CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 1951
Cassazione n. 37010/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1951 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lìannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente allLammissione della costituzione di parte civile, ed il rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Foggia in data 8.11.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di nove mesi di reclusione, esclusa la recidiva, per il reato di lesioni aggravate ai danni del cugino, provocate da un'aggressione con un bastone perpetrata all'esito dell'ennesimo litigio e nell'ambito di rapporti tesi tra loro. 2. Avverso la sentenza d'appello predetta ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge, impugnando anche l'ordinanza ammissiva della costituzione di parte civile, che sarebbe avvenuta superati i termini massimi indicati dall'art. 484 cod. proc. pen., considerato che, dopo l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, si è proceduto con giudizio direttissimo e con la costituzione delle parti, dunque con gli adempimenti ex art. 484 cod. proc. pen., per poi rinviare per il prosieguo del processo, a seguito della richiesta di un termine a difesa: solo in occasione dell'udienza successiva a tale rinvio, e dunque fuori termine, si è formulata istanza di ammissione alla costituzione di parte civile e il giudice vi ha provveduto, nonostante le eccezioni di tardività della difesa. La Corte d'Appello ha rigettato l'analogo motivo eccepito con l'impugnazione di merito indicando erroneamente l'art. 491 cod. proc. pen. come limite processuale alla richiesta di costituzione di parte civile. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'illegittima esclusione di due t:esti della difesa, determinanti per la decisione, indicati puntualmente nella lista depositata, con decadenza dichiarata all'udienza del 14.9.2018; la Corte d'Appello non ha risposto al motivo analogamente sollevato dalla difesa, ritenendo soltanto di non dover procedere ad una rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. 2.3. Il terzo argomento difensivo denuncia violazione di legge quanto alle modalità processuali con le quali è stata sentita la persona offesa, escussa come testimone senza le garanzie delineate dall'art. 210 cod. proc. pen., nonostante l'imputato avesse sporto speculare querela contro la vittima, per i medesimi fatti; non avrebbe rilievo la circostanza citata dalla Corte d'Appello secondo cui non pendeva ancora procedimento alcuno nei confronti di quest'ultima, data la differente velocità con cui stavano procedendo le due situazioni procedimentali (solo la denuncia nei confronti del ricorrente, infatti, aveva avuto un canale preferenziale, per il suo arresto in flagranza ed il giudizio direttissimo). Si richiama l'insegnamento di [OSCURATO:PERSONA] del 2015.2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge invocando l'improcedibilità del reato, derivante dall'imminente entrata in vigore, all'epoca del ricorso, della riforma prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022. 3. [OSCURATO:PERSONA] Cuomo ha concluso con requisitoria scritta per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'ammissione della costituzione di parte civile, ed il rigetto nel resto del ricorso. 3.1. La difesa della parte civile ha depositato documentazione che attesta il decesso della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7.4.1956, e contestualmente ha proposto memoria difensiva e conclusioni nell'interesse delle eredi del defunto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le parti civili hanno chiesto il rigetto del ricorso, quanto alla richiesta di esclusione della costituzione di parte civile, adducendo ampie argomentazioni sulla peculiarità della procedimentalizzazione del termine a difesa nel rito direttissimo, in cui detto termine si svela per la sua natura essenziale di sospensione del giudizio vera e propria, per consentire scelte processuali consapevoli all'imputato, altrimenti c:ompresse dalla celerità del giudizio, ed in cui, di converso, deve essere concesso alla persona offesa, spesso neppure a conoscenza dell'udienza fissata per la convalida ed il conseguente giudizio direttissimo, il tempo per far valere i propri diritti di difesa e costituzione, pena la lesione del diritto riconosciuto dall'art. 24 Cost. In ogni caso, nella fattispecie in esame, la costituzione di parte civile è avvenuta all'udienza di rinvio, quando il dibattimento non era stato già aperto, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che condiziona il termine ultimo per la costituzione a tale momento processuale. Si è depositata nota spese per 9.239 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di censura non può essere accolto. La costituzione di parte civile nel presente processo è avvenuta all'udienza di rinvio, in prosieguo di adempimenti per costituzione delle parti, come risulta dai verbali processuali, poiché il rinvio era stato causato proprio dalla richiesta del difensore dell'imputato di avere termine a difesa, poi concesso. All'udienza del 6.4.2018, infatti, all'apertura del rito direttissimo, il difensore dell'imputato ha formulato due eccezioni preliminari ed ha chiesto termine a difesa, determinando, quindi, il rinvio in prosieguo della fase preliminare sino all'udienza del 4.5.2018.Pertanto, all'epoca della costituzione di parte civile, non si era ancora chiusa la fase di verifica processuale ex art. 484 cod. proc. pen., proprio per il comportamento di opposizione processuale del difensore dell'imputato, che ha interrotto in via preliminare il giudice, proponendo due questioni di ordine preventivo alla trattazione, ed ha tentato di far dichiarare illegittimo il rito direttissimo e di interromperlo (tanto che era stata impugnata anche la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, disposta in seguito alla convalida successiva all'arresto e precedente all'instaurarsi del rito semplificato: il ricorso relativo è stato dichiarato inammissibile da questa Corte di legittimità con sentenza n. 57475 del 2018). L'avvocato della persona offesa era presente all'udienza del 6.4.2018 e non gli è stata data occasione neppure di parlare proprio per il rinvio in via del tutto anticipata, nel corso della fase preliminare, al fine di concedere termine a difesa al ricorrente. Alla luce della ricostruzione della vicenda processuale nei termini anzidetti, diventa, dunque, inutile prendere posizione e verificare la fondatezza dell'eccezione difensiva relativa al contrasto interpretativo esistente in merito al momento ultimo utile per la costituzione di parte civile. Effettivamente nella giurisprudenza di legittimità si evidenziano opzioni diverse in relazione al termine per la costituzione di parte civile ed alla conseguente inammissibilità dell'istanza di ammissione al processo per sopravvenuta decadenza. Una tesi afferma che il termine per la proposizdone dell'istanza di costituzione di parte civile coincide con quello immediatamente antecedente all'apertura del dibattimento. In tal senso, Sez. 5, n. 4972 del 13/12/2006, dep. 2007, Fortunato, Rv. 236313 ha ritenuto rituale la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, purché non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, pur se alla prima udienza non ammessa per ragioni formali, ma reiterata, quale primo atto, proprio all'udienza di rinvio (in precedenza, Sez. 3, n. 8880 del 16/6/1998, Stringa, Rv. 211690 ha ritenuto sempre possibile e legittima la costituzione di parte civile fino a quando non sia avvenuto l'inizio del dibattimento, in un caso in cui alla prima udienza era stato eseguito il controllo della costituzione delle parti ed il giudice, dopo avere dichiarato la contumacia dell'imputato, aveva rinviato il dibattimento per dare modo di sanare la nullità derivante dalla omessa citazione della parte offesa, alla successiva udienza; ancora sulla legittimità della costituzione di parte civile in udienza successiva a quella di rinvio e prima dell'apertura del dibattimento v. Sez. 5, n. 3205 del 4/10/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254383; cfr. anche Sez. 5, n. 28157 del 3/2/2015, Lande, Rv. 264918; Sez. 5, n. 29394 del 10/5/2019, Zamboni, Rv. 276900-02). Altra tesi propende per l'inammissibilità della costituzione di parte civile che sia avvenuta successivamente al compimento degli adempimenti per la verifica della regolare costituzione delle parti, pur se siano ancora proponibili le questioni previste dall'art. 491 cod. proc. pen., le quali, invece, la presuppongono (Sez. 5, n. 38982 del 16/7/2013, Zoccali, Rv. 257763, in una fattispecie in cui è stata ritenuta l'inammissibilità della costituzione di parte civile effettuata dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato e prima dell'apertura del dibattimento; conforme Sez. 3, n. 4 25133 del 15/4/2009, Greco, Rv. 243906). Ciò perché - si afferma ancora - la c:ostituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod, proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento (Sez. 6, n. 10958 del 24/2/2015, L., Rv. 262988: nella specie è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato; vedi, tra le più recenti, Sez. 3, n. 15768 del 18/2/2020, 0., Rv. 280264). Nell'ipotesi concreta oggetto di giudizio da partii? del Collegio — come si è già chiarito - non è necessario prendere posizione sul rilevato contrasto poiché irrilevante, avendo il Collegio verificato, con esame degli atti consentito dalla natura del vizio dedotto, che la fase della costituzione della parte civile non era ancora chiusa, per essere stato disposto rinvio del processo ad una successiva udienza, pendente ancora la preliminare finestra processuale per la costituzione stessa. È legittima e tempestiva la costituzione di parte civile avvenuta in sede di udienza di rinvio, prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Sez. 5, n. 29208 del 12/3/2018, F., Rv. 273171). 2.1. Il secondo motivo di censura è generico. Il ricorso non indica i contorni concreti dell'eccezione relativa alla decadenza della prova testimoniale della difesa, che ha riguardato soltanto una parte dei testimoni a discarico, soltanto apoditticamente definiti determinanti d& ricorrente, senza enunciarne realmente la decisività, anzi neppure indicandone i nominativi e le circostanze di riferimento. Ed è noto che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416). La Corte d'Appello, peraltro, ha ampiamente risposto all'analoga eccezione sollevata con l'impugnazione di merito in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., segnalando già in quella sede la genericità della richiesta avanzata dalla difesa e della stessa lista testi depositata all'inizio del dibattimento, che non indicava anche in quel caso le circostanze sulle quali escutere i testimoni indicati e non presenti neppure alla vicenda delittuosa.2.2. La terza censura difensiva è inammissibile perché generica. A prescindere dalla circostanza che la persona offesa dal reato non ha mai assunto formalmente la posizione di indagato né di imputato, è pur vero che, in tema di prova testimoniale, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen. all'imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede, che avrebbe dovuto essere esaminato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma sesto, cod. proc. pen., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa senza garanzie (Sez. U, n. 33583 del 26/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264479). E che, d'altra parte, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali - quale l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato - l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246584). Ebbene, il ricorso non attacca la motivazione relativa al mancato riconoscimento del ruolo di indagato/imputato per reato connesso della persona offesa-testimone, ma si limita a richiamare in astratto la regola giurisprudenziale di inutilizzabilità,, derivante dalle [OSCURATO:PERSONA], senza puntualizzare in alcun modo le circostanze del procedimento sorto a suo carico, né le ragioni in base alle quali si sarebbe dovuta considerare la sua qualità di indagato/imputato, evocata solo genericamente con riguardo alle denunce sporte dallo stesso ricorrente contro la vittima del reato. Per tale ragione, il motivo è inammissibile, in quanto genericamente formulato. 2.4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Le lesioni aggravate dall'uso di armi sono procedibili d'ufficio, anche ora che il regime di perseguibilità del reato è mutato, in seguito alla modifica dell'art. 582 cod. pen. da parte del d.lgs. n. 150 del 2000 (Sez. 5, n. 12517 del 10/1/2023, Cinquina, Rv. 284375). In tal senso, si richiama il chiaro disposto dell'art. 582 cod. pen., il quale, a sua volta, si ricollega all'art. 585 cod. pen. ed all'aggravante dell'uso delle armi, tra le quali rientra senza dubbio il bastone utilizzato dal ricorrente per colpire la vittima (cfr., in tema di minaccia, Sez. 5, n. 682 del 13/12/2006, dep. 2007, Badolato, Rv. 235776). In ogni caso, è bene evidenziare che la persona offesa ha manifestato comunque la propria volontà di querela e di perseguire l'autore della condotta illecita, attraverso la costituzione di parte civile, coltivata nei gradi del processo (cfr., sulla costituzione di parte civile come indice espressivo della volontà di querela, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, in motivazione, nonché, da ultimo, Sez. 3, n. 19971 del 9/1/2023, Antonelli, Rv. 284616).3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile nella fase di giudizio di legittimità, che si ritiene ccingruo quantificare in euro 5.500 oltre accessori di legge. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud