CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2020
Cassazione n. 25585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9015-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2808/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09015 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- R.g. 9015/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'ikgenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dei Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comproprietaria ed erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento ca:astale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Via I XXV della [OSCURATO:PERSONA], microzona 171 - Ville dell'Appia, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. La CTR dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che "l'Orientamento ormai consolidatosi della giurisprudenza della Cassazione impone alla Amministrazione un onere motivazionale che nella fattispecie non è stato adempiuto". Ha inoltre ritenuto che "nella fattispecie il contribuente ha prodotto una perizia tecnica che evidenzia fatti specifici dell'immobile che l'Ufficio anche in sede di appello non ha contestato né su: quali ha controdedotto". contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212 del 2000, art. 7 della I. 241/1990, art. 3 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR statuito in maniera difforme dai principi giurisprudenziali in tema di motivazione degli atti del tipo in esame e delle norme di cui si denuncia la violazione. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; 29988 del 2019 in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 4. Nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra richiamati per cui il ricorso va respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.