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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 47388/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito.

Il proposto ricorso, che censura l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. per essere l'aumento operato per la recidiva superiore - in relazione alla pena pecuniaria - al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare.

Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarellia, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale.

E l'ipotesi ricorrente nel caso di specie - attinente alla violazione del limite imposto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. - non configura un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere est, n Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito. Il proposto ricorso, che censura l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen. per essere l'aumento operato per la recidiva superiore - in relazione alla pena pecuniaria - al cumulo delle precedenti condanne del ricorrente, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarellia, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione di pena illegale. E l'ipotesi ricorrente nel caso di specie - attinente alla violazione del limite imposto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. - non configura un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere est, n Il
Sentenza Cassazione n. 47388/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris