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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 25689/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12193/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata - Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -2- avverso l'ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Presidente di sezione relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AvvocatoDaniel [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che si riporta alla requisitoria scritta concludendo perl’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su quattromotivi e corredat o da memori e , per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte, depositata in data 3 novembre 2021.

Ha rappresentato il ricorrente che: a) nel 2008 aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in uno ad atto d i precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; b) la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; c) la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente,che aveva dichiarato illegittimo il precetto; d) il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto l’impugnazione, osservando che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabilitidall'ordinanza di assegnazione; Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -3- e) questa Corte, adita dal l’attuale ricorrente , con la già indicata ordinanza n. 31318/21, aveva dichiara to il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. e, comunque , infondato nel merito, per quanto evincibile, stante l'accer tato pagamento con assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal titolo esecutivo, fermo restando che l'evocata e non esercitata facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; f) questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, aveva condannato il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, siaperché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessaparte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volti a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con ordinanza interlocutoria n. 456/23, depositata in data 11 gennaio 2023, la Sezione VI-3 di questa Corte, ritenuto che le questioni poste con il ricorso all’esame imponessero il rinvio alla pubblica udienza, ha provveduto a tale rinvio.

È stata fissatal’udienza pubblica odierna , che si é così svolta, avendo ilricorrente fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G. ha depositato tardivamente conclusioni scritte e ha conclusoin udienza per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -4-

1. Ogni questione sollevata in udienza dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa tardività del deposito delle conclusioni scritte del P.G. risulta superata dalla presenza, nella stessa udienza, del medesimo P.FG. che ha oggi rassegnato oralmente le sue conclusioni.

Né risulta allegato al riguardo un eventuale interesse del ricorrente che sarebbe stato leso.

2. Con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, e 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola.

2.1. Il motivo è inammissibile, per una serie di concorrenti ragioni.

In primo luogo, denuncia un preteso errore di diritto e nondi fatto, ma non costituiscono vizi revocatori delle sentenze e delle ordinanze della S.C., ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., sez. un., n. 30994 del 27/12/2017; Cass., sez. un.,ord., n. 8984 del 11/04/2018 ).

In secondo luogo, l’errore prospettato non sarebbe comunque decisivo (Cass., ord., n. 16439 del 10/06/2021 ), atteso che la statuizione impugnata si fonda su tre autonome ra tiones decidendi.

Infine, ulteriore ragione di inammissibilità va ravvisata nel fatto che il motivo imputa in modo erroneo all’ordinanza in questione di aver basato la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. su ragioni estranee alla vicenda processuale , non considerando, invece, che quel collegio di questa Corte ha soltanto utilizzato, per giustificare la condanna, basata sulle Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -5- oggettive deficienze del ricorso, elementi desunti aliunde – nella specie, dalla conoscenza della propria giurisprudenza – al solo scopo di attribuire a quelle deficienze carattere rilevante in funzione dell’abuso del processo, che costituisce la ragione della condanna ai sensi della norma appena richiamata (v.

Cass., s ez . un., sentenza n. 9912 del 20 /04/ 2018, che indica come simile condanna sia il frutto di una complessiva valutazione del comportamento processuale della parte).

3. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire al pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal sensodegli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e non avrebbe conseguentemente tenuto conto del limite di condanna sanzionatoria previsto dall’art. 385, comma quarto, cod.proc. c iv ..

Si deduce, inoltre e per altro verso, che questa Corte non avrebbe considerato , ai fini della determinazione della condanna sanzionatoria ex art. 96, secondo comma, cod.proc. c iv ., il valore della causa, pari a euro 833,72 , e la condannadel ricorrente alle spese liquidate in 900 euro, senza tener conto che la giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto di dover param etrare e considerare, ai fini della determinazione della somma sanzionatoria, l’importo delle spese processuali o un suo multiplo, sicché sarebbe incomprensibile perché il ricorrente sia stato condannato per responsabilità aggravata sanzionatoria ad euro 10.000, cioè oltre il 1.100% dell’importo delle spese.

Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -6-

3.1. Il motivo è fondato nei termini appresso precisati.

Osserva il Collegio che la norma di cui a ll’art. 96, terzo comma, cod. p roc . c iv ., nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – anteriore cioè a lle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – contiene una previsione diversa rispetto a quella dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (abrogato dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69); la condanna prevista dall’art. 96 cit., infatti, è al pagamento «a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», mentre l’abrogato art. 385, quarto comma, già richiamatodisponeva che l’analoga condanna potesse avere luogo nei limiti di una somma «equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari».

Ne consegue che l’applicazione dell’una o dell’altra norma, alla luce dei criteri del diritto intertemporale, rileva ai fini dell’entità della condanna che questa Corte poteva imporre a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata.

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’abrogazione del quarto comma dell’art. 385 cit., disposta dall’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, è efficace, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa.

La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006) ed anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 in giudizi instaurati in primo grado Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -7- anteriormente a quest’ultima (v. in tal senso la sentenza 11 marzo2014, n. 5599, e 17 luglio 2015, n. 15030).

Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso in esame era pacifico che il giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla Banca M onte dei P aschi di Siena nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], poi terminato conl’ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte, era cominciato (pignoramento mob iliare notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA],procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Roma NRE 32149/2008) prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 96, terzo comma, cit. e della contestuale abrogazione dell’art. 385, quarto comma, cit.; elemento di fatto, questo, che emergeva già dagli atti del precedente ricorso e che trova ulteriore conferma nel ricorso odierno.

Deve pertanto riconoscersi che questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza oggetto del presente ricorso per revocazione, è caduta evidentemente in un errore percettivo, avendo ritenuto che al giudizio si dovesse applicare la normativa sulla responsabilità processuale aggravata nella versione successiva al 4 luglio 2009 laddove, invece, il regime applicabile era quello precedente, nel quale operava il limite della condanna sopra ricordato.

In questi termini il ricorso deve essere accolto, con le conseguenze appresso precisate.

4. C on il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200,00euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano stateperò a carico della parte istante.

Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -8-

4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta non un errore di fatto ma eventualmente un errore di giudizio, peraltro infondato (v.

Cass., sez. un., n. 31030 del 27/11/20 19 e Cass. , ord., n. 12983 del 30/06/20 20 e Cass., ord., n. 32624 del 9/11/2021), evidenziandosi che l’esborso di euro 200,00a titolo di spese vive viene sistematicamente riconosciuto da questa Corte, trattandosi di un onere (modestissimo) volto a compensare il fatto puro e semplice di aver dovuto sostenere comunque spese non ricomprese negli onorari professionali e non documentabili.

5. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazionedel solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel ritenere il ricorso inammissibile in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza28/10/2021, Succi et.

A. c.

Italie.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Dalla stessa prospettazione del ricorrente si evince che il mezzo in scrutinio non denuncia un errore di fatto ma , peraltro genericamente, la valutazione operata dalla S.C. (“ la Suprema Corte ha erroneamente valutato i fatti indicati nel ricorso introduttivo”;“la Suprema Corte ha errato ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. nel non valutare i sufficienti fatti indicati nel ricorso introduttivo del procedimento NRG 6251/2015 con la sproporzione del criterio di autosufficienza”),per cui si è chiaram e nte al di fuori dell’ambito dell’errore revocatorio.

6. In conclusione, devono essere dichiarati inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso, mentre va accolto il secondo.

Ric. 2022n. 12193 sez.

S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -9- L’ordinanza impugnata è revocata in relazione al motivo accolto.

7. Quanto al giudizio rescissorio, la Corte ritiene che, dovendosi decidere l’originario ricorso nei limiti del motivo rescindente accolto, si debba confermare, a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la condanna per responsabilità processuale aggravata, per tutte le ragioni indicate nell’ordinanza impugnata; ma tale condanna va irrogata nella misura di euro 1.800,00 anziché in quella di euro 10.000, 00, attenendosi al limite previsto dall’art. 385, quarto comma, cod. p roc . c iv ., applicabile nella specie ratione temporis.

Va, per il resto, confermata l’ordinanza parzialmente revocata, ivi compresa la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del precedente ricorso per cassazione, nella misura di cui alla citata ord inanza (cioè euro 900 ,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge); mentre le spese dell’odierno giudizio di revocazione devono essere integralmente compensate, in considerazione dell’accoglimento del ricorso molto parziale e, quindi, dellasostanziale soccombenza complessiva dell’odierno ricorrente, a favore del quale non possono, pertanto,essere riconosciute le relative spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso e accoglie il secondo; revoca l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo l’originario ricorso, condannaDaniel [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.800 ai sensi dell’art. 385, quarto comma, c od . p roc . c iv ., con interessi dalla data dell’ordinanza parzialmente revocata; Ric. 2022n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12193/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SPA; -intimata - Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -2- avverso l'ordinanza n. 31318/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2023 dal Presidente di sezione relatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AvvocatoDaniel [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che si riporta alla requisitoria scritta concludendo perl’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, basato su quattromotivi e corredat o da memori e , per la revocazione dell'ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte, depositata in data 3 novembre 2021. Ha rappresentato il ricorrente che: a) nel 2008 aveva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], in uno ad atto d i precetto, un'ordinanza di assegnazione pronunciata dal Tribunale di Roma all'esito di un pignoramento presso terzi; b) la banca aveva emesso assegno circolare ma, rimasto inadempiuto il precetto, il deducente aveva proceduto a pignoramento mobiliare diretto in danno dell'istituto di credito, già terzo pignorato e divenuto così debitore esecutato; c) la banca aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo di aver adempiuto, e, all'esito della fase sommaria, il deducente aveva riassunto la causa davanti al Giudice di Pace competente,che aveva dichiarato illegittimo il precetto; d) il Tribunale, in sede di appello, aveva respinto l’impugnazione, osservando che il pagamento era stato tempestivo nei venti giorni stabilitidall'ordinanza di assegnazione; Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -3- e) questa Corte, adita dal l’attuale ricorrente , con la già indicata ordinanza n. 31318/21, aveva dichiara to il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. e, comunque , infondato nel merito, per quanto evincibile, stante l'accer tato pagamento con assegno circolare nel termine stabilito espressamente dal titolo esecutivo, fermo restando che l'evocata e non esercitata facoltà di compensare le spese di lite rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito; f) questa Corte, oltre a far seguire le spese di lite alla soccombenza, aveva condannato il deducente a titolo di responsabilità processuale aggravata, sia perché il gravame era manifestamente inammissibile, siaperché risultavano non meno di 32 ricorsi della stessaparte aventi ad oggetto fattispecie identiche, sia perché si trattava di atti processuali proposti con il medesimo metodo ed obiettivo volti a incrementare abusivamente il proprio credito con spese accessorie, aggravando scorrettamente la posizione debitoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Con ordinanza interlocutoria n. 456/23, depositata in data 11 gennaio 2023, la Sezione VI-3 di questa Corte, ritenuto che le questioni poste con il ricorso all’esame imponessero il rinvio alla pubblica udienza, ha provveduto a tale rinvio. È stata fissatal’udienza pubblica odierna , che si é così svolta, avendo ilricorrente fatto richiesta di discussione orale. Il P.G. ha depositato tardivamente conclusioni scritte e ha conclusoin udienza per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -4- 1. Ogni questione sollevata in udienza dalla parte ricorrente in relazione alla pretesa tardività del deposito delle conclusioni scritte del P.G. risulta superata dalla presenza, nella stessa udienza, del medesimo P.FG. che ha oggi rassegnato oralmente le sue conclusioni. Né risulta allegato al riguardo un eventuale interesse del ricorrente che sarebbe stato leso. 2. Con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 96, terzo comma, e 115 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe dato indebitamente valore a fatti estranei al processo in questione, ponendoli a base della statuizione di responsabilità in parola. 2.1. Il motivo è inammissibile, per una serie di concorrenti ragioni. In primo luogo, denuncia un preteso errore di diritto e nondi fatto, ma non costituiscono vizi revocatori delle sentenze e delle ordinanze della S.C., ex artt. 391 - bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (Cass., sez. un., n. 30994 del 27/12/2017; Cass., sez. un.,ord., n. 8984 del 11/04/2018 ). In secondo luogo, l’errore prospettato non sarebbe comunque decisivo (Cass., ord., n. 16439 del 10/06/2021 ), atteso che la statuizione impugnata si fonda su tre autonome ra tiones decidendi. Infine, ulteriore ragione di inammissibilità va ravvisata nel fatto che il motivo imputa in modo erroneo all’ordinanza in questione di aver basato la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. su ragioni estranee alla vicenda processuale , non considerando, invece, che quel collegio di questa Corte ha soltanto utilizzato, per giustificare la condanna, basata sulle Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -5- oggettive deficienze del ricorso, elementi desunti aliunde – nella specie, dalla conoscenza della propria giurisprudenza – al solo scopo di attribuire a quelle deficienze carattere rilevante in funzione dell’abuso del processo, che costituisce la ragione della condanna ai sensi della norma appena richiamata (v. Cass., s ez . un., sentenza n. 9912 del 20 /04/ 2018, che indica come simile condanna sia il frutto di una complessiva valutazione del comportamento processuale della parte). 3. Con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, terzo comma, e dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nell'applicare la prima norma richiamata invece della seconda, atteso che l'incardinamento della vicenda giudiziaria era da riferire al pignoramento mobiliare del 2008, con conseguente applicazione, in tal sensodegli artt. 46, comma 20, e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009, e non avrebbe conseguentemente tenuto conto del limite di condanna sanzionatoria previsto dall’art. 385, comma quarto, cod.proc. c iv .. Si deduce, inoltre e per altro verso, che questa Corte non avrebbe considerato , ai fini della determinazione della condanna sanzionatoria ex art. 96, secondo comma, cod.proc. c iv ., il valore della causa, pari a euro 833,72 , e la condannadel ricorrente alle spese liquidate in 900 euro, senza tener conto che la giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto di dover param etrare e considerare, ai fini della determinazione della somma sanzionatoria, l’importo delle spese processuali o un suo multiplo, sicché sarebbe incomprensibile perché il ricorrente sia stato condannato per responsabilità aggravata sanzionatoria ad euro 10.000, cioè oltre il 1.100% dell’importo delle spese. Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -6- 3.1. Il motivo è fondato nei termini appresso precisati. Osserva il Collegio che la norma di cui a ll’art. 96, terzo comma, cod. p roc . c iv ., nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis – anteriore cioè a lle ulteriori modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – contiene una previsione diversa rispetto a quella dell’art. 385, quarto comma, cod. proc. civ. (abrogato dall’art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69); la condanna prevista dall’art. 96 cit., infatti, è al pagamento «a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata», mentre l’abrogato art. 385, quarto comma, già richiamatodisponeva che l’analoga condanna potesse avere luogo nei limiti di una somma «equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari». Ne consegue che l’applicazione dell’una o dell’altra norma, alla luce dei criteri del diritto intertemporale, rileva ai fini dell’entità della condanna che questa Corte poteva imporre a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio conclusosi con l’ordinanza qui impugnata. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’abrogazione del quarto comma dell’art. 385 cit., disposta dall’art. 46, comma 20, della legge n. 69 del 2009, è efficace, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa. La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006) ed anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 in giudizi instaurati in primo grado Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -7- anteriormente a quest’ultima (v. in tal senso la sentenza 11 marzo2014, n. 5599, e 17 luglio 2015, n. 15030). Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso in esame era pacifico che il giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dalla Banca M onte dei P aschi di Siena nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], poi terminato conl’ordinanza n. 31318 del 2021 di questa Corte, era cominciato (pignoramento mob iliare notificato alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA],procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Roma NRE 32149/2008) prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell’art. 96, terzo comma, cit. e della contestuale abrogazione dell’art. 385, quarto comma, cit.; elemento di fatto, questo, che emergeva già dagli atti del precedente ricorso e che trova ulteriore conferma nel ricorso odierno. Deve pertanto riconoscersi che questa Corte, nel pronunciare l’ordinanza oggetto del presente ricorso per revocazione, è caduta evidentemente in un errore percettivo, avendo ritenuto che al giudizio si dovesse applicare la normativa sulla responsabilità processuale aggravata nella versione successiva al 4 luglio 2009 laddove, invece, il regime applicabile era quello precedente, nel quale operava il limite della condanna sopra ricordato. In questi termini il ricorso deve essere accolto, con le conseguenze appresso precisate. 4. C on il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., perché questa Corte avrebbe errato nel liquidare 200,00euro a titolo di spese vive in favore della controparte, posto che tali avrebbero potuto essere solamente il contributo unificato e le marche da bollo, che erano stateperò a carico della parte istante. Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -8- 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta non un errore di fatto ma eventualmente un errore di giudizio, peraltro infondato (v. Cass., sez. un., n. 31030 del 27/11/20 19 e Cass. , ord., n. 12983 del 30/06/20 20 e Cass., ord., n. 32624 del 9/11/2021), evidenziandosi che l’esborso di euro 200,00a titolo di spese vive viene sistematicamente riconosciuto da questa Corte, trattandosi di un onere (modestissimo) volto a compensare il fatto puro e semplice di aver dovuto sostenere comunque spese non ricomprese negli onorari professionali e non documentabili. 5. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazionedel solo art. 395, quarto comma, cod. proc. civ., poiché questa Corte avrebbe errato nel ritenere il ricorso inammissibile in base a criteri meramente ed eccessivamente formalistici, dichiarati illegittimi dalla giurisprudenza C.E.D.U., con sentenza28/10/2021, Succi et. A. c. Italie. 5.1. Il motivo è inammissibile. Dalla stessa prospettazione del ricorrente si evince che il mezzo in scrutinio non denuncia un errore di fatto ma , peraltro genericamente, la valutazione operata dalla S.C. (“ la Suprema Corte ha erroneamente valutato i fatti indicati nel ricorso introduttivo”;“la Suprema Corte ha errato ai sensi dell’art. 395 n.4 c.p.c. nel non valutare i sufficienti fatti indicati nel ricorso introduttivo del procedimento NRG 6251/2015 con la sproporzione del criterio di autosufficienza”),per cui si è chiaram e nte al di fuori dell’ambito dell’errore revocatorio. 6. In conclusione, devono essere dichiarati inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso, mentre va accolto il secondo. Ric. 2022n. 12193 sez. S3 - ud. 1 4 - 0 6 - 20 2 3 -9- L’ordinanza impugnata è revocata in relazione al motivo accolto. 7. Quanto al giudizio rescissorio, la Corte ritiene che, dovendosi decidere l’originario ricorso nei limiti del motivo rescindente accolto, si debba confermare, a carico dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la condanna per responsabilità processuale aggravata, per tutte le ragioni indicate nell’ordinanza impugnata; ma tale condanna va irrogata nella misura di euro 1.800,00 anziché in quella di euro 10.000, 00, attenendosi al limite previsto dall’art. 385, quarto comma, cod. p roc . c iv ., applicabile nella specie ratione temporis. Va, per il resto, confermata l’ordinanza parzialmente revocata, ivi compresa la condanna dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del precedente ricorso per cassazione, nella misura di cui alla citata ord inanza (cioè euro 900 ,00, oltre euro 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge); mentre le spese dell’odierno giudizio di revocazione devono essere integralmente compensate, in considerazione dell’accoglimento del ricorso molto parziale e, quindi, dellasostanziale soccombenza complessiva dell’odierno ricorrente, a favore del quale non possono, pertanto,essere riconosciute le relative spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i motivi primo, terzo e quarto del ricorso e accoglie il secondo; revoca l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e, decidendo l’originario ricorso, condannaDaniel [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 1.800 ai sensi dell’art. 385, quarto comma, c od . p roc . c iv ., con interessi dalla data dell’ordinanza parzialmente revocata; Ric. 2022n. 1
Sentenza Cassazione n. 25689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris