CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 27929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA (lUZA— 2 sul ricorso iscritto al numero 4611 del ruolo generale dell'anno (_' 2021, vertente tra [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 12549920150)1 in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56D25 H703Y) -ricorrente- e PASTORINO Pierina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67H51 H703Q) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D25 F481I) -controricorrente- nonché AUTOTRASPORTI 2000 piccola soc. coop. a r.l. (P.I.: 03642810653), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Sa- lerno n. 888/2020, pubblicata in data 7 luglio 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 4611/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Autotrasporti 2000 piccola soc. coop. a r.I.. L'opposizione è stata dichiarata inammissibile, in quanto rite- nuta tardiva, dal Tribunale di Salerno - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado sulla tardività dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di tre motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Ha resistito, invece, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica cessionaria del credito fatto valere in sede monito- ria. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale - in quanto attinente alla procedibilità del ricorso - il rilievo del mancato regolare deposito, da parte del- la società ricorrente, della copia autentica della sentenza im- pugnata, oltre che del ricorso e della relazione di notific:azione dello stesso, in violazione dell'art. 369 c.p.c.. Risulta, in effetti, prodotta una copia cartacea del provvedi- mento impugnato, con allegata in calce una certificazione di conformità all'originale digitale contenuto nel fascicolo infor- matico, nonché una copia cartacea del ricorso - pure formato Ric. n. 4611/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 5 in originale digitale - e della relazione di notificazione dello stesso, avvenuta a mezzo P.E.C., con la ricevuta di avvenuta consegna, anch'esse munite di attestazione di conformità agli originali telematici: tutte le suddette attestazioni di conformi- tà, però, non possono essere ritenute regolari, in quanto a lo- ro volta sottoscritte dal difensore con firma digitale e non au- tografa (secondo quanto risulta dalla materiale completa veri- fica degli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso del- la camera di consiglio), come invece necessario, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge 21 gennaio 1994 n. 53. È, infatti, appena il caso di ribadire in proposito che, secondo i principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte: a) «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione im- pugnata - redatta in formato elettronico e sottoscritt,3 digi- talmente, e necessariamente inserita nel fascicolo informatico - priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla I. n. 221 del 2012, oppure con attestazione priva di sottoscrizio- ne autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricor- renti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua vol- ta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ov- vero non disconosca la conformità della copia informale all'originale; nell'ipotesi ín cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero, abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della co- pia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 - 02; conf.: Sez. 1, Ordinanza n. Ric. n. 4611/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 5 3727 del 12/02/2021, Rv. 660556 - 01); b) «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in ori- ginale telematico e notificato a mezzo PEC::, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, del- la I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controri- corrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia ana- logica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia di- sconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del °figs. n. 82 del 2005; viceversa, ove 11 destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestiva- mente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22438 del 24/09,/2018, Rv. 650462 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 27480 del 30/10/2018, Rv. 651336 - 01). Nella specie, come già chiarito, le attestazioni di conformità agli originali telematici della sentenza impugnata, del ricorso e della relazione di notificazione dello stesso, risultano tutte pri- ve di sottoscrizione autografa del difensore; d'altra parte, la sentenza impugnata non risulta prodotta in copia autentica neanche dalla controparte costituita e la società intimata, Au- totrasporti 2000 piccola soc. coop. a r.I., è rimasta tale. Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte sopra richiamata, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell'improcedibilità. Ric. n. 4611/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 5 Il ricorso stesso, in base ai principi di diritto espressi da que- sta Corte, a Sezioni Unite, va di conseguenza dichiarato im- procedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., il che esime dall'esame del merito di esso e rende superflua l'illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche. 2. Il ricorso è dichiarato improcedibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi C 2.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed acces- sori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o im- procedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il ver- samento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do- vuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bis dello stesso art