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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26221/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 12332/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: notifica di atti impositivi – servizio postale -conseguenze avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5293/23/20 depositata in data 10/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale per IVA 2011; - il giudice provincia le di merito dichiarava inammissibile il ricorso; - la società appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 L. 890 del 1982, dall’art. 140 c.p.c. e dell’art 2697 c.c. tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente legittima la cartella impugnata in quanto correttamente notificato l’avviso di accertamento ad essa presupposto – atto di recupero per IVA 2011 –e quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP; - nel presente caso, infat ti la procedura di notifica utilizzata è quella che prevede l’impiego diretto da parte del notificante del servizio postale, alla quale procedura (Cass. ord. N. 2339 del 12 febbraio 2021) si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (in argomento quanto al secondo motivo vedasi anche Cass. Sez.1, Ordinanza n. 6654 del 16/03/2018 ); - il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente mancato di annullare l’atto impugnato poiché la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 8 c. 2 L. n. 890 del 1982 non trova applicazione alle persone giuridiche, ma unicamente nei confronti delle persone fisiche che ne siano legali rappresentanti; - il motivo è infondato, poiché come già illustrato in sede di decisione del motivo che precede, la notifica diretta postale, qui rilevante, esclude l’applicabilità della giurisprudenza menzionata dalla ricorrente; - nella fattispecie, quindi, non trova applicazione quanto statuito dalla giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass.

S.U. n. 10012/2021) trattandosi – peraltro come anche riferito in ricorso - di notifica postale diretta, eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 12332/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - Oggetto: notifica di atti impositivi – servizio postale -conseguenze avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 5293/23/20 depositata in data 10/11/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatale per IVA 2011; - il giudice provincia le di merito dichiarava inammissibile il ricorso; - la società appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 L. 890 del 1982, dall’art. 140 c.p.c. e dell’art 2697 c.c. tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto erroneamente legittima la cartella impugnata in quanto correttamente notificato l’avviso di accertamento ad essa presupposto – atto di recupero per IVA 2011 –e quindi inammissibile il ricorso di fronte alla CTP; - nel presente caso, infat ti la procedura di notifica utilizzata è quella che prevede l’impiego diretto da parte del notificante del servizio postale, alla quale procedura (Cass. ord. N. 2339 del 12 febbraio 2021) si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (in argomento quanto al secondo motivo vedasi anche Cass. Sez.1, Ordinanza n. 6654 del 16/03/2018 ); - il secondo motivo, proposto in via subordinata, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente mancato di annullare l’atto impugnato poiché la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. e art. 8 c. 2 L. n. 890 del 1982 non trova applicazione alle persone giuridiche, ma unicamente nei confronti delle persone fisiche che ne siano legali rappresentanti; - il motivo è infondato, poiché come già illustrato in sede di decisione del motivo che precede, la notifica diretta postale, qui rilevante, esclude l’applicabilità della giurisprudenza menzionata dalla ricorrente; - nella fattispecie, quindi, non trova applicazione quanto statuito dalla giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. S.U. n. 10012/2021) trattandosi – peraltro come anche riferito in ricorso - di notifica postale diretta, eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto abilitato; - pertanto, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso
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