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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 39400/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando ex art. 130 cod. proc. pen., ordinava la correzione della sentenza emessa il 24 febbraio 2022 nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], integrandola con la condanna alla pena accessoria di legge (interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori).

Il giudice giustificava il provvedimento con la considerazione che si trattava di conseguenze obbligatorie predeterminate per legge e non rimesse alla discrezionalità del giudicante.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Guarneri, per il tramite del proprio difensore di fiducia, deduce violazione dell'art. 166 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di sospensione della pena accessoria.

Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità in punto di automatismo della condanna alle pene accessione e la loro estensione, con legge n. 38 del 6 febbraio 2006, anche per i reati a sfondo sessuale, ha osservato come non fosse mai stato posto in discussione il principio per il quale, ove concessa la sospensione condizionale della pena, la stessa debba applicarsi non, soltanto alla pena denentiva, ma anche alla pena accessoria.

Detta ultima statuizione era stata, dunque, erroneamente omessa dal giudice dell'esecuzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scritte depositate, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria di replica ritualmente depositata la difesa ha avversato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed ha ribadito le ragioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.2.

Non è superfluo premettere che il provvedimento impugnato si è correttamente mosso nell'alveo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «All'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali» (tra molte, Sez. 1, n. 43085 del 17/10/2012, Alberghina, Rv. 253701; Sez. 1, n. 23661 del 29/04/2014, Anselm i, Rv. 259689).

Va inoltre qui ribadito il principio secondo il quale la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 cod. pen., introdotta dall'art. 4, legge 7 febbraio 1990 n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015, Merlo, Rv. 264019; Sez. 5, n. 2131 del 09/01/1992, Fabbri, Rv. 189560; cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Tomasetti, Rv. 245898). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, riscontra la carenza d'interessedel ricorrente, non derivandogli alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata dal giudice di esecuzione, essendosi invocato un effetto che è collegato automaticamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; né sono ravvisabili nel provvedimento (e del resto neppure la difesa le ha indicate) sulla scortactIle quali ritenere che il Giudice per le indagini preliminari avesse voluto escludere dal beneficio della pena sospesa per le pene accessorie.

Pertinente si reputa, in tema di carenza d'interesse, l'arresto secondo cui «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976).

3. Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali (dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria dì inammissibilità del ricorso, come dispone l'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) ma, non versando il medesimo in colpa, non si procede alla condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende.In tal senso è, infatti, la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Va poi aggiunto che la citata pronuncia non può considerarsi superata dalla modifica del comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1 comma 64, della legge 23/06/2017 n. 103, perché tale novum riguarda la sola facoltà, concessa a questa Corte, in vista della ragione d'inammissibilità del ricorso, di aumentare fino al triplo la somma da versare alla Cassa delle ammende.

Resta, dunque, impregiudicata la possibilità di non irrogare la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso per causa non imputabile al ricorrente.

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando ex art. 130 cod. proc. pen., ordinava la correzione della sentenza emessa il 24 febbraio 2022 nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], integrandola con la condanna alla pena accessoria di legge (interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori). Il giudice giustificava il provvedimento con la considerazione che si trattava di conseguenze obbligatorie predeterminate per legge e non rimesse alla discrezionalità del giudicante. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Guarneri, per il tramite del proprio difensore di fiducia, deduce violazione dell'art. 166 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di sospensione della pena accessoria. Dopo aver richiamato copiosa giurisprudenza di legittimità in punto di automatismo della condanna alle pene accessione e la loro estensione, con legge n. 38 del 6 febbraio 2006, anche per i reati a sfondo sessuale, ha osservato come non fosse mai stato posto in discussione il principio per il quale, ove concessa la sospensione condizionale della pena, la stessa debba applicarsi non, soltanto alla pena denentiva, ma anche alla pena accessoria. Detta ultima statuizione era stata, dunque, erroneamente omessa dal giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con conclusioni scritte depositate, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria di replica ritualmente depositata la difesa ha avversato le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ed ha ribadito le ragioni a sostegno del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse.2. Non è superfluo premettere che il provvedimento impugnato si è correttamente mosso nell'alveo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «All'omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, può porsi rimedio, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, con la procedura di correzione degli errori materiali» (tra molte, Sez. 1, n. 43085 del 17/10/2012, Alberghina, Rv. 253701; Sez. 1, n. 23661 del 29/04/2014, Anselm i, Rv. 259689). Va inoltre qui ribadito il principio secondo il quale la sospensione condizionale delle pene accessorie, a seguito della modificazione dell'art. 166 cod. pen., introdotta dall'art. 4, legge 7 febbraio 1990 n. 19, è un effetto della sospensione condizionale della pena principale e si realizza automaticamente senza necessità di un provvedimento che faccia esplicito riferimento alle pene accessorie (Sez. 3, n. 27113 del 19/02/2015, Merlo, Rv. 264019; Sez. 5, n. 2131 del 09/01/1992, Fabbri, Rv. 189560; cfr. sul punto anche Sez. 3, n. 763 del 28/10/2009, Tomasetti, Rv. 245898). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, riscontra la carenza d'interessedel ricorrente, non derivandogli alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata dal giudice di esecuzione, essendosi invocato un effetto che è collegato automaticamente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale; né sono ravvisabili nel provvedimento (e del resto neppure la difesa le ha indicate) sulla scortactIle quali ritenere che il Giudice per le indagini preliminari avesse voluto escludere dal beneficio della pena sospesa per le pene accessorie. Pertinente si reputa, in tema di carenza d'interesse, l'arresto secondo cui «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e della attualità, il che si verifica quando con l'impugnazione si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 3. Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali (dovute comunque ad esito del rigetto o della declaratoria dì inammissibilità del ricorso, come dispone l'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) ma, non versando il medesimo in colpa, non si procede alla condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende.In tal senso è, infatti, la pronuncia della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Va poi aggiunto che la citata pronuncia non può considerarsi superata dalla modifica del comma 1 dell'art. 616 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1 comma 64, della legge 23/06/2017 n. 103, perché tale novum riguarda la sola facoltà, concessa a questa Corte, in vista della ragione d'inammissibilità del ricorso, di aumentare fino al triplo la somma da versare alla Cassa delle ammende. Resta, dunque, impregiudicata la possibilità di non irrogare la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso per causa non imputabile al ricorrente. P.T.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso
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