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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40399/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria del difensore dei ricorrenti in data 1° giugno 2023 con cui, lamentando il mancato avviso dell'udienza fissata, ha chiesto differirsi la trattazione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione ai reati di estorsioni aggravata, tentata e consumata, e di furto aggravato in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, 1) cod. proc. pen.; che ciò implica la trattazione senza previo avviso alle parti, risultando pertanto inammissibile la richiesta di differimento del difensore; rilevato, che con il comune ricorso, si censura la misura della pena applicata così come richiesta delle parti che non può costituire oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - o); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STANZU' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria del difensore dei ricorrenti in data 1° giugno 2023 con cui, lamentando il mancato avviso dell'udienza fissata, ha chiesto differirsi la trattazione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti nei confronti degli imputati in relazione ai reati di estorsioni aggravata, tentata e consumata, e di furto aggravato in concorso; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, 1) cod. proc. pen.; che ciò implica la trattazione senza previo avviso alle parti, risultando pertanto inammissibile la richiesta di differimento del difensore; rilevato, che con il comune ricorso, si censura la misura della pena applicata così come richiesta delle parti che non può costituire oggetto di motivo di ricorso in sede di legittimità (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - o); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 40399/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris