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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 27294/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 08/09/2025 del Tribunale di Ferrara,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 8 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara,convalidato l’arresto in flagranza e definito il processo per direttissima con il ritoabbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 perché il fatto non sussiste.2.

Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ferraralamentando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva attivato i poteri istruttori d’ufficio, ai sensidell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., per accertare la natura della sostanzasequestrata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato perché deteneva, inconcorso con altro soggetto, separatamente giudicato, un panetto di 97,58grammi, verosimilmente hashish, una dose di 0,90 grammi di hashish e una dosedi 0,40 grammi di cocaina, destinati alla cessione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito il fattonei seguenti termini: i Carabinieri avevano disposto un servizio di osservazione,controllo e pedinamento, in seguito alla segnalazione confidenziale in merito allospaccio di stupefacenti nella zona artigianale del centro urbano di Migliarino; glioperanti avevano dunque assistito allo scambio tra l’imputato, che era salito abordo della [OSCURATO:PERSONA], e un altro soggetto, che era a bordo di una [OSCURATO:PERSONA];i Carabinieri avevano dunque fermato la [OSCURATO:PERSONA], il cui autista si era dato allafuga e aveva lanciato qualcosa giù dal ponte, e avevano arrestato il ricorrente cheera il passeggero; la perquisizione personale eseguita a carico di questi aveva datoesito positivo per la presenza della dose di cocaina, di due banconote da 20 euroe di due smartphone; anche la perquisizione del veicolo aveva dato esito positivoper la presenza di quattro buste nere con raffigurata la foglia di marijuana, di altridue smartphone e di un portafogli con 330,00 euro; la perquisizione personaledell’autista della [OSCURATO:PERSONA] e la perquisizione veicolare avevano dato, invece,esito negativo.[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e ha applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari, ma, all’esito del giudizio per direttissima,definito con il rito abbreviato, ha assolto l’imputato, ai sensi dell’art. 530, comma2, cod. proc. pen., con la formula “perché il fatto non sussiste”, perché non erastata raggiunta la prova della natura stupefacente della sostanza rinvenuta sottoil sedile lato passeggero – panetto e dose singola di hashish - e della sostanzarinvenuta sulla sua persona – dose di cocaina -, non essendo stato eseguitonemmeno il narcotest.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha censuratola sentenza per violazione di legge per la mancata attivazione dei poteri officiosidi cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., necessari a integrare la prova relativaalla natura stupefacente della sostanza caduta in sequestro.La deduzione è corretta.E’ pacifico in giurisprudenza che il giudice ha sempre il dovere di acquisire,anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, senza limititemporali e senza obbligo di motivazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S.,Rv. 276246 – 01), dovendo, invece, motivare in caso di mancato esercizio delpotere officioso (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 – 01).

Questopotere di integrazione probatoria officiosa, specificamente attribuito al giudicedall'art. 507 cod. proc. pen. per il rito ordinario e dall’art. 441, comma 5, cod.proc. pen. per il rito abbreviato, è preordinato alla tutela dei valori costituzionaliche devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio dellafunzione giurisdizionale (Sez. 6, Sentenza n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv.274845).

L'assunzione dei nuovi mezzi di prova rientra, dunque, nel compitospettante al giudice di accertare la verità ed esplica la funzione di supplireall'inerzia delle parti (ivi compresa la parte pubblica) o alle carenze probatorie,quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione delconvincimento del giudice e sul risultato del giudizio (Sez. 2, n. 34868 del04/07/2019, Lanza, Rv. 276430).L’unico limite è costituito dall’intangibilità del thema probandum, nonpotendo il giudice esplorare itinerari inediti, estranei allo stato degli atti formatodalle parti (Sez. 6, n. 41684 del 09/10/2025, Chessa, Rv. 289052 – 01), caso chequi non ricorre perché si tratta delle analisi dello stupefacente in un contestoprobatorio già definito rispetto a un fatto compiutamente descritto.Di tali principi non ha fatto buon governo il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara,che ha erroneamente interpretato gli artt. 441 e 507 cod. proc. pen., salvo poicontraddittoriamente ordinare la confisca e la distruzione della “presunta sostanzastupefacente” in sequestro.S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Ferrara in diversa persona fisica P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza in data 08/09/2025 del Tribunale di Ferrara,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 8 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara,convalidato l’arresto in flagranza e definito il processo per direttissima con il ritoabbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 perché il fatto non sussiste.2. Ricorre per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Ferraralamentando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva attivato i poteri istruttori d’ufficio, ai sensidell’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., per accertare la natura della sostanzasequestrata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.[OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato perché deteneva, inconcorso con altro soggetto, separatamente giudicato, un panetto di 97,58grammi, verosimilmente hashish, una dose di 0,90 grammi di hashish e una dosedi 0,40 grammi di cocaina, destinati alla cessione. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito il fattonei seguenti termini: i Carabinieri avevano disposto un servizio di osservazione,controllo e pedinamento, in seguito alla segnalazione confidenziale in merito allospaccio di stupefacenti nella zona artigianale del centro urbano di Migliarino; glioperanti avevano dunque assistito allo scambio tra l’imputato, che era salito abordo della [OSCURATO:PERSONA], e un altro soggetto, che era a bordo di una [OSCURATO:PERSONA];i Carabinieri avevano dunque fermato la [OSCURATO:PERSONA], il cui autista si era dato allafuga e aveva lanciato qualcosa giù dal ponte, e avevano arrestato il ricorrente cheera il passeggero; la perquisizione personale eseguita a carico di questi aveva datoesito positivo per la presenza della dose di cocaina, di due banconote da 20 euroe di due smartphone; anche la perquisizione del veicolo aveva dato esito positivoper la presenza di quattro buste nere con raffigurata la foglia di marijuana, di altridue smartphone e di un portafogli con 330,00 euro; la perquisizione personaledell’autista della [OSCURATO:PERSONA] e la perquisizione veicolare avevano dato, invece,esito negativo.[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e ha applicato lamisura cautelare degli arresti domiciliari, ma, all’esito del giudizio per direttissima,definito con il rito abbreviato, ha assolto l’imputato, ai sensi dell’art. 530, comma2, cod. proc. pen., con la formula “perché il fatto non sussiste”, perché non erastata raggiunta la prova della natura stupefacente della sostanza rinvenuta sottoil sedile lato passeggero – panetto e dose singola di hashish - e della sostanzarinvenuta sulla sua persona – dose di cocaina -, non essendo stato eseguitonemmeno il narcotest.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara ha censuratola sentenza per violazione di legge per la mancata attivazione dei poteri officiosidi cui all’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., necessari a integrare la prova relativaalla natura stupefacente della sostanza caduta in sequestro.La deduzione è corretta.E’ pacifico in giurisprudenza che il giudice ha sempre il dovere di acquisire,anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, senza limititemporali e senza obbligo di motivazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, S.,Rv. 276246 – 01), dovendo, invece, motivare in caso di mancato esercizio delpotere officioso (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica, Rv. 266492 – 01). Questopotere di integrazione probatoria officiosa, specificamente attribuito al giudicedall'art. 507 cod. proc. pen. per il rito ordinario e dall’art. 441, comma 5, cod.proc. pen. per il rito abbreviato, è preordinato alla tutela dei valori costituzionaliche devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio dellafunzione giurisdizionale (Sez. 6, Sentenza n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv.274845). L'assunzione dei nuovi mezzi di prova rientra, dunque, nel compitospettante al giudice di accertare la verità ed esplica la funzione di supplireall'inerzia delle parti (ivi compresa la parte pubblica) o alle carenze probatorie,quando le stesse incidono in maniera determinante sulla formazione delconvincimento del giudice e sul risultato del giudizio (Sez. 2, n. 34868 del04/07/2019, Lanza, Rv. 276430).L’unico limite è costituito dall’intangibilità del thema probandum, nonpotendo il giudice esplorare itinerari inediti, estranei allo stato degli atti formatodalle parti (Sez. 6, n. 41684 del 09/10/2025, Chessa, Rv. 289052 – 01), caso chequi non ricorre perché si tratta delle analisi dello stupefacente in un contestoprobatorio già definito rispetto a un fatto compiutamente descritto.Di tali principi non ha fatto buon governo il [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Ferrara,che ha erroneamente interpretato gli artt. 441 e 507 cod. proc. pen., salvo poicontraddittoriamente ordinare la confisca e la distruzione della “presunta sostanzastupefacente” in sequestro.S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alTribunale di Ferrara in diversa persona fisica P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCosì deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]
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