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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 32725/2026

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6KY4LD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HLWK7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063809Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ENDVH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GHLBT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QMS3K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06RBZU6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06F2UTD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 febbraio 2026 il G.I.P. del Tribunale di Ravenna non ha convalidato gli arresti differiti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], El-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per reati ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti dei quali il G.I.P. ha, invece, applicato le misure cautelari della custodia in carcere ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del divieto di dimora nel territorio del Comune di Ravenna (El-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Per come precisato nell'ordinanza impugnata, il G.I.P. ha deciso di non convalidare i ritardati arresti sul presupposto che la norma di riferimento, dettata dall'art. 9

I. 16 marzo 2006, n. 146, disciplini un istituto di carattere eccezionale, strettamente legato a specifiche esigenze investigative, stante la sua collocazione sistematica in un articolato legislativo regolante le attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, nonché all'interno di una norma rubricata "operazioni sotto copertura", tanto da determinarne l'applicazione solo per tali specifiche situazioni.

Nel caso in esame, pertanto, non vi sarebbero stati i presupposti per l'applicazione dell'art. 9

I. n. 146 del 2006, non venendo in rilievo né operazioni investigative legate alla commissione di reati transnazionali, né attività dì indagine contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura.

Il G.I.P., inoltre, ha ritenuto di escludere l'applicabilità al caso di specie della suddetta norma ritenendola riferibile alle sole ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, tra le quali l'art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen. esclude espressamente i delitti in materia di sostanze stupefacenti previsti dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, per essere stati eseguiti legittimamente gli arresti differiti, in quanto effettuati nel pieno rispetto della collocazione sistematica e della lettura testuale dell'art. 9

I. n. 146 del 2006.

Per il ricorrente, infatti, alle "operazioni sotto copertura", di cui alla rubrica della citata norma, sarebbero dedicate solo le disposizioni dei primi cinque commi, essendo invece previsto, nei successivi commi 6 e 6 -bis, la disciplina di attività di polizia giudiziaria del tutto differenti.

L'art. 9

I. n. 146 del 2006 non riguarderebbe, quindi, un'unica ipotesi di attività investigativa, bensì 2 -Nwvarie tipologie di indagine, distinte tra loro sia per aspetti oggettivi che soggettivi.

Gli arresti differiti oggetto del presente giudizio rientrerebbero, quindi, nel perimetro applicativo dell'art. 9, comma 6,

I. n. 146 del 2006, essendo stati eseguiti da ufficiali di polizia giudiziaria che hanno deciso di ritardare il compimento di atti di propria competenza, e cioè l'effettuazione di arresti in flagranza di delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, allo scopo di acquisire rilevanti elementi di prova.

D'altro canto, la possibilità di utilizzare la norma dell'art. 9, comma 6,

I. n. 146 del 2006 senza alcun limite, e quindi anche al di fuori delle ipotesi di svolgimento di operazioni sotto copertura, sarebbe già stata affermata da recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità.

Sarebbe, altresì, erronea, in quanto non prevista da nessuna disposizione normativa, pure la considerazione espressa nell'ordinanza impugnata per cui lo strumento investigativo dell'arresto ritardato sarebbe applicabile ai soli delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stati legittimamente eseguiti gli arresti ritardati.

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed El-[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondata, in particolare, la doglianza con cui il ricorrente ha dedotto che la disciplina dell'istituto dell'arresto differito, di cui all'art. 9, comma 6, n. 146 del 2006, non si può ritenere dettata esclusivamente per le attività investigative di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ovvero per lo svolgimento di indagini contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura.

Tale disposizione prevede che «quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti (...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni (...), possono 3omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore».

Trattasi, all'evidenza, di previsione che - pur collocata in un articolato legislativo regolante le attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, nonché all'interno di una norma rubricata "operazioni sotto copertura" - disciplina un istituto privo del carattere dell'eccezionalità, ben potendosi fare ricorso all'arresto differito, come evincibile dalla norma, anche per ipotesi diverse dalla commissione di reati transnazionali o di attività sotto copertura, laddove ricorrano gli specifici casi e le tipologie di reati preventivamente indicati dal legislatore come connotati da una gravità tale da necessitare il riconoscimento di più penetranti e differenti poteri alle Forze di polizia.

Il tenore letterale della norma risulta palesemente chiaro, e perciò tale da escludere che l'arresto ritardato sia connesso o collegato alle operazioni di polizia riguardanti crimini transnazionali o operazioni sotto copertura, i quali, al più, possono aver costituito solo l'occasione per l'introduzione della disciplina che autorizza le Forze di polizia, a stretto contatto con l'operato del Pubblico ministero e secondo paradigmi e scansioni adeguatamente articolate, ad utilizzare tale mezzo operativo per una più efficace azione di contrasto dei reati considerati più gravi.

E' in proposito corretta l'argomentazione espressa dal ricorrente per cui le operazioni sotto copertura, cui è dedicata la rubrica dell'art. 9

I. n. 146 del 2006, sono trattate nei soli primi cinque commi della norma, mentre il comma 6 regola attività di polizia giudiziaria del tutto differenti, e perciò tipologie di indagine varie e distinte, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità della motivazione con cui il G.I.P. ha deciso di non convalidare gli arresti ritardati sull'erroneo presupposto di ritenere la disposizione dell'art. 9, comma 6,

I. n. 146 del 2006 come una norma eccezionale e urgente, non applicabile se non per attività investigative collegate alla commissione di reati transnazionali ovvero contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura.

Tale esegesi si conforma, del resto, al principio espresso da questa Corte di legittimità per cui la facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di propria competenza (nella specie, un arresto), ai sensi dell'art. 9, comma 6,

I. 16 marzo 2006, n. 146, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle autorità doganali anche non rientranti tra quelli che possono beneficiare della causa di giustificazione prevista dal comma primo della medesima norma.

In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 9, comma 6,

I. n. 146 del 2006 riguarda attività di 4carattere meramente investigativo e processuale, diverse da quelle dettagliatamente elencate al comma primo, lett. a) della norma, attribuite alla competenza di organi non strutturalmente coincidenti con quelli cui si applica la causa di giustificazione prevista dal predetto comma primo, atteso il riferimento generico agli "ufficiali di polizia giudiziaria" cui si aggiunge l'ulteriore categoria delle "autorità doganali", non ricompresa tra quelle che possono beneficiare della citata causa di giustificazione (così, espressamente, Sez. 6, n. 25508 del 04/04/2017, Garcia, Rv. 270490-01).

2.1. Parimenti fondata è la censura con cui il P.M. ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato di non poter applicare l'istituto dell'arresto differito alla fattispecie in esame sul presupposto che trattasi di istituto riferibile ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza - tra cui l'art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen. espressamente esclude il delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - trattandosi di interpretazione ermeneutica priva di ogni riscontro normativo, non risultando confortata da nessuna disposizione specifica.

3. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per essere stati legittimamente eseguiti gli arresti ritardati disposti ai sensi dell'art. 9, comma 6,

I. n. 146 del 2006.

L'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, vertendosi in una situazione in cui risulta superfluo l'espletamento di un giudizio rescissorio concernente una fase oramai esauritasi, in cui il giudice di merito si dovrebbe limitare a statuire formalmente sulla correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla Polizia giudiziaria.

P.Q.MAlessandro D'Andrea /oria.e ranti 09r TATO 110 CANICtin `9'. ....... [OSCURATO:PERSONA] aJDIZIARIO Dott.ssa i ne aliendo 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6KY4LD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03HLWK7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063809Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ENDVH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06GHLBT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04QMS3K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06RBZU6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06F2UTD nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 febbraio 2026 il G.I.P. del Tribunale di Ravenna non ha convalidato gli arresti differiti effettuati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], El-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per reati ex artt. 81 cod. pen., 73, comma 5, e 80 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti dei quali il G.I.P. ha, invece, applicato le misure cautelari della custodia in carcere ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e del divieto di dimora nel territorio del Comune di Ravenna (El-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Per come precisato nell'ordinanza impugnata, il G.I.P. ha deciso di non convalidare i ritardati arresti sul presupposto che la norma di riferimento, dettata dall'art. 9 I. 16 marzo 2006, n. 146, disciplini un istituto di carattere eccezionale, strettamente legato a specifiche esigenze investigative, stante la sua collocazione sistematica in un articolato legislativo regolante le attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, nonché all'interno di una norma rubricata "operazioni sotto copertura", tanto da determinarne l'applicazione solo per tali specifiche situazioni. Nel caso in esame, pertanto, non vi sarebbero stati i presupposti per l'applicazione dell'art. 9 I. n. 146 del 2006, non venendo in rilievo né operazioni investigative legate alla commissione di reati transnazionali, né attività dì indagine contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura. Il G.I.P., inoltre, ha ritenuto di escludere l'applicabilità al caso di specie della suddetta norma ritenendola riferibile alle sole ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza, tra le quali l'art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen. esclude espressamente i delitti in materia di sostanze stupefacenti previsti dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, per essere stati eseguiti legittimamente gli arresti differiti, in quanto effettuati nel pieno rispetto della collocazione sistematica e della lettura testuale dell'art. 9 I. n. 146 del 2006. Per il ricorrente, infatti, alle "operazioni sotto copertura", di cui alla rubrica della citata norma, sarebbero dedicate solo le disposizioni dei primi cinque commi, essendo invece previsto, nei successivi commi 6 e 6 -bis, la disciplina di attività di polizia giudiziaria del tutto differenti. L'art. 9 I. n. 146 del 2006 non riguarderebbe, quindi, un'unica ipotesi di attività investigativa, bensì 2 -Nwvarie tipologie di indagine, distinte tra loro sia per aspetti oggettivi che soggettivi. Gli arresti differiti oggetto del presente giudizio rientrerebbero, quindi, nel perimetro applicativo dell'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006, essendo stati eseguiti da ufficiali di polizia giudiziaria che hanno deciso di ritardare il compimento di atti di propria competenza, e cioè l'effettuazione di arresti in flagranza di delitti di spaccio di sostanze stupefacenti, allo scopo di acquisire rilevanti elementi di prova. D'altro canto, la possibilità di utilizzare la norma dell'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006 senza alcun limite, e quindi anche al di fuori delle ipotesi di svolgimento di operazioni sotto copertura, sarebbe già stata affermata da recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità. Sarebbe, altresì, erronea, in quanto non prevista da nessuna disposizione normativa, pure la considerazione espressa nell'ordinanza impugnata per cui lo strumento investigativo dell'arresto ritardato sarebbe applicabile ai soli delitti per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stati legittimamente eseguiti gli arresti ritardati. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed El-[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondata, in particolare, la doglianza con cui il ricorrente ha dedotto che la disciplina dell'istituto dell'arresto differito, di cui all'art. 9, comma 6, n. 146 del 2006, non si può ritenere dettata esclusivamente per le attività investigative di contrasto al crimine organizzato transnazionale, ovvero per lo svolgimento di indagini contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura. Tale disposizione prevede che «quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti (...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni (...), possono 3omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore». Trattasi, all'evidenza, di previsione che - pur collocata in un articolato legislativo regolante le attività di contrasto al crimine organizzato transnazionale, nonché all'interno di una norma rubricata "operazioni sotto copertura" - disciplina un istituto privo del carattere dell'eccezionalità, ben potendosi fare ricorso all'arresto differito, come evincibile dalla norma, anche per ipotesi diverse dalla commissione di reati transnazionali o di attività sotto copertura, laddove ricorrano gli specifici casi e le tipologie di reati preventivamente indicati dal legislatore come connotati da una gravità tale da necessitare il riconoscimento di più penetranti e differenti poteri alle Forze di polizia. Il tenore letterale della norma risulta palesemente chiaro, e perciò tale da escludere che l'arresto ritardato sia connesso o collegato alle operazioni di polizia riguardanti crimini transnazionali o operazioni sotto copertura, i quali, al più, possono aver costituito solo l'occasione per l'introduzione della disciplina che autorizza le Forze di polizia, a stretto contatto con l'operato del Pubblico ministero e secondo paradigmi e scansioni adeguatamente articolate, ad utilizzare tale mezzo operativo per una più efficace azione di contrasto dei reati considerati più gravi. E' in proposito corretta l'argomentazione espressa dal ricorrente per cui le operazioni sotto copertura, cui è dedicata la rubrica dell'art. 9 I. n. 146 del 2006, sono trattate nei soli primi cinque commi della norma, mentre il comma 6 regola attività di polizia giudiziaria del tutto differenti, e perciò tipologie di indagine varie e distinte, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità della motivazione con cui il G.I.P. ha deciso di non convalidare gli arresti ritardati sull'erroneo presupposto di ritenere la disposizione dell'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006 come una norma eccezionale e urgente, non applicabile se non per attività investigative collegate alla commissione di reati transnazionali ovvero contemplanti l'impiego di agenti sotto copertura. Tale esegesi si conforma, del resto, al principio espresso da questa Corte di legittimità per cui la facoltà di omissione o ritardo nel compimento di atti di propria competenza (nella specie, un arresto), ai sensi dell'art. 9, comma 6, I. 16 marzo 2006, n. 146, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria ed alle autorità doganali anche non rientranti tra quelli che possono beneficiare della causa di giustificazione prevista dal comma primo della medesima norma. In motivazione la Corte ha chiarito che l'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006 riguarda attività di 4carattere meramente investigativo e processuale, diverse da quelle dettagliatamente elencate al comma primo, lett. a) della norma, attribuite alla competenza di organi non strutturalmente coincidenti con quelli cui si applica la causa di giustificazione prevista dal predetto comma primo, atteso il riferimento generico agli "ufficiali di polizia giudiziaria" cui si aggiunge l'ulteriore categoria delle "autorità doganali", non ricompresa tra quelle che possono beneficiare della citata causa di giustificazione (così, espressamente, Sez. 6, n. 25508 del 04/04/2017, Garcia, Rv. 270490-01). 2.1. Parimenti fondata è la censura con cui il P.M. ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha affermato di non poter applicare l'istituto dell'arresto differito alla fattispecie in esame sul presupposto che trattasi di istituto riferibile ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza - tra cui l'art. 380, comma 2, lett. h), cod. proc. pen. espressamente esclude il delitto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 - trattandosi di interpretazione ermeneutica priva di ogni riscontro normativo, non risultando confortata da nessuna disposizione specifica. 3. Ne consegue, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, per essere stati legittimamente eseguiti gli arresti ritardati disposti ai sensi dell'art. 9, comma 6, I. n. 146 del 2006. L'annullamento deve essere pronunciato senza rinvio, vertendosi in una situazione in cui risulta superfluo l'espletamento di un giudizio rescissorio concernente una fase oramai esauritasi, in cui il giudice di merito si dovrebbe limitare a statuire formalmente sulla correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla Polizia giudiziaria. P.Q.MAlessandro D'Andrea /oria.e ranti 09r TATO 110 CANICtin `9'. ....... [OSCURATO:PERSONA] aJDIZIARIO Dott.ssa i ne aliendo 5
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