Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2023

Cassazione n. 05943/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto ai soli effetti civili da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dalla circostanza dei futili motivi in danno dello stesso Azam, l'aveva condannato a risarcirgli il danno cagionatogli liquidandolo in Euro 1.000,00, in accoglimento del gravame ha rideterminato la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in Euro 3.000,00 ed ha condannato l'imputato a rifondergli le spese di rappresentanza e difesa.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere omesso la Corte di appello di L'Aquila di esaminare e decidere il gravame con il quale egli aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020 anche agli effetti penale, ossia in riferimento al capo relativo all'affermazione della sua responsabilità per i delitti di tentate lesioni personali e di danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionatogli; gravame presentato al Tribunale di Pescara dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], tramite PEC in data 13 novembre 2020 delle ore 12:11, regolarmente recapitato alla preposta cancelleria come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema in data 13 novembre 2020, ore 12:12, e verosimilmente trasmesso e pervenuto alla Corte di appello di L'Aquila, che, in effetti, l'aveva citato a comparire nel giudizio di appello nella duplice veste di imputato e parte civile, come dimostrato dalla ricevuta di notifica tramite PEC in data 20 dicembre 2022, ore 15:36 del relativo decreto; - il vizio di motivazione risultando dagli atti processuali quanto dedotto.

3. Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia sull'appello proposto dal ricorrente in relazione alle statuizioni penali.

4. Non vi è luogo a provvedere da parte di questa Corte sulla presentata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Dalle notizie ricevute dal Tribunale di Pescara in data 12 ottobre 2023 risulta che l'appello agli effetti penali proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2020 non è stato trasmesso alla Corte di appello di L'Aquila - che, pertanto, non l'ha esaminato e deciso - per una mera svista della cancelleria.

4.2. Ne viene che, ferme le statuizioni (agli effetti penali e civili) contenute nella sentenza impugnata discendenti dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ormai coperte dal giudicato, la Corte di appello di L'Aquila sarà tenuta a pronunciarsi autonomamente sull'appello presentato agli effetti penali da [OSCURATO:PERSONA], una volta che questo le sia stato tramesso dal Tribunale di Pescara.

5. Va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.

PQM Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.

Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto ai soli effetti civili da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dalla circostanza dei futili motivi in danno dello stesso Azam, l'aveva condannato a risarcirgli il danno cagionatogli liquidandolo in Euro 1.000,00, in accoglimento del gravame ha rideterminato la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in Euro 3.000,00 ed ha condannato l'imputato a rifondergli le spese di rappresentanza e difesa. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere omesso la Corte di appello di L'Aquila di esaminare e decidere il gravame con il quale egli aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020 anche agli effetti penale, ossia in riferimento al capo relativo all'affermazione della sua responsabilità per i delitti di tentate lesioni personali e di danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionatogli; gravame presentato al Tribunale di Pescara dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], tramite PEC in data 13 novembre 2020 delle ore 12:11, regolarmente recapitato alla preposta cancelleria come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema in data 13 novembre 2020, ore 12:12, e verosimilmente trasmesso e pervenuto alla Corte di appello di L'Aquila, che, in effetti, l'aveva citato a comparire nel giudizio di appello nella duplice veste di imputato e parte civile, come dimostrato dalla ricevuta di notifica tramite PEC in data 20 dicembre 2022, ore 15:36 del relativo decreto; - il vizio di motivazione risultando dagli atti processuali quanto dedotto. 3. Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia sull'appello proposto dal ricorrente in relazione alle statuizioni penali. 4. Non vi è luogo a provvedere da parte di questa Corte sulla presentata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Dalle notizie ricevute dal Tribunale di Pescara in data 12 ottobre 2023 risulta che l'appello agli effetti penali proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2020 non è stato trasmesso alla Corte di appello di L'Aquila - che, pertanto, non l'ha esaminato e deciso - per una mera svista della cancelleria. 4.2. Ne viene che, ferme le statuizioni (agli effetti penali e civili) contenute nella sentenza impugnata discendenti dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ormai coperte dal giudicato, la Corte di appello di L'Aquila sarà tenuta a pronunciarsi autonomamente sull'appello presentato agli effetti penali da [OSCURATO:PERSONA], una volta che questo le sia stato tramesso dal Tribunale di Pescara. 5. Va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. PQM Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 05943/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris