CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024
Cassazione n. 01978/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 062T224 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di TORINO9 l dato avviso afie udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino con la quale, su richiesta dell'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. e consenso del pubblico ministero, è stata applicata la pena come determinata per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 199 comma 4 cod. pen. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio e applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, cioè su una richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co re estensore I LP4e