CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29359/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Terni del 6 aprile 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 bis e 625, n. 2, cod. pen. (furto aggravato commesso nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione degli artt. 192 e 195, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo l'inutilizzabilità delle deposizioni de re- lato rese dalla persona offesa e dalla teste [OSCURATO:PERSONA] che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, avevano riferito su circostanze apprese rispettivamente dalle testi- moni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione era stata immotivatamente revocata dal giudice in violazione della disposizione di cui all'art. 195 cit.. Si sostiene che, in mancanza delle dichiarazioni de relato, inutilizzabili per le ragioni esposte, l'affermazione di responsabilità è stata basata su prove inidonee. 3. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello sono utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non abbia richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinun- ciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259; Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini, Rv. 270870). [OSCURATO:PERSONA] del gravame, pertanto, con motivazione logica e coerente, ha escluso che vi sia stata violazione del diritto dello Scimeca di esaminare i testimoni di riferi- mento, non risultando dai verbali di udienza che lo stesso ricorrente si fosse avvalso della correlata facoltà di chiederne l'audizione nel dibattimento di primo grado, in tal modo legittimando l'utilizzazione delle dichiarazioni de relato. E' priva di pregio la doglianza difensiva, secondo la quale stante il riferimento dell'art. 195 cod. proc. pen. ad una "indistinta richiesta di parte", assumerebbe rilievo la circostanza che l'ammissione delle due testimoni dirette, inizialmente indicate nelle liste testimoniali depositate dal pubblico ministero e dalla parte civile, fosse stata successivamente revocata dal giudice, La difesa, infatti, non aveva formulato nessuna eccezione in proposito, nemmeno in sede di formulazione e precisazione delle con- clusioni, è configurabile una rinuncia tacita all'adempimento, che rende utilizzabili le dichiarazioni de relato anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 195, comma 3, cit. (Sez. 5, n. 8434 del 21/01/2020, Catania, Rv. 278390).Non ponendosi, pertanto, nessun problema di inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato anche l'ulteriore doglianza in merito alla assenza di prova in ordine alla penale responsabilità dell'imputato deve ritenersi del tutto infondata. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il