CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 1975
Cassazione n. 30320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1975 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza divenuta irrevocabile il 31 ottobre 2001, rilevando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., in ragione della condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa riportata dal predetto, con sentenza divenuta irrevocabile il 24 aprile 2004, per il reato di tentato furto commesso in data 31 luglio 2003. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazione degli artt. 163, 168 e 172 cod. pen., per essere intervenuta la revoca del beneficio della sospensione condizionale mancando di dichiarare l'estinzione della pena per la maturazione del termine di prescrizione a decorrere dal verificarsi delle condizioni della suddetta revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Né da quanto rappresentato nel ricorso, né dall'esame degli atti trasmessi risulta che la difesa del condannato, chiamata ad interloquire in ordine alla domanda di revoca della sospensione condizionale nel procedimento camerale, abbia richiesto, nel corso dello stesso e in sede di conclusioni, al giudice dell'esecuzione di verificare le condizioni per dichiarare l'estinzione della pena. Le prospettazioni al riguardo, che non intaccano la correttezza della decisione sulla revoca richiesta al giudice dell'esecuzione, viene introdotta invece con il ricorso per cassazione, sulla base di rilievi che, limitandosi a ricostruire la maturazione del termine previsto dall'art. 172 cod. pen., sottopongono al giudice di legittimità una questione rimessa all'esame del giudice dell'esecuzione, senza neppure dare contezza della denunciata violazione della norma sostanziale, una volta che non rappresentano l'assenza delle condizioni ostative all'estinzione della pena per decorso del tempo contemplate dall'ultimo comma dell'art. 172 citato. Si tratta, pertanto, di rilievi privi di specificità che intendono introdurre, in assenza di idonee allegazioni, una verifica estranea al giudizio di legittimità. 3. Ne discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La pronunzia di inammissibilità per le ragioni di cui sopra non preclude alla parte di rivolgere la medesima richiesta al competente giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così