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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 00665/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19704/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25233/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1950 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 22, comma 12, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo terzo motivo appare genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati anche con riferimento alla natura subordinata dell’attività svolta dal soggetto privo di permesso di soggiorno; che il corrispondente apprezzamento probatorio, in sentenza operato, risulta validamente giustificato, mentre le censure opposte dal ricorrente con i motivi primo e secondo assumono significato meramente controvalutativo; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 665/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19704/2024 [OSCURATO:PERSONA] - 14/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25233/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/08/1950 avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 22, comma 12, T.U. imm.; esaminato il ricorso; Ritenuto che il suo terzo motivo appare genericamente confutativo dei presupposti fattuali del giudizio di colpevolezza, dal giudice a quo adeguatamente riscontrati anche con riferimento alla natura subordinata dell’attività svolta dal soggetto privo di permesso di soggiorno; che il corrispondente apprezzamento probatorio, in sentenza operato, risulta validamente giustificato, mentre le censure opposte dal ricorrente con i motivi primo e secondo assumono significato meramente controvalutativo; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 665/2025 Roma, lì, 08/01/2025 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00665/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris