appellante nonavesse assolto all’onere di provare la riduzione in maniera consistente edurevole dell'esposizione debitoria della società correntista nei confrontidella banca, rigettando, conseguentemente, la richiesta di CTU contabile.4. Propone ricorso per cassazione l’Amministrazione straordinaria,affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste concontroricorso la banca, la quale propone ricorso incidentale condizionatoaffidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria.5. Con ordinanza n. 28008/2025, questa Corte ha rimesso la causa inpubblica udienza in ordine alla questione della ripartizione dell’onere dellaprova circa la riduzione in maniera consistente e durevole dell'esposizionedebitoria del correntista nei confronti della banca ex art. 67, terzo comma,lett. b) l.fall. e alla possibile incidenza su tale questione dell’orientamentodi questa Corte, secondo cui sarebbe venuta meno la distinzione trarimesse solutorie e rimesse ripristinatorie. Il Pubblico Ministero hadepositato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato nuovamemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 67, terzo comma, lett. b), l.fall.,nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’onere dellaprova circa la natura consistente e durevole della riduzionedell’esposizione debitoria gravi sull’Amministrazione straordinaria e nonsulla banca. Deduce parte ricorrente – richiamandosi ad alcuni precedentidi questa Corte – che la norma della legge fallimentare costituisceeccezione alla generale revocabilità dei pagamenti, essendo sufficientel’indicazione delle rimesse compiute in un dato periodo di tempo inrelazione a uno o più conti correnti. Deduce, inoltre, di avere indicato ilmassimo scoperto in relazione ai due conti correnti in oggetto.n. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/20262. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza inviolazione degli artt. 132 e 115 cod. proc. civ., non avendo la sentenzaimpugnato esposto le ragioni del rigetto delle domande proposte e dellarichiesta di CTU.3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione efalsa applicazione degli artt. 163, n. 3) e 164, quarto comma, cod. proc.civ. in relazione all’art. 67, terzo comma, l.fall. e all’art. 2697 cod. civ.,nella parte in cui la sentenza impugnata non ha preliminarmente rilevato eaccolto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione iniziale. Evidenzia partericorrente incidentale che l’eccezione, formulata in sede di costituzione ingiudizio, era stata rigettata in primo grado con la motivazione che l’attoreavesse indicato il periodo di riferimento, i conti correnti e l’importocomplessivo; diversamente, si sarebbero dovute indicare dalla curatela lesingole rimesse solutorie oggetto di domanda.4. Il secondo motivo del ricorso principale, pregiudiziale al primo, èinfondato, non essendo la sentenza impugnata al di sotto del «minimocostituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il giudice di appello haritenuto non assolto l’onere della prova in relazione ai fatti costitutivi delladomanda e, conseguentemente, rigettato la domanda di CTU, in quanto laCTU non potrebbe sopperire al mancato assolvimento dell’onere dellaprova («eventuali referenti probatori da individuare nelle richiesteconsulenze contabili o esibizioni non supererebbero comunque il difettodelle necessarie preventive allegazioni»). La motivazione della sentenzaimpugnata è comprensibile e compiuta.5. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del primomotivo, attenendo la questione alla ripartizione dell’onere della prova,risultante per tabulas dalla sentenza impugnata.n. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/20266. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Occorre prendere lemosse (come argomentato dal Pubblico Ministero) dalla tradizionalegiurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione alla disciplina dellarevocatoria dei pagamenti ex art. 67, secondo comma, l.fall. affluiti suconto corrente bancario, nella formulazione precedente il d.l. n. 35/2005.Secondo questa giurisprudenza, il conto corrente bancario esplica unservizio di cassa, le cui operazioni di pagamento o di riscossione disomme, da effettuarsi per conto del cliente, comportano evoluzioni delsaldo in virtù dei corrispondenti addebiti e accreditamenti in conto. Puressendo inapplicabile la norma dell’art. 1823 cod. civ. (che prevedel’annotamento delle reciproche «rimesse»), norma non richiamata dall’art.1857 cod. civ. per il conto corrente bancario (soggetto all’opposta regoladella disponibilità dei saldi di cui all’art. 1852 cod. civ.), le operazioni inconto corrente sono operazioni di conguaglio, manifestazione contabiledell’esercizio del diritto del correntista di variare la disponibilità del conto.In tale contesto, i versamenti eseguiti nel momento in cui il conto èscoperto hanno natura di atti solutori in considerazione dell’esigibilità delcredito della banca e sono soggetti (a differenza dei versamenti sul contorevocatoria fallimentare (Cass. n. 3236/1975; Cass., n. 5836/1978 esuccessive: ex multis Cass. nn. 28955/2024, 5071/2017, 1584/2017).7. A questa giurisprudenza, che ha costantemente considerato lerimesse del cliente su conto corrente scoperto al pari di pagamenti(rimesse solutorie), se n’è affiancata altra, inaugurata da Cass. n.5413/1982 (menzionata da Cass., Sez. U., n. 24410/2018 e apprezzatadalla dottrina come soluzione di ragionevole compromesso), secondo cui lerimesse che affluiscano su un conto corrente assistito da apertura dicredito acquistano natura solutoria ai fini della revocatoria fallimentare,ove sia accertato uno sconfinamento dell’affidamento concesso dallabanca, ossia ove la rimessa intervenga quando il cliente abbia giàn. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026ecceduto nelle disponibilità del conto corrente rispetto all’affidamentoaccordato. In questo caso, la quota eccedentaria della rimessa rispettoall’importo affidato è immediatamente esigibile dalla banca e costituiscepagamento revocabile; diversamente, la rimessa che intervenga su unconto passivo, ma nei limiti dell’affidato, costituisce mero accreditamentodi somme per reintegrare la somma posta dalla banca a disposizione delcorrentista, non revocabile in quanto non costituente pagamento (cfr.Cass. nn. 5448/1991, 9064/1992, 2744/1994, 23006/2004, 10122/2005,24588/2005, 16608/2010, 16610/2013, 25739/2013, 15605/2014).8. Sempre sotto il vigore della disciplina abrogata, sono state opposteeccezioni alla generale revocabilità delle rimesse solutorie. Da un lato,sono state ritenute revocabili le rimesse «intrafido», ove fosse provato chela banca avesse di fatto revocato la disponibilità del conto (congelamentodel conto: Cass. n. 26042/2012); all’opposto, sono state ritenuteirrevocabili rimesse «extrafido» (formalmente solutorie), le cd. rimessebilanciate, per le quali, pur in assenza di un contratto stabile didisponibilità (Cass. n. 10869/1994), fosse provato un accordo tra cliente ebanca, in base al quale la banca aveva accordato al cliente un servizio dicassa senza funzione creditizia (Cass. n. 24084/2004; Cass. n.9698/2004), a condizione che i pagamenti fossero cronologicamente eontologicamente legati all’accreditamento della relativa provvista da partedella banca.9. In ogni caso, salve le indicate eccezioni, la giurisprudenza haconsiderato singolarmente revocabili tutte le rimesse affluite su contocorrente scoperto (rimesse solutorie), non essendo applicabile alcun limitedi esigibilità alla pronuncia di condanna nei confronti della banca, quale ildifferenziale del massimo scoperto in cui fosse incorso il cliente (Cass. n.10869/1994, cit.; Cass., nn. 6558/1997, 19043/2010, 20834/2010).Viceversa, non sono considerate revocabili le rimesse «intrafido», inquanto mero ripristino della provvista accordata dalla banca, da questan. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026inesigibile e, pertanto, rimesse prive di spostamento patrimoniale (o diricchezza) a favore della banca (Cass. Sez.. U., n. 24418/2010), con lasola finalità di ripristinare la facoltà di indebitamento del correntistaconcessa dalla banca (rimesse ripristinatorie).10. Il sistema della revocatoria fallimentare dei pagamenti su contocorrente ha subito un mutamento drastico per effetto dell’entrata in vigoredel d.l. n. 35/2005 (17 marzo 2005) e del successivo d.lgs. n. 5/2006, pervia sostanzialmente di tre modifiche normative. In primo luogo, è statointrodotto un nuovo regime di irrevocabilità delle «rimesse effettuate inconto corrente» (art. 67, terzo comma, lett. b, l.fall.); deroga che siaggiunge topograficamente ad altre ipotesi di esenzione da revocatoriapreviste nelle altre lettere del medesimo terzo comma dell’art. 67 l.fall. Illegislatore ha, poi, disposto che le rimesse bancarie su conto correntesiano revocabili ove le stesse abbiano ridotto «l’esposizione debitoria» delcliente verso la banca e questa riduzione abbia le caratteristiche delladurevolezza e consistenza («ridotto in maniera consistente e durevole»).Infine, è stata introdotta una nuova norma che istituisce un limitequantitativo di esigibilità (tetto) del credito restitutorio del fallimento pertali pagamenti revocabili, oltre che per altri rapporti continuativi ereiterati, indipendentemente dall’accertamento dell’esistenza di una o piùrimesse revocabili («il terzo deve restituire una somma pari alla differenzatra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per ilquale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontareresiduo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso»: art 70, terzocomma, l.fall.).11. La strutturale modifica della revocabilità delle rimesse in contocorrente ha indotto questa Corte, in un primo momento (benché comeobiter) a ritenere che il legislatore abbia indicato nella banca convenuta ilsoggetto onerato della prova della assenza di consistenza e durevolezzadell’esposizione debitoria al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzionen. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026(Cass. n. 20834/2010). Tale giurisprudenza si è poi evoluta con Cass. n.277/2019 (preceduta da Cass. n. 11782/2018 e seguita da Cass. nn.23095/2023, 24018/2023, 24019/2023, 29998/2023), secondo cuil’attuale disciplina della revocatoria delle rimesse in conto prescinde dallanatura solutoria o ripristinatoria della rimessa e, quindi, dal fatto che lastessa afferisca a un conto scoperto o solo passivo, imponendo al giudicedel merito di verificare la revocabilità di qualsiasi rimessa, avendoriguardo unicamente alla sua consistenza e alla sua durevolezza.12. Tali arresti valorizzano – in primo luogo – la formulazioneutilizzata dal legislatore, che àncora la revocabilità delle rimesse alla merariduzione della «esposizione debitoria» del cliente e, quindi, senzadistinguere tra debiti esigibili e debiti non esigibili. Viene, poi, rimarcata lasimilitudine di ratio di esenzione da revocabilità di pagamenti in relazionead altre ipotesi contenute nel terzo comma dell’art. 67 cit., quale quella dicui alla successiva lett. g) (irrevocabilità di pagamenti di debiti liquidi edesigibili relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedureconcorsuali).13. L’effetto di questa interpretazione è, come evidenziato nellaordinanza interlocutoria (e oltre al superamento della menzionataquarantennale giurisprudenza), la qualificazione delle rimesse su contocorrente come un genere di atti revocabili a sé stante, in quanto lerimesse revocabili «sarebbero atti distinti e diversi da quelli indicati neiprimi due commi dell’art. 67 legge fall., considerati in quanto tali nel terzocomma e assoggettabili a revocatoria alle condizioni ivi previste» (Cass. n.28008/2025), indipendentemente dalla natura di pagamenti revocabili aisensi del secondo comma. La disciplina della revocabilità delle rimessebancarie su conto corrente troverebbe, dunque, la propria fonteesclusivamente nel terzo comma dell’art. 67 l.fall., dal che deriverebbel’onere del curatore del fallimento che intenda agire in revocatoria din. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026indicare distintamente le singole rimesse da revocare e di provare laconsistenza e la durevolezza quali fatti costitutivi della domanda.14. Questa interpretazione va rimeditata. In senso contrario risultarilevante, in primo luogo, l’utilizzo del termine «rimesse effettuate su unconto corrente bancario». Il legislatore ha voluto richiamare il concetto dicui all’art. 1823 cod. civ., proprio del conto corrente ordinario, che per ilconto corrente bancario è fonte di un credito esigibile (Cass. nn.1846/1998, 15135/2014, 4604/2017, 28955/2024), in virtù delleannotazioni contabili che consentono al titolare del conto di disporre delsaldo attivo (Cass. nn. 5071/2017, 1584/2017, 25943/2011, 19305/2007,886/2004). Annotazioni che possono costituire accreditamenti su contodella provvista) o scoperto (pagamenti). In questo senso, la rimessa puòritenersi (come evidenziato da certa dottrina) un concetto neutro, che siconnota della natura di pagamento di debiti liquidi ed esigibili in funzionedello stato del conto.15. L’utilizzo del termine «rimessa» consente, inoltre, di richiamare latradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la rimessa (darimessa solutoria, ovverosia annotata su conto scoperto (Cass. n.5836/1978, cit.). Ove, invece, la rimessa venga annotata su un contopassivo (assistito da apertura di credito), essa costituisce pagamento perla sola parte in cui vi è stato sconfinamento dell’affidamento (Cass. n.5413/1982).16. Inoltre, non può derogarsi alla distinzione tra rimesse solutorie erimesse ripristinatorie, in forza dell’insegnamento delle Sezioni unite,secondo cui la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie elaboratain base a detta giurisprudenza comporta che possa venire alla luce unpagamento solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non visarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare unan. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026disponibilità di cassa accordata dalla banca al correntista (Cass. S.u., n.24418/2010, cit.). Benché questo principio sia stato affermato nei rapportitra privati con riguardo alla ripetizione di indebito oggettivo, non si vedecome esso non debba operare anche tra la massa dei creditori e la bancain caso di pagamento pervenuto nel periodo sospetto, essendo ilpresupposto – in entrambi i casi – l’esecuzione di un pagamento in favoredella banca (indebito in un caso, inefficace nell’altro).17. Ulteriormente, l’argomento di rinforzo utilizzato da Cass. n.277/2019, secondo cui altre esenzioni dalla revocatoria avrebbero adoggetto un pagamento liquido ed esigibile, non è condiviso dalla piùrecente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non appare risolutivo«rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene agiustificare» le singole ipotesi di esenzione «per porsi, dunque, in terminidi stretta coerenza con la stessa» (Cass., n. 26244/2021), essendo ognideroga alla revocabilità dei pagamenti sostenuta da autonomi fattiimpeditivi o eccezioni disciplinate dalla legge (Cass. n. 3056/2026).18. Non può, pertanto, ritenersi superata la tradizionale bipartizionetra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini della revocabilità deipagamenti a termini del combinato disposto dell’art. 67, commi 2° e 3°,l.fall., in forza della quale sono revocabili le sole rimesse che costituiscanopagamenti di debiti liquidi ed esigibili. Poiché, dunque, le rimesse(solutorie) su conto corrente bancario sono revocabili in quanto pagamentisu debiti liquidi ed esigibili, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l.fall., ladisciplina del successivo terzo comma non può essere letta isolatamente,ma unitamente al comma precedente, rispetto al quale pone (tra le altre)una particolare esenzione dalla revocabilità dei pagamenti affluiti in contocorrente. Trattandosi di fatto impeditivo della ordinaria revocabilità deipagamenti, l’allegazione e la prova delle circostanze che impediscono ladeclaratoria di revocabilità della rimessa come pagamento resta a caricodella banca convenuta (analogamente, con riferimento all’esenzione di cuin. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026alla lettera c) del medesimo terzo comma dell’art. 67 cit. (Cass. n.3056/2026).19. Se così non fosse, vi sarebbe distonia tra la soluzione che addossaal curatore l’onere di provare, quali fatti costitutivi della revocatoria, ladurevolezza e la consistenza dell’esposizione e la giurisprudenza di questaCorte, secondo cui il curatore che chieda la revocatoria dei pagamenticostituiti da rimesse in conto corrente bancario non ha l’onere di indicare isingoli versamenti solutori, ma le sole rimesse operate su un contocorrente in un determinato periodo di tempo e l’importo globale dellestesse; indicazioni ritenute sufficienti perché la banca possa individuare ledomande contro di lei proposte (Cass. nn. 9610/2018, 28819/2017; cfr.Cass. Sez. U., n. 15895/2019: «il correntista (…) potrà limitarsi adindicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione inriferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dalcanto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, edichiarare di volerne profittare». Sarebbe contraddittorio, da un lato,esentare il fallimento dall’indicazione delle singole rimesse revocabili e,dall’altro, addossargli l’onere di individuare la connotazione delle stessecome consistenti e durevoli ai fini della loro revocabilità.20. Nella stessa direzione va l’argomento (speso dal PubblicoMinistero durante la discussione orale ma già presente in Cass. n.277/2019), secondo cui l’indicazione di irrevocabilità delle rimesse(solutorie) in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili «durevoli»,costituisce nient’altro che una evoluzione, da parte del legislatore, delcriterio giurisprudenziale della irrevocabilità delle rimesse bilanciate. Ilconcetto di durevolezza codifica e amplia la cornice entro la quale lagiurisprudenza aveva escluso la revocabilità delle rimesse bilanciate («ilcriterio basato sulla durevolezza dell’abbattimento dell’esposizionedebitoria consente di ribadire risposte già elaborate con riferimento adalcuni problemi con cui la giurisprudenza aveva dovuto misurarsi inn. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026passato: così é, in particolare, per il caso delle partite bilanciate, nonpotendo di certo considerarsi durevole la rimessa che è seguita da unaddebito per il cliente, e che si dimostra funzionale alla creazione dellaprovvista per l'esecuzione di un successivo»: Cass., n. 277/2019, cit.). Lanon durevolezza della rimessa solutoria come fattispecie impeditiva dellarevocabilità dei pagamenti (al pari del fatto impeditivo delle rimessebilanciate), confermata dall’art. 166, comma 3, lett. b), CCII, comprova,pertanto, l’intenzione del legislatore di subordinare la revocabilità dellerimesse alla verifica dei requisiti della loro qualificazione come pagamenti,come già elaborato dalla giurisprudenza precedente in tema di rimessebilanciate.21. Non convince l’argomento secondo cui la collocazione topograficadella norma indurrebbe a qualificare come fattispecie autonoma direvocabilità quella delle rimesse su conto corrente consistenti e durevoli.Infatti, è assai più convincente la contraria interpretazione secondo cui lefattispecie costitutive delle azioni revocatorie sono quelle contenute neiprimi due commi dell’art. 67 l.fall., mentre il terzo comma disciplinasoltanto le eccezionali fattispecie di esonero dalla revocatoria di atti chesarebbero, altrimenti, revocabili. Basti pensare che nel terzo comma – e,in particolare, per quanto qui interessa, nella lett. b) – manca non solo ladisciplina del presupposto soggettivo (conoscenza dello stato di insolvenzae relativo onere della prova), ma anche quella del periodo sospetto (seimesi o un anno). Da questo, deve ulteriormente dedursi che la norma del3° comma non può costituire autonoma ipotesi di revocatoria dellerimesse bancarie, bensì disciplina un fatto impeditivo alla revocabilità deipagamenti risultanti da rimesse solutorie; fatto che deve essere oggetto diallegazione e di prova da parte della banca che si opponga alla domandadella curatela.n. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/202622. Pertanto, in continuità con il preferibile orientamentogiurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 20834/2010, cit.), deveenunciarsi il seguente principio di diritto:«In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett.b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone larimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido edesigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendoquindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, equalifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizionedebitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenutoin revocatoria».La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del suddettoprincipio, perché, ravvisando nel comma 3° dell’art. 67 l.fall. la fattispeciecostitutiva dell’azione revocatoria, ha erroneamente attribuito al curatoredel fallimento l’onere di allegare e di provare le circostanze che dannoinvece fondamento a un’eccezione di esonero dalla revocabilità dellerimesse solutorie pur se ricevute nel periodo sospetto e nella comprovataconsapevolezza dell’insolvenza dell’imprenditore successivamente fallito.23. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile, essendo statoproposto dalla parte completamente vittoriosa nel giudizio di appello, alsolo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice dimerito perché assorbite; resta salva la facoltà di riproporle dinanzi algiudice del rinvio (Cass., n. 29662/2023; Cass., n. 25268/2025; Cass., n.22095/2017; Cass., n. 11270/2020; Cass., n. 4130/2014 e precedenti).24. Il ricorso principale va, pertanto, accolto in relazione al secondomotivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio e il ricorsoincidentale condizionato va dichiarato inammissibile, con raddoppio delcontributo unificato a carico del ricorrente incidentale. Al giudice del rinvioè rimessa anche la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio dilegittimità.n. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 17474/2021Numero sezionale 750/2026Numero di raccolta generale 5848/2026Data pubblicazione 15/03/2026 P.Q.MAccoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo edichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnatacon rinvio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, ancheper la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 12/02/2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 17474/2021 R.G.Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione errorematerialeAndrea [OSCURATO:PERSONA].13/07/2026Cosmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8546/2026 R.G. promosso d’Ufficio con decretopresidenziale del 15/04/2026:nel procedimento tra le parti:Elmarc S.p.A. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicala unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controUnicredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore-giàintimato-sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMichele Sesta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale-Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.5848/2026 depositata il 15/03/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.PREMESSO CHEQuesta Corte, con la sentenza in oggetto, pubblicata in data 15 marzo2026, ha accolto il ricorso principale di Elmarc S.p.A. in AmministrazioneStraordinaria in relazione al primo motivo, rigettando il secondo motivocome risulta dal punto 4 della motivazione, esaminato pregiudizialmente;che il ricorrente principale, con ricorso in data 15 aprile 2026, ha chiestocorreggersi per errore materiale la parte motiva della sentenza e ildispositivo della medesima, nelle parti in cui dispongono l’accoglimentodel secondo motivo del ricorso principale e il rigetto del primo motivo,depositando anche memoria;CONSIDERATO CHELa correzione per errore materiale può essere rilevata anche di ufficio;che, per mero errore materiale, nel punto 24 della motivazione e neldispositivo, risulta disposto l’accoglimento del secondo motivo del ricorsoprincipale e il rigetto del primo motivo del medesimo ricorso;che si tratta di mero errore materiale, risultando dal punto 4 della partemotiva il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e dai puntisuccessivi (6-22) l’accoglimento del primo motivo del medesimo ricorso;P.Q.M.La Corte dispone che la parte motiva della sentenza di questa Corte n.5848/2026 depositata in data 15/03/2026 sia corretta sostituendoall’ultimo capoverso della pagina 13 alla parola «secondo» la parola«primo» e, nel dispositivo, sostituendo la frase al primo rigo «Accoglie ilsecondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo» con la frase«Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo».Numero registro generale 8546/2026Numero sezionale 3106/2026Numero di raccolta generale 24722/2026Data pubblicazione 20/08/2026Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2026.Il PresidenteDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.