CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 34110/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilitàdel ricorso;udite le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorsoe chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 10/04/2026, il Tribunale di Napoli haparzialmente accolto l’istanza di riesame, avanzata da XXXXXXXXXXXXX avversola ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoliin data 21/03/2026, limitatamente al reato di cui al capo 4), rigettandola nelresto e confermando l’ordinanza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi1 e 3, esclusa, per quest’ultimo, la aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, reiettiva del riesame,propongono ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensori di fiducia di XXXXXXXXXXXXXX, articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo 1, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge evizio di motivazione illogica e contradditoria sulla ricorrenza dei presupposti perla integrazione del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.Al riguardo, richiamando giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamentacome il Tribunale abbia illegittimamente ricavato la persistenza del vincoloassociativo dalle precedenti condanne riportate dal XXXXXX per partecipazione alsodalizio mafioso in argomento: sul punto deduce, altresì, contraddittorietàintratestuale della motivazione laddove, dopo avere richiamato giurisprudenzaformatasi in tema di associati con ruolo di vertice, la partecipazione dell’indagatoal sodalizio è stata poi valutata in termini di subordinazione a XXXXXXXXXXX.Anche gli elementi ritenuti sintomatici della attualità della partecipazioneall’associazione sono attinti da censura: in particolare, si rileva come il ruoloricoperto dal XXXXXX nella vicenda del sequestro di XXXXXXXXX sia scollegatodalle attività del clanXXXXXXX; il ruolo di esecutore di ordini del XXXXX riposi suuna mera asserzione, in virtù anche della presunzione di efficacia delle limitazioniderivanti al regime di cui all’art. 41-bis o.p. cui il XXXXXX era sottoposto; ilritenuto ruolo di distributore delle cd. mesate ai detenuti risulti privo dicaratterizzazione concreta, non emerga alcuna periodicità delle corresponsioni edi destinatari delle stesse neppure risultino tutti appartenenti al clanXXXXXXX.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, con riferimento al capo 3, aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge evizio di motivazione meramente apparente sulla ricorrenza dei presupposti per laintegrazione del reato di cui all’art. 572 cod. pen.Al riguardo, lamenta come sia stata omessa qualsiasi valutazione in ordinealle argomentazioni spese dalla difesa, anche nei motivi nuovi ed in sede didiscussione orale; inoltre, il Tribunale non avrebbe fatto buon governo deiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla operazione disussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.In particolare, lamenta non essere stata effettuata alcuna valutazione inpunto di evento ed elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia,emergendo solo alcuni isolati epidosi violenti o ingiuriosi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo proposto permotivi aspecifici o non consentiti.1.1. Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell'adozione della misura cautelare, è sufficiente, infatti, l'emersione diqualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli,perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezzae non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per ilgiudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamatodall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024,dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 - 01; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023,Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del 23/05/2019, Puca, Rv. 276704 –01).Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatoriodegli indizi possa essere contestata, in sede di legittimità, unicamente sotto ilprofilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione,nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili lecensure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dalgiudice(Sez. 3 , n. 209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).1.2. Orbene, ciò premesso, le censure, benché formalmente veicolateconfrontano con le argomentazioni del Tribunale, e con esse il ricorrente finisceper sollecitare la revisione di elementi che attengono essenzialmente al meritodella decisione impugnata.1.3. In particolare, il primo motivo risulta aspecifico.Il Tribunale ha argomentato (vds. pagg. 7-8 della ordinanza impugnata),con motivazione congrua e priva di aporie logiche, nonché aderente allerisultanze processuali, della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso, conpuntuale riferimento al periodo temporale considerato dalla contestazione,all’interno del cui compendio ha legittimamente assunto rilevanza l'esistenza disentenze di condanna passate in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad unprecedente periodo (Sez. 1, n. 19703 del 14/11/2023, dep. 2024, Salto, Rv.286395 – 01). Tuttavia, in tal senso sono stati anche evidenziati gli specificielementi, emersi nel procedimento sub iudice successivamente all’arresto delXXXXXX, indicativi del fatto che lo stesso ha continuato, nel periodo incontestazione, a svolgere il ruolo di luogotenente del XXXXX, veicolando notizie edisposizioni operative agli affiliati, cooperando nella assistenza economica aisodal i detenuti ed interessandosi anche del la vicenda relat iva aXXXXXXXXXXXXXX - ritenuta di sicuro interesse per la vita della associazione,per il procedimento che lo vedeva coinvolto con numerosi sodali del clan, avevainfranto le regole dell’ ”obbedienza interna” (vds. pagg. 7 e 8 della ordinanzaimpugnata e 10 e ss. e 26 della ordinanza genetica; vds. anche note 1-4 a pag.8 della ordinanza impugnata).Con il motivo, dunque, il ricorrente sollecita una (peraltro parziale) riletturadel compendio indiziario, non consentita in questa sede.1.4. Anche il secondo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo, nonponendo alcun confronto critico con le argomentazioni esposte nella ordinanzaimpugnata. Con esso, inoltre, il ricorrente mira a proporre una merariconsiderazione del materiale indiziario e l’attribuzione di un diverso significatoprobatorio al contenuto delle intercettazioni, sollecitando un sindacato nonconsentito in questa sede.Di contro, con riguardo al delitto di maltrattamenti, il Tribunale, conmotivazione congrua e priva di aporie logiche, ha fatto riferimento agli elementi,tratti dalle conversazioni intercettate, già considerati e riportati esaustivamentenella ordinanza cautelare genetica, per ritenere da essi integrati, a livello digravità indiziaria, il reato di cui all'art. 572 cod.pen., argomentando quindispecificamente anche in ordine alla ricorrenza di abitualità della condotta, con lareiterazione, nel tempo, di atti di violenza, minaccia e offese, nonché allo stato disopraffazione della vittima (vds. pagg. 9 della ordinanza impugnata e 40 e ss.della ordinanza genetica).1.5. Le superiori considerazioni assorbono ogni diversa argomentazione ededuzione difensiva.1.6. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, inragione dei motivi di inammissibilità e dei profili di colpa ravvisabili, si stimaequo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.