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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 1991

Cassazione n. 28369/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UXQZA) nato il 04/05/1991 -n-^ avverso la sentenza del 11/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'il aprile 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di rapina aggravata e lesioni. 1.1 Il ricorrente lamenta che il giudice aveva ritenuto provati i reati contestati sena evidenziare gli elementi di prova e che la riduzione della pena era stata inferiore ad un terzo. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/07/2024 Il Consigliere estensore La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UXQZA) nato il 04/05/1991 -n-^ avverso la sentenza del 11/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano dell'il aprile 2024 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i delitti di rapina aggravata e lesioni. 1.1 Il ricorrente lamenta che il giudice aveva ritenuto provati i reati contestati sena evidenziare gli elementi di prova e che la riduzione della pena era stata inferiore ad un terzo. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 8914/18 del 21.12.2017, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data successiva a quella dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/07/2024 Il Consigliere estensore La
Sentenza Cassazione n. 28369/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris