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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 1999

Cassazione n. 48586/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05E3X2T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5.07.1999; [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RFCGX), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1987; avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso del Rami e di annullare la sentenza nei confronti dell'Hoxha, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Genova per rispondere di plurimi reati di cui agli artt. 73, comma primo e comma quarto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana contestati ai capi a), b), c) e d), commessi in Genova in data 9 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo f), per aver acquistato, in data 9 marzo 2021 in Genova, un quantitativo di cocaina del controvalore di euro 1.500,00 euro, somma che aveva consegnato in contanti a [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'intervento della polizia giudiziaria, che sequestrava, oltre al danaro, due confezioni sottovuoto contenti cocaina, del peso, rispettivamente di 56,4 e 57,3 grammi circa, nonché un ulteriore involucro termo sigillato del peso di 3,3 grammi.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Genova, con sentenza emessa in data 18 ottobre 2021 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati al medesimo ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 73, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, e applicata la diminuente per il rito, alla pena di otto anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] per il reato al medesimo ascritto, riconosciute le attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, su concorde richiesta del Procuratore Generale e degli imputati, ha ridotto la pena inflitta al Rami a cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 30.000 di multa, disponendo per l'imputato l'interdizione temporanea dei pubblici uffici in luogo di quella perpetua, eliminando l'interdizione legale nei confronti dell'imputato appellante e ha confermato la pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Rami, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento.

5. Con unico motivo di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto congrua la pena concordata senza dare alcuna indicazione sulla congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Hoxha, ha dedotto due motivi di ricorso.6.1.

Con il primo motivo, il difensore ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

Ad avviso del difensore, la Corte di appello avrebbe, infatti, ignorato il dubbio che la sostanza stupefacente acquistata dall'Hoxha potesse essere destinata all'uso personale.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente tratto la prova del reato contestato dal fatto che l'imputato aveva ammesso di essere un assuntore.

Il difensore deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe obliterato le censure mosse nell'atto di appello e, segnatamente: - che sarebbe stato lo stesso imputato a disvelare l'ammontare della somma consegnata al coimputato; - che non vi sarebbe un quantitativo di sostanza stupefacente tra quelli detenuti dallo spacciatore che potesse corrispondere al controvalore in questione; - non sarebbero emerse conferme dell'ipotesi di accusa dal cellulare in uso allo stesso Hoxha.

La Corte di appello, dunque, non si sarebbe confrontata con la tesi alternativa proposta, secondo la quale l'Hoxha avrebbe, in realtà, saldato un debito pregresso, sorto proprio in occasione di pregressi acquisti parcellizzati di sostanza stupefacente per uso personale.

6.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione per relationem dell'espulsione disposta.

La Corte di appello, infatti, avrebbe desunto la pericolosità sociale dell'imputato automaticamente dall'asserita commissione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in concreto della stessa.

L'Hoxha, peraltro, oltre ad essere titolare di un regolare permesso di soggiorno, avrebbe un lavoro regolare e sarebbe radicato in territorio italiano.

7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Rami e di annullare la sentenza nei confronti dell'Hoxha, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Rami è inammissibile.

2. Il ricorrente, con unico motivo, ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto congrua la pena concordata senza dare alcuna indicazione sulla congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a titolo di continuazione.

3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al concordato della pena in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 (dep. 18/02/2019), Alessandria, Rv. 275234 - 01).

4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

5. Il ricorso proposto dell'Hoxha deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

6. Con il primo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Hoxha, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.

7. Il motivo è inammissibile.

Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è, tuttavia, insussistente, in quanto il motivo di appello formulato sul punto della responsabilità penale dell'imputato era invero generico e, dunque, inammissibile.

Tale motivo di appello, infatti, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla specifica confutazione della versione alternativa fornita dall'imputato, limitandosi a contestarla solo apoditticamente e mediante una mera riproposizione degli argomenti svolti nel giudizio di primo grado.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841).

8. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione per relationem dell'espulsione disposta.

La Corte di appello, infatti, avrebbe desunto la pericolosità sociale dell'imputato automaticamente dall'asserita commissione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in concreto della stessa e alle condizioni personali e di vita dell'imputato.

9. Il motivo è fondato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 - 01; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378 - 01).

Ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, del resto, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto della stato di irregolarità, versi nell'impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, Aynla, Rv. 279987 - 01).

La Corte di appello non ha fatto buon governo di questi principi, in quanto non ha motivato in ordine alle specifiche censure dell'appellante, adducendo elementi specifici e concreti atti a dimostrare la pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle proprie condizioni personali e famigliari.

L'accoglimento di questo motivo determina l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza applicata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Annulla la sentenza impugnata l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05E3X2T), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5.07.1999; [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03RFCGX), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/09/1987; avverso la sentenza del 19 aprile 2022 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso del Rami e di annullare la sentenza nei confronti dell'Hoxha, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Genova per rispondere di plurimi reati di cui agli artt. 73, comma primo e comma quarto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana contestati ai capi a), b), c) e d), commessi in Genova in data 9 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di cui all'art. 73, primo comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo f), per aver acquistato, in data 9 marzo 2021 in Genova, un quantitativo di cocaina del controvalore di euro 1.500,00 euro, somma che aveva consegnato in contanti a [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'intervento della polizia giudiziaria, che sequestrava, oltre al danaro, due confezioni sottovuoto contenti cocaina, del peso, rispettivamente di 56,4 e 57,3 grammi circa, nonché un ulteriore involucro termo sigillato del peso di 3,3 grammi. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare di Genova, con sentenza emessa in data 18 ottobre 2021 all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati al medesimo ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed all'aggravante di cui all'art. 73, secondo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, e applicata la diminuente per il rito, alla pena di otto anni di reclusione ed euro 60.000,00 di multa e [OSCURATO:PERSONA] per il reato al medesimo ascritto, riconosciute le attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, su concorde richiesta del Procuratore Generale e degli imputati, ha ridotto la pena inflitta al Rami a cinque anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 30.000 di multa, disponendo per l'imputato l'interdizione temporanea dei pubblici uffici in luogo di quella perpetua, eliminando l'interdizione legale nei confronti dell'imputato appellante e ha confermato la pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Rami, e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l'annullamento. 5. Con unico motivo di ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto congrua la pena concordata senza dare alcuna indicazione sulla congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'Hoxha, ha dedotto due motivi di ricorso.6.1. Con il primo motivo, il difensore ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. Ad avviso del difensore, la Corte di appello avrebbe, infatti, ignorato il dubbio che la sostanza stupefacente acquistata dall'Hoxha potesse essere destinata all'uso personale. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illogicamente tratto la prova del reato contestato dal fatto che l'imputato aveva ammesso di essere un assuntore. Il difensore deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe obliterato le censure mosse nell'atto di appello e, segnatamente: - che sarebbe stato lo stesso imputato a disvelare l'ammontare della somma consegnata al coimputato; - che non vi sarebbe un quantitativo di sostanza stupefacente tra quelli detenuti dallo spacciatore che potesse corrispondere al controvalore in questione; - non sarebbero emerse conferme dell'ipotesi di accusa dal cellulare in uso allo stesso Hoxha. La Corte di appello, dunque, non si sarebbe confrontata con la tesi alternativa proposta, secondo la quale l'Hoxha avrebbe, in realtà, saldato un debito pregresso, sorto proprio in occasione di pregressi acquisti parcellizzati di sostanza stupefacente per uso personale. 6.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione per relationem dell'espulsione disposta. La Corte di appello, infatti, avrebbe desunto la pericolosità sociale dell'imputato automaticamente dall'asserita commissione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in concreto della stessa. L'Hoxha, peraltro, oltre ad essere titolare di un regolare permesso di soggiorno, avrebbe un lavoro regolare e sarebbe radicato in territorio italiano. 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 5 ottobre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del Rami e di annullare la sentenza nei confronti dell'Hoxha, limitatamente alla misura di sicurezza dell'espulsione applicata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Rami è inammissibile. 2. Il ricorrente, con unico motivo, ha censurato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla pena irrogata, in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto congrua la pena concordata senza dare alcuna indicazione sulla congruità della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a titolo di continuazione. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in relazione al concordato della pena in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (ex plurimis: Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018 (dep. 18/02/2019), Alessandria, Rv. 275234 - 01). 4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stati presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. 5. Il ricorso proposto dell'Hoxha deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 6. Con il primo motivo, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Hoxha, deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen l'erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto. 7. Il motivo è inammissibile. Il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente è, tuttavia, insussistente, in quanto il motivo di appello formulato sul punto della responsabilità penale dell'imputato era invero generico e, dunque, inammissibile. Tale motivo di appello, infatti, non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla specifica confutazione della versione alternativa fornita dall'imputato, limitandosi a contestarla solo apoditticamente e mediante una mera riproposizione degli argomenti svolti nel giudizio di primo grado. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). 8. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'omessa motivazione per relationem dell'espulsione disposta. La Corte di appello, infatti, avrebbe desunto la pericolosità sociale dell'imputato automaticamente dall'asserita commissione del reato, senza procedere ad alcun accertamento in concreto della stessa e alle condizioni personali e di vita dell'imputato. 9. Il motivo è fondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 - 01; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378 - 01). Ai fini della valutazione del requisito di attualità della pericolosità sociale, la condizione di irregolare presenza in Italia, dovuta alla mancanza di un valido titolo di soggiorno, del resto, non costituisce, di per sé, elemento idoneo a fondare un giudizio sfavorevole di prognosi criminale, potendo assumere una tale valenza solo qualora lo straniero, per effetto della stato di irregolarità, versi nell'impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, con conseguente rischio di determinarsi alla commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, Aynla, Rv. 279987 - 01). La Corte di appello non ha fatto buon governo di questi principi, in quanto non ha motivato in ordine alle specifiche censure dell'appellante, adducendo elementi specifici e concreti atti a dimostrare la pericolosità sociale dell'imputato in relazione alle proprie condizioni personali e famigliari. L'accoglimento di questo motivo determina l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza applicata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata l
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