CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 05943/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila, decidendo sull'appello proposto ai soli effetti civili da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020, che, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dalla circostanza dei futili motivi in danno dello stesso Azam, l'aveva condannato a risarcirgli il danno cagionatogli liquidandolo in Euro 1.000,00, in accoglimento del gravame ha rideterminato la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in Euro 3.000,00 ed ha condannato l'imputato a rifondergli le spese di rappresentanza e difesa. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore e denuncia, con due motivi (quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.): - la violazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 1, cod. proc. pen., per avere omesso la Corte di appello di L'Aquila di esaminare e decidere il gravame con il quale egli aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 6 luglio 2020 anche agli effetti penale, ossia in riferimento al capo relativo all'affermazione della sua responsabilità per i delitti di tentate lesioni personali e di danneggiamento in danno di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna al risarcimento del danno cagionatogli; gravame presentato al Tribunale di Pescara dal suo difensore, [OSCURATO:PERSONA], tramite PEC in data 13 novembre 2020 delle ore 12:11, regolarmente recapitato alla preposta cancelleria come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal sistema in data 13 novembre 2020, ore 12:12, e verosimilmente trasmesso e pervenuto alla Corte di appello di L'Aquila, che, in effetti, l'aveva citato a comparire nel giudizio di appello nella duplice veste di imputato e parte civile, come dimostrato dalla ricevuta di notifica tramite PEC in data 20 dicembre 2022, ore 15:36 del relativo decreto; - il vizio di motivazione risultando dagli atti processuali quanto dedotto. 3. Con requisitoria in data 9 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa pronuncia sull'appello proposto dal ricorrente in relazione alle statuizioni penali. 4. Non vi è luogo a provvedere da parte di questa Corte sulla presentata impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Dalle notizie ricevute dal Tribunale di Pescara in data 12 ottobre 2023 risulta che l'appello agli effetti penali proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 6 luglio 2020 non è stato trasmesso alla Corte di appello di L'Aquila - che, pertanto, non l'ha esaminato e deciso - per una mera svista della cancelleria. 4.2. Ne viene che, ferme le statuizioni (agli effetti penali e civili) contenute nella sentenza impugnata discendenti dalla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ormai coperte dal giudicato, la Corte di appello di L'Aquila sarà tenuta a pronunciarsi autonomamente sull'appello presentato agli effetti penali da [OSCURATO:PERSONA], una volta che questo le sia stato tramesso dal Tribunale di Pescara. 5. Va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. PQM Dichiara non luogo a provvedere sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello. Così deciso il 25 ottobre 2023 Il consiglier