CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 50388/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], redatto il 6 marzo 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pesaro; l'allegazione del verbale al ricorso in uno alla richiesta di "improcedibilità per difetto di querela" vale come accettazione tacita della remissione da parte dell'imputato che, all'uopo, ha conferito apposita procura speciale al proprio difensore. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso