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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 febbraio 1988

Cassazione n. 37993/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 03/07/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1995 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi proposti negli interessi di Fekkar e Prioriello e dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Renzi; lette le conclusioni depositate dalla difesa di Prioriello, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente ascritte, sussunnendo i fatti ascritti agli ultimi due imputati nella fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73 (come già statuito in primo grado con riferimento alla posizione di Renzi).

2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Tramite i rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su due motivi (i primi due) e su un motivo (l'impugnazione di Fekkar), di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con i due motivi d'appello del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge, oltre che vizio cumulativo di motivazione in merito: 1) alla ritenuta non sussumibilità della fattispecie nel fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa solo in forza delle «ragioni esposte a sostegno della sussistenza degli addebiti» valutate in uno con i precedenti penali per reati contro il patrimonio, invece non rilevanti in quanto non rientranti nell'art. 133, comma primo, cod. pen. (richiamato dal citato art. 131-bis); 2) all'immotivato rigetto del motivo inerente alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; 3) alla mancata sostituzione della pena con la corrispondente pena pecuniaria; 4) all'immotivato diniego del beneficio della non menzione e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado in assenza di appello del Pubblico Ministero sul punto.

2.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che vizio cumulativo di motivazione per non ver ritenuto sussistente la relativa circostanza attenuante, nonostante l'imputato avesse offerto il proprio patrimonio di conoscenze tale da evitare che l'attività delittuosa fosse portata a ulteriori conseguenze.

La Corte territoriale, poi, contraddittoriamente e in termini manifestamente illogici avrebbe ritenuto che le dichiarazioni rese da Prioriello sarebbero state comunque già considerate al fine della ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

2.2.1. Con il secondo motivo di ricorso Prioriello deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena detentiva in quanto determinata, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, «molto al di sopra del minimo edittale» in nove mesi di reclusione, partendo da una pena base di un anno di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a otto mesi e poi aumentata ex art. 81 cod. pen. 2.3.

Con il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta esclusione dell'uso personale, anche sub specie di uso di gruppo, che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe emerso dagli elementi probatori acquisiti, tra cui le dichiarazioni testimoniali.

3. La Procura generale della Repubblica e la difesa di Prioriello hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. È ammissibile, oltre che fondato nei termini di seguito esplicitati, il solo ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento a fattispecie che, allo stato, non risulta estinta per prescrizione, in ragione delle plurime intervenute sospensioni del relativo termine).

2. Come evidenziato dal ricorrente, circa la ritenuta insussumibilità dell'accertata fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale, integrando una inosservanza di norma penale, motiva facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, laddove il citato articolo rinvia, ai fini dell'individuazione degli elementi da valutare per il giudizio di particolare tenuità del fatto, al primo e non al secondo comma dell'art. 133 cod. pen., oltre che in ragione della sussistenza degli stessi elementi sottesi all'accertata fattispecie di reato.

Sotto tale ultimo profilo occorre in particolare rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità in oggetto dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910).

L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità del comportamento).

Risultano altresì fondati gli altri profili di censura con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello deducente la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., all'apoditticità della motivazione in merito agli invocati benefici e alla revoca della sospensione condizionale della pena.

3. Presenta plurimi profili d'inammissibilità il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta esclusione dell'uso personale, anche sub specie di uso di gruppo, che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe emerso dagli elementi probatori acquisiti, tra cui le dichiarazioni testimoniali.

3.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati alla terza pagina dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (nelle pagine dalla sesta all'ottava), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

3.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di uso personale ovvero di gruppo dello stupefacente, il compendio probatorio caratterizzato da mezzi di prova orale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], oltre che documentali, dai quali è emersa la detenzione da parte dell'imputato non solo dallo stupefacente (da cui sono state ritenute ricavabili 297 dosi) ma anche di un bilancino di precisione.

4. Parimenti inammissibili sono i motivi sottesi al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, in particolare, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove, in termini coerenti e non manifestamente illogici, la Corte territoriale, pur escludendo l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni del reo rispetto alla finalità di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, all'esito di una valutazione di merito che invece il ricorrente inammissibilmente vorrebbe sostituire con una propria e differente, ha ritenuto le stesse, in quanto di portata confessoria, rilevanti ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, così addivenendo, peraltro, a una commisurazione giudiziale della pena al di sotto della media edittale.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] mentre all'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/02/1988 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il 03/07/1989 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/10/1995 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi proposti negli interessi di Fekkar e Prioriello e dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Renzi; lette le conclusioni depositate dalla difesa di Prioriello, nel senso dell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato le responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente ascritte, sussunnendo i fatti ascritti agli ultimi due imputati nella fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73 (come già statuito in primo grado con riferimento alla posizione di Renzi). 2. Avverso la sentenza d'appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Tramite i rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione fondati, rispettivamente, su due motivi (i primi due) e su un motivo (l'impugnazione di Fekkar), di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i due motivi d'appello del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge, oltre che vizio cumulativo di motivazione in merito: 1) alla ritenuta non sussumibilità della fattispecie nel fatto di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., esclusa solo in forza delle «ragioni esposte a sostegno della sussistenza degli addebiti» valutate in uno con i precedenti penali per reati contro il patrimonio, invece non rilevanti in quanto non rientranti nell'art. 133, comma primo, cod. pen. (richiamato dal citato art. 131-bis); 2) all'immotivato rigetto del motivo inerente alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; 3) alla mancata sostituzione della pena con la corrispondente pena pecuniaria; 4) all'immotivato diniego del beneficio della non menzione e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado in assenza di appello del Pubblico Ministero sul punto. 2.2. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, oltre che vizio cumulativo di motivazione per non ver ritenuto sussistente la relativa circostanza attenuante, nonostante l'imputato avesse offerto il proprio patrimonio di conoscenze tale da evitare che l'attività delittuosa fosse portata a ulteriori conseguenze. La Corte territoriale, poi, contraddittoriamente e in termini manifestamente illogici avrebbe ritenuto che le dichiarazioni rese da Prioriello sarebbero state comunque già considerate al fine della ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche. 2.2.1. Con il secondo motivo di ricorso Prioriello deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena detentiva in quanto determinata, per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, «molto al di sopra del minimo edittale» in nove mesi di reclusione, partendo da una pena base di un anno di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche a otto mesi e poi aumentata ex art. 81 cod. pen. 2.3. Con il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta esclusione dell'uso personale, anche sub specie di uso di gruppo, che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe emerso dagli elementi probatori acquisiti, tra cui le dichiarazioni testimoniali. 3. La Procura generale della Repubblica e la difesa di Prioriello hanno depositato conclusioni nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. È ammissibile, oltre che fondato nei termini di seguito esplicitati, il solo ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con riferimento a fattispecie che, allo stato, non risulta estinta per prescrizione, in ragione delle plurime intervenute sospensioni del relativo termine). 2. Come evidenziato dal ricorrente, circa la ritenuta insussumibilità dell'accertata fattispecie concreta nell'astratta previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale, integrando una inosservanza di norma penale, motiva facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, laddove il citato articolo rinvia, ai fini dell'individuazione degli elementi da valutare per il giudizio di particolare tenuità del fatto, al primo e non al secondo comma dell'art. 133 cod. pen., oltre che in ragione della sussistenza degli stessi elementi sottesi all'accertata fattispecie di reato. Sotto tale ultimo profilo occorre in particolare rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità in oggetto dev'essere motivata con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto e non con riguardo agli elementi che già integrano la condotta tipica (Sez. 4, n. 58261 del 29/11/2018, Bruno, Rv. 274910). L'art. 131-bis cod. pen., difatti, tanto nella formulazione antecedente quanto in quella successiva alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, intende per l'appunto riferirsi alla connotazione storica della condotta, essendo in questione non la conformità al tipo bensì l'entità della complessiva situazione reale, irripetibile, e quella del suo disvalore, ricavabile da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente dovendosi considerare, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, se l'offesa sia di particolare tenuità (ferma restando la non abitualità del comportamento). Risultano altresì fondati gli altri profili di censura con particolare riferimento alla mancanza di motivazione in merito al motivo d'appello deducente la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., all'apoditticità della motivazione in merito agli invocati benefici e alla revoca della sospensione condizionale della pena. 3. Presenta plurimi profili d'inammissibilità il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce vizio motivazionale cumulativo in merito alla ritenuta esclusione dell'uso personale, anche sub specie di uso di gruppo, che, invece, a dire del ricorrente, sarebbe emerso dagli elementi probatori acquisiti, tra cui le dichiarazioni testimoniali. 3.1. In primo luogo, l'inammissibilità deriva dall'assorbente considerazione per cui, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati alla terza pagina dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata), le censure in esame sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (nelle pagine dalla sesta all'ottava), dovendosi quindi le stessi considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3.2. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, in motivazione; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, oltre che, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Ci si riferisce, in particolare, al tentativo di rivalutare, al fine di addivenire a un diverso giudizio in termini di uso personale ovvero di gruppo dello stupefacente, il compendio probatorio caratterizzato da mezzi di prova orale, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], oltre che documentali, dai quali è emersa la detenzione da parte dell'imputato non solo dallo stupefacente (da cui sono state ritenute ricavabili 297 dosi) ma anche di un bilancino di precisione. 4. Parimenti inammissibili sono i motivi sottesi al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, in particolare, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata laddove, in termini coerenti e non manifestamente illogici, la Corte territoriale, pur escludendo l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni del reo rispetto alla finalità di evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, all'esito di una valutazione di merito che invece il ricorrente inammissibilmente vorrebbe sostituire con una propria e differente, ha ritenuto le stesse, in quanto di portata confessoria, rilevanti ai fini della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, così addivenendo, peraltro, a una commisurazione giudiziale della pena al di sotto della media edittale. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 dep. 2013, Fiore, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 2022, Troplini, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] mentre all'inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della so
Sentenza Cassazione n. 37993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris