CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]); CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 15 febbraio 2024, n. 1222/16/2024; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 228/2012 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 febbraio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 15 febbraio 2024, n. 1222/16/2024, che, in controversia su impugnazione d ella cartella di pagamento n. 01720179000964765000 da parte dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (ora Agenzia delle Entrate – Riscossione)per l’ammontare di € 48.963,03, notificatagli l’11 giugno 2010, per la riscossione di IRPEF, redditi da lavoro autonomo ed IVA relativi all’anno 2003, dopo il silenzio protratto per 220 giorni sull’istanza di sospensione della riscossione, ha rigettato l’appello proposto da l medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione a vverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento il 28 novembre 2022, n. 651/3/2022, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha confermato la decisione di prim e cure, che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di «un atto concretamente lesivo della sfera giuridica del contribuente suscettibile di annullamento». 3. L ’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha resistito con controricorso. 4. Il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione, rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto la decisione della causa. 5. In prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, pur non prendendo posizione sulle argomentazioni della proposta di definizione accelerata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 2. Con il primo motivo, si denuncia: «[OSCURATO:PERSONA] ALL’ART. 360 CO 1, N. 4 CPC». Secondo il ricorrente, «il Giudice di appello ha pronunciato sentenza di rigetto del gravame sul presupposto della sua inammissibilità ma sotto altro, diverso profilo e cioè in quanto ”la natura di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l’Entecreditore comunica al debitore ne rende inammissibile” la censurabilità», finendo, in tal modo, per porre «a fondamento della propria decisione un presupposto del tutto insussistente (e cioè la risposta, prevista dalla L. 228/12 negativa alla istanza di sospensione legale della riscossione)». 3. Con il secondo motivo, si denuncia: «1) VIOLAZIONE E/O [OSCURATO:PERSONA]’ART. 1 CO. 537 E SS DELLA LEGGE 228/12 [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 CO 1 N. 3 CPC 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’ART. 360 CO 1 N. 5 CPC». Secondo il ricorrente: «La circostanza riferita al decorso del termine di 220 giorni senza alcun riscontro da parte degli enti creditori era dunque decisiva; ma pure essendo stata essa ritualmente introdotta non è stata proprio esaminata.Di qui il vizio rilevabile e denunciabile ex art. 360 n. 5». Inoltre, «a fronte del rilievo secondo cui il ricorrente aveva proposto una istanza di sospensione della riscossione ai sensi della L. 228/12 (che si indica quale documento rilevante a sostegno del motivo ed ai sensi dell’art. 366 co 1 n. 6 cpc); a fronte, ancora, del rilievo, emergente e non contestato, che mai alcuna risposta era stata data entro il termine di legge dall’ente creditore; a fronte di tutto ciò altro non avrebbe dovuto fare, il Giudice di merito, che annullare nel rispetto della previsione normativa ed alla luce del petitum del ricorso le partite debitorie indicate nella istanza. Al contrario sia la Corte di primo che quella di secondo grado hanno illegittimamente preferito soffermarsi su profili di inammissibilità». 4. I predett i motiv i – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono infondati. 4.1In proposito, si ritiene di poter condividere le motivazioni della proposta di definizione accelerata, secondo cui: «Considerato, quanto al primo motivo, che la motivazione resa dalla CTR non si pone senz’altro al di sotto del cd. minimo costituzionale, avendo la stessa affermato che la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore aveva comunicato al debitore ne rendeva inammissibile l'impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi, che le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'agente della riscossione non subivano, peraltro, alcuna compressione giacché ben potevano essere, dal contribuente, palesate e manifestate azionando gli ordinari mezzi giudiziali (opponendosi alla cartella esattoriale, all'esecuzione o agli atti esecutivi) e che, in particolare, il Politano, ricevuta l'intimazione di pagamento n. 01720179000964765000 in data 22.5.2017, avrebbe dovuto impugnare tale atto davanti alla Commissione Tributaria per far valere l'inesistenza o l'estinzione della pretesa tributaria inerente la cartella ivi indicato, anziché limitarsi ad inoltrare all'Agente della Riscossione una mera richiesta di sospensione dell'esecuzione nella quale, peraltro, non si rinveniva alcun riferimento all'avviso di pagamento ma unicamente alla prodromica cartella; considerato, quanto al secondo motivo, che, a ben vedere, la CTR non ha omesso di esaminare l’istanza di sospensione legale della riscossione formulata, ai sensi dell’art. 1, commi 537 ss., legge n. 228/2012, ma ha ritenuto implicitamente che non ricorressero i presupposti per un suo accoglimento; considerato che in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28354 del 05/11/2019), laddove, nella fattispecie, il ricorrente non ha neppure dedotto a quale delle ipotesi tassativamente previste nel comma 538 l’istanza di sospensione (peraltro, non trascritta, in violazione del principio di autosufficienza) si riferisse; considerato, in particolare, che, in tema di riscossione delle imposte, la presentazione della domanda di sospensione, ai sensi dell'art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012, in assenza di risposta dell'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 dello stesso art. 1, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, non determina l'annullamento di diritto del ruolo nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, ai sensi delle lettere da a) - f) del suddetto comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30841 del 02/12/2024); rilevato, da ultimo, che, ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del “primo atto di riscossione utile” o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente può presentare al concessionario per la riscossione una dichiarazione con la quale invocare la cancellazione degli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero della successiva cartella di pagamento o dell'avviso per i quali si procede; rilevato che, nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha presentato l’istanza ex l. 228/2012 in data 29.05.2017 solo dopo aver ricevuto la notifica della intimazione di pagamento successiva alla cartella di pagamento». 4.2 Tali argomentazioni possono essere confermate, atteso che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che, in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione exart. 1, comma 538, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citatoart. 1 (come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2019, n. 28354; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14416; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2023, n. 3064; Cass., Sez. Trib., 2 dicembre 2024, n. 30841). Si può, quindi, concludere che, ai fini dell’annullamento di diritto rilevano solamente i vizi relativi alla pretesa originaria dell’ente creditore, il cui accertamento è, tuttavia, demandato al giudice del merito (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 4.3 Inoltre, si è detto che, in tema di riscossione mediante ruolo, al contribuente è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione; ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi disospensione tipizzate all'art. 1, comma 538, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, in quanto riferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell'agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2024, n. 10939) 4.4 Ne discende che la sentenza impugnata ha correttamente motivato il rigetto del gravame per inammissibilità del ricorso originario, giacché il mero decorso del termine e l’assenza di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria non sono idonei a produrre di per sé (cioè senza alcuna delibazione della natura della doglianza) l’effetto invocato (Cass., Sez. Trib., 12 dicembre 2025, n. 32442). 5. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti , il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Si rammenta che l’art. 22 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale ha modificato il testo dell’art. 12, comma 5, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha esteso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione – con decorrenza dal 31 marzo 2023 (art. 25 del citato d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56), con efficacia anche per i procedimenti già pendenti (in termini: Cass., Sez. Trib., 6 giugno 2023, n. 15845; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25161; Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2023, n. 25487; Cass., Sez. Trib., 31 luglio 2024, n. 21619; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2025, n. 12096) - il regime previsto dall’art. 158 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di “Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse”. 8. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. (quale introdotto dall’art. 45, comma 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in virtù del richiamo fattone dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, n. 3), lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la manifesta inammissibilità/infondatezza del ricorso giustifica l’ulteriore condanna d’ufficio della parte soccombente al pagamento in favore della parte vittoriosa di una somma equitativamente determinata nella metà dell’importo corrispondente alla liquidazione delle spese giudiziali. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (di una loro frazione o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 4 luglio 2019, n. 17902; Cass., Sez. 3^, 20 novembre 2020, n. 26435; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31870; Cass., Sez. 3^, 26 gennaio 2022,n. 2347; Cass., Sez. 6^-3, 15 febbraio 2023, n. 4725; Cass., Sez. Trib., 12 aprile 2023, n. 9802; Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2023, n. 17100; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16934; Cass., Sez. Trib., 23 dicembre 2025, n. 33849). 9. In applicazione del combinato disposto degli artt. 380-bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ., si deve, altresì, condannare il ricorrente a pagare una sanzione di € 1.200,00 a favore della Cassa delle Ammende; peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ. - codifica un'ipot esi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez. Un., 27 settembre 2023, n. 27433; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n.28540), per quanto sia stato precisato che la predetta norma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, la quale resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069), avendosi particolare riguardo, nella specie, alla omogeneità delle ragioni decisorie rispetto alla formulazione della proposta. Inoltre, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende -nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori (Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195 –nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 4 ottobre 2023, n. 27947; Cass., Sez. 1^, 16 luglio 2025, n. 19641). 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di €4.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.150,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; condanna il ricorrente al pagamento di una sanzione di € 1.200,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera