Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02796/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6112 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6357/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 18 agosto 2021. udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza numero 6357/21, pubblicata in data 18 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 4652/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la quale, pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione numero 2018 001 CO 000000019 0 002, avente ad oggetto l’imposta di registro, calcolata nella misura del 3% sull’importo del prezzo stabilito per la vendita di un immobile, conseguente ad un accordo conciliativo intervenuto nel corso di un giudizio civile, al netto della franchigia di esenzione prevista per i verbali di conciliazione, aveva compensato le spese di lite e, nel contempo, aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, reputando dovuta l’imposta, quale determinata dall’amministrazione finanziaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 15 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. La contribuente ha depositato una sentenza - numero 450/22, pubblicata in data 12 gennaio 2022- della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, con la quale l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di un coobbligato solidale è stato annullato, evidenziando che poteva giovarsi del giudicato che si era formato su tale decisione, intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio di legittimità.

E’ noto che, davanti alla Corte Suprema di Cassazione, il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente allasentenza impugnata, come nel caso di specie, in cui lasentenza numero 450/22 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, è passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data 12 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 327 del codice di procedura civile.

In tal caso, infatti, la produzione del documento che attesta il giudicato - avendo, invero, la ricorrente, già con l’instaurazione del giudizio, depositato tale sentenza e provveduto successivamente solo a depositare documentazione comprovante la maturazione del giudicato e, cioè, la medesima sentenza con attestazione di cancelleria, ai sensi dell’articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- non trova ostacolo nel divieto posto dall’articolo 372 del codice di procedura civile, che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito ed è operante, invece, ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del giudizio (cfr.Cass. n. 1534/18, Cass. n. 11754/18 e Cass. n. 25963/22).

3. Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria dell’articolo 1306, comma 2, del codice civile, che consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore.

Ai sensi dell’articolo 1306 del codice civile, infatti, lasentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altri condebitori: tale norma riflette il principio secondo il quale lasentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes, di talché lasentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da uncoobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati, mentre, in deroga a tale principio, l’articolo 1306, comma 2, del codice civileprevede che i condebitori, che non hanno partecipato al processo, possano opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che ha esaminato la sussistenza -escludendola- di alcuni presupposti oggettivi della tassazione).

L’annullamento dell’avviso di liquidazione, pertanto, ha effetto, essendo passato in giudicato, anche in favore degli altri condebitori, avendo ad oggetto i medesimi presupposti impositivi che informano il rapporto, ed esplica i suoi effetti, quindi, anche nei confronti degli altri coobbligati (cfr. Cass. n. 4691/25).

4. E ciò comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata ed, inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con il definitivo accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla ricorrente.

5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, con riferimento ai gradi di merito ed al grado di legittimità, considerato che il giudicato si è formato solamente nel corso del giudizio intentato davanti alla Corte Suprema di Cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla contribuente; compensa inte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6112 del Ruolo Generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 6357/21 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, pubblicata in data 18 agosto 2021. udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza numero 6357/21, pubblicata in data 18 agosto 2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza numero 4652/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, con la quale, pur essendo stato accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione numero 2018 001 CO 000000019 0 002, avente ad oggetto l’imposta di registro, calcolata nella misura del 3% sull’importo del prezzo stabilito per la vendita di un immobile, conseguente ad un accordo conciliativo intervenuto nel corso di un giudizio civile, al netto della franchigia di esenzione prevista per i verbali di conciliazione, aveva compensato le spese di lite e, nel contempo, aveva accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, reputando dovuta l’imposta, quale determinata dall’amministrazione finanziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a due motivi di gravame ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria. 3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 15 gennaio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. La contribuente ha depositato una sentenza - numero 450/22, pubblicata in data 12 gennaio 2022- della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, con la quale l’avviso di liquidazione emesso nei confronti di un coobbligato solidale è stato annullato, evidenziando che poteva giovarsi del giudicato che si era formato su tale decisione, intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio di legittimità. E’ noto che, davanti alla Corte Suprema di Cassazione, il giudicato esterno, al pari di quello interno, è rilevabile d’ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente allasentenza impugnata, come nel caso di specie, in cui lasentenza numero 450/22 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Distaccata di Salerno, è passata in giudicato, per mancata impugnazione, in data 12 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 327 del codice di procedura civile. In tal caso, infatti, la produzione del documento che attesta il giudicato - avendo, invero, la ricorrente, già con l’instaurazione del giudizio, depositato tale sentenza e provveduto successivamente solo a depositare documentazione comprovante la maturazione del giudicato e, cioè, la medesima sentenza con attestazione di cancelleria, ai sensi dell’articolo 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile- non trova ostacolo nel divieto posto dall’articolo 372 del codice di procedura civile, che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito ed è operante, invece, ove la parte invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del giudizio (cfr.Cass. n. 1534/18, Cass. n. 11754/18 e Cass. n. 25963/22). 3. Il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della solidarietà tributaria dell’articolo 1306, comma 2, del codice civile, che consente al condebitore di opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un altro condebitore. Ai sensi dell’articolo 1306 del codice civile, infatti, lasentenza, pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido, non ha effetto contro gli altri condebitori: tale norma riflette il principio secondo il quale lasentenza vale solo tra le parti del processo e non ultra partes, di talché lasentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento proposto da uncoobbligato non ha effetti nei processi promossi da altri coobbligati, mentre, in deroga a tale principio, l’articolo 1306, comma 2, del codice civileprevede che i condebitori, che non hanno partecipato al processo, possano opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, trattandosi di pronuncia che ha esaminato la sussistenza -escludendola- di alcuni presupposti oggettivi della tassazione). L’annullamento dell’avviso di liquidazione, pertanto, ha effetto, essendo passato in giudicato, anche in favore degli altri condebitori, avendo ad oggetto i medesimi presupposti impositivi che informano il rapporto, ed esplica i suoi effetti, quindi, anche nei confronti degli altri coobbligati (cfr. Cass. n. 4691/25). 4. E ciò comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata ed, inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell’articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile, con il definitivo accoglimento dell’originario ricorso proposto dalla ricorrente. 5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, con riferimento ai gradi di merito ed al grado di legittimità, considerato che il giudicato si è formato solamente nel corso del giudizio intentato davanti alla Corte Suprema di Cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla contribuente; compensa inte
Sentenza Cassazione n. 02796/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris