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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24098/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello ribadendo le esaustive indicazioni rese dalla sentenza di primo grado in relazione ai tratti costi:utivi delle due ipotesi di reato contestate al prevenuto al capo a) della imputazione con riguardo alla violenza oppositiva, anche nei suoi risvolti soggettivi, per la resistenza, e alla percepibilità delle offese da parte di più soggetti presenti al momento dei fatti per l'oltraggio ( si veda la sentenza di primo grado dall'ultimo capoverso di pagina 3, peraltro attinta da rilievi in appello già connotati da una incontrovertibile aspecificità, comunque rilevabile ora per allora in questa sede) nonché in relazione alla mancata applicazione delle generiche ( il ricorso evoca solo in rubrica anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cp ) malgrado anche sul punto la sentenza gravata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( anche in tal caso generiche, non essendo mai stati indicati gli elementi di segno positivo preterrnessi dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello ribadendo le esaustive indicazioni rese dalla sentenza di primo grado in relazione ai tratti costi:utivi delle due ipotesi di reato contestate al prevenuto al capo a) della imputazione con riguardo alla violenza oppositiva, anche nei suoi risvolti soggettivi, per la resistenza, e alla percepibilità delle offese da parte di più soggetti presenti al momento dei fatti per l'oltraggio ( si veda la sentenza di primo grado dall'ultimo capoverso di pagina 3, peraltro attinta da rilievi in appello già connotati da una incontrovertibile aspecificità, comunque rilevabile ora per allora in questa sede) nonché in relazione alla mancata applicazione delle generiche ( il ricorso evoca solo in rubrica anche l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cp ) malgrado anche sul punto la sentenza gravata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( anche in tal caso generiche, non essendo mai stati indicati gli elementi di segno positivo preterrnessi dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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