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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 15148/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15749-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 , negli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15749/2023 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2024 CC contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 894/2022 presso il TRIBUNALE di CUNEO.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il professor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro l’INPS per ottenere la regolarizzazione della sua posizione previdenziale avendo verificato, con riguardo al lungo periodo di servizio inframmezzato da periodi di aspettativa per mandato amministrativo, l’esistenza di numerose irregolarità. 1.1.L’Inps nel costituirsi eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione della Corte dei conti.

1.2. Il Tribunale differiva l’udienza di discussione per consentire al ricorrente di depositare le notifiche alle altre amministrazioni convenute -Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dell’Istruzione e del Merito -che non si erano costituite.

1.3. In relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con il quale insiste per la giurisdizione del giudice ordinario.

Al riguardo ha rammentatoche con il ricorso era stato chiesto il versamento da parte dello Stato dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal 7agosto 2014 al 3 ottobre 2021 ed ha evidenzia t o che non vi erano perciò solo quelli relativi al trattamento pensionistico ma anche quelli funzionali al trattamento di fine servizio e per il fondo di credito a carico di tutti i dipendenti statali per avere diritto alle prestazioni creditizie da parte dell’INPDAP.Ha sottolineato che essendo stato assunto prima del 31.12.2000 aveva diritto a percepire il TFS e dunque era necessario che i relativi contributi fossero stati versati in favore dell’opera di previdenza.

Ha ricordatoche, in applicazione della legge n. 335 del 1995, della legge n. 448 del 1998 e dei D.P.C.M. 20.12.1999 e 2.3.2001,per tale fine il personale statale è assoggettato ad una ritenuta del 2,5% dell’80% dello stipendio tabellare I.I.S. e tredicesima e che lo Stato concorre con un’aliquota base del 7,10%.In via subordinata, e per il caso che fosse maturata la prescrizione, ha poi dedotto che era stata chiesta la condanna delle A mministrazioni al risarcimento del danno mediante costituzione di una rendita e dunque, all’evidenza, la controversia presentava aspetti che non erano connessi alla previdenza pensionistica sicché la giurisdizione doveva restare in capo al giudice del lavoro.

2. Si è costituito l’INPS sottolineando il carattere preminentemente contributivo previdenziale della controversia relativa ad un rapporto di lavoro la cui pensione verrà erogata a carico dello Stato.

2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha insistito per la giurisdizione della Corte dei contimentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.

3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso essendo la giurisdizione sulla controversia della Corte dei conti.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nel caso in esame la controversia non ha ad oggetto il diritto a pensione né la misura del trattamento pensionistico e neppure il computo della contribuzione utile ai fini della pensione ma solo la ripartizione tra datore e prestatore degli oneri contributivi. [OSCURATO:PERSONA]

5. Ritiene il Collegio che la controversia appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti.

5.1. Va rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che nei periodi in cui aveva beneficiato dell’aspettativa per mandato amministrativo, avendo ricoperto la carica di assessore in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che l’Amministrazione di appartenenza non aveva provveduto al versamento dei contributi come invece era suo onere.

5.2. Pertanto, ha chiesto che si accerti il suo diritto al versamento dei contributi nel periodo indicato con la condanna delle Amministrazioni convenutea provvedervi, in via solidale o alternativa.

In subordine, poi, ha chiesto la condanna delle stesse Amministrazioni a risarcire il danno con costituzione di una rendita vitalizia per il caso di avvenuta prescrizione dei contributi stessi.

Inoltre, nei confronti dell’INPS,ha chiesto che si accerti che erano stati effettuati i versamenti per il riscatto degli anni universitari (dal 1978al 1982) con ordine di aggiornamento della posizione contributiva.

Che nel periodo dal 1 ° gennaio al 31 agosto 1995 erano stati versati dall’Amministrazione di appartenenza i contributi previdenziali e assistenziali con ordine all’Istituto di aggiornare la posizione ai fini del computo della pensione e così anche per il periodo dal 1° gennaio2000 al 30giugno 2005 e dal 1 ° luglio al 31 agosto 2016 e per i l 2021 ed i l 2022,in attesa di versamento dei contributi, di computare i periodi ai fini della pensione.

5.3. Si tratta di domande che sono tutte finalizzate a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici.

6. Tanto premesso va ricordato che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332).

6.1. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all’accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione ovvero alla verifica dell’avvenuto riscatto di anni universitari.

In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri -anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927).

6.2. Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto.

Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755).

In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione(si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l’accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n. 28020).

Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.

7. Nel caso in esame pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l’accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l’accertamento del diritto alla costituzione di una rendita.

8. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge.

Al giudice contabile è demandata anche la liquidazione delle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15749-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29 , negli Uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente - Oggetto RIC. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15749/2023 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 894/2022 presso il TRIBUNALE di CUNEO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione della Corte dei conti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il professor [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro l’INPS per ottenere la regolarizzazione della sua posizione previdenziale avendo verificato, con riguardo al lungo periodo di servizio inframmezzato da periodi di aspettativa per mandato amministrativo, l’esistenza di numerose irregolarità. 1.1.L’Inps nel costituirsi eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione della Corte dei conti. 1.2. Il Tribunale differiva l’udienza di discussione per consentire al ricorrente di depositare le notifiche alle altre amministrazioni convenute -Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero dell’Istruzione e del Merito -che non si erano costituite. 1.3. In relazione all’eccezione di difetto di giurisdizione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione con il quale insiste per la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo ha rammentatoche con il ricorso era stato chiesto il versamento da parte dello Stato dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo intercorrente dal 7agosto 2014 al 3 ottobre 2021 ed ha evidenzia t o che non vi erano perciò solo quelli relativi al trattamento pensionistico ma anche quelli funzionali al trattamento di fine servizio e per il fondo di credito a carico di tutti i dipendenti statali per avere diritto alle prestazioni creditizie da parte dell’INPDAP.Ha sottolineato che essendo stato assunto prima del 31.12.2000 aveva diritto a percepire il TFS e dunque era necessario che i relativi contributi fossero stati versati in favore dell’opera di previdenza. Ha ricordatoche, in applicazione della legge n. 335 del 1995, della legge n. 448 del 1998 e dei D.P.C.M. 20.12.1999 e 2.3.2001,per tale fine il personale statale è assoggettato ad una ritenuta del 2,5% dell’80% dello stipendio tabellare I.I.S. e tredicesima e che lo Stato concorre con un’aliquota base del 7,10%.In via subordinata, e per il caso che fosse maturata la prescrizione, ha poi dedotto che era stata chiesta la condanna delle A mministrazioni al risarcimento del danno mediante costituzione di una rendita e dunque, all’evidenza, la controversia presentava aspetti che non erano connessi alla previdenza pensionistica sicché la giurisdizione doveva restare in capo al giudice del lavoro. 2. Si è costituito l’INPS sottolineando il carattere preminentemente contributivo previdenziale della controversia relativa ad un rapporto di lavoro la cui pensione verrà erogata a carico dello Stato. 2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha insistito per la giurisdizione della Corte dei contimentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso essendo la giurisdizione sulla controversia della Corte dei conti. 4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo per la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nel caso in esame la controversia non ha ad oggetto il diritto a pensione né la misura del trattamento pensionistico e neppure il computo della contribuzione utile ai fini della pensione ma solo la ripartizione tra datore e prestatore degli oneri contributivi. [OSCURATO:PERSONA] 5. Ritiene il Collegio che la controversia appartenga alla giurisdizione della Corte dei conti. 5.1. Va rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che nei periodi in cui aveva beneficiato dell’aspettativa per mandato amministrativo, avendo ricoperto la carica di assessore in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che l’Amministrazione di appartenenza non aveva provveduto al versamento dei contributi come invece era suo onere. 5.2. Pertanto, ha chiesto che si accerti il suo diritto al versamento dei contributi nel periodo indicato con la condanna delle Amministrazioni convenutea provvedervi, in via solidale o alternativa. In subordine, poi, ha chiesto la condanna delle stesse Amministrazioni a risarcire il danno con costituzione di una rendita vitalizia per il caso di avvenuta prescrizione dei contributi stessi. Inoltre, nei confronti dell’INPS,ha chiesto che si accerti che erano stati effettuati i versamenti per il riscatto degli anni universitari (dal 1978al 1982) con ordine di aggiornamento della posizione contributiva. Che nel periodo dal 1 ° gennaio al 31 agosto 1995 erano stati versati dall’Amministrazione di appartenenza i contributi previdenziali e assistenziali con ordine all’Istituto di aggiornare la posizione ai fini del computo della pensione e così anche per il periodo dal 1° gennaio2000 al 30giugno 2005 e dal 1 ° luglio al 31 agosto 2016 e per i l 2021 ed i l 2022,in attesa di versamento dei contributi, di computare i periodi ai fini della pensione. 5.3. Si tratta di domande che sono tutte finalizzate a correggere errori e a regolarizzare la posizione contributiva ai fini pensionistici. 6. Tanto premesso va ricordato che ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332). 6.1. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all’accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione ovvero alla verifica dell’avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri -anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti.Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n. 1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). 6.2. Queste sezioni unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n. 7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione(si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l’accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u. 26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione. 7. Nel caso in esame pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l’accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l’accertamento del diritto alla costituzione di una rendita. 8. In conclusione deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti davanti alla quale le parti riassumeranno il processo nei termini di legge. Al giudice contabile è demandata anche la liquidazione delle spese del presente regolamento. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei
Sentenza Cassazione n. 15148/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris