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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14069/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo allo scostamento della pena base dal minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione degli effetti della contestata recidiva; Considerato che tali doglianze, non scandite dalla necessaria analisi critica della sentenza impugnata, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui non illogica motivazione (pag. 8) si sottrae a censure in questa sede, dando conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuitogli; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]? po Reynau / [OSCURATO:PERSONA] 1 2 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riguardo allo scostamento della pena base dal minimo edittale, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione degli effetti della contestata recidiva; Considerato che tali doglianze, non scandite dalla necessaria analisi critica della sentenza impugnata, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, la cui non illogica motivazione (pag. 8) si sottrae a censure in questa sede, dando conto delle ragioni che sorreggono il potere discrezionale al proposito attribuitogli; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]? po Reynau / [OSCURATO:PERSONA] 1 2 2
Sentenza Cassazione n. 14069/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris