CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 40664/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 11/03/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIPUITRIBUNALE di MILANO, in data 27/02/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 6284commi 1 e 3 terIcod.pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita', fondata sulla individuazione fotografica dell'imputato. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte che per fondare il giudizio di responsabilità ha valorizzato non soltanto l'individuazione fotografica e la descrizione fornita dalle persone offese, ma anche i tabulati telefonici che attestano l'utilizzo da parte dell'imputato del telefono oggetto di rapina. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente