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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 25514/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4659/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (SAN.

STEF.) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del Curatore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma , vi ale Tiziano n. 3 ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) 2 di Lanciano –Vasto -Chieti, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:Arricchimento senza causa – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN (specialistico riabilitative) – Superamento del tetto massimo di spesa -Onere della prova.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 1121 /2021, pubblicata il 14 luglio2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di L’Aquilaha rigettato l’impugnazione propost a in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché quella incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) 2 di Lanciano –Vasto – Chieti avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Chieti n. 584 /20 1 9, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causaex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dalFallimento avverso la stessa [OSCURATO:PERSONA] locale e aveva rigettato l a domanda principale di adempimento con riguardo al mancato pagamento delle fattureper prestazioni sanitarie relative agli anni 2005, 2 0 06 e 2007 proposta dal Fallimento e da Unicredit (quest’ultima con vincolo di solidarietà attiva su una parte dei mancati pagamenti relativi al solo anno 2007), ritene ndo provata da parte dell’Azienda l’eccezione del superamento del budgetannuale riferibile alla ASL convenuta.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, il Fallimento e Unicredit hanno proposto congiunto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Ha rispostocon controricorso l’Azienda.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

La partihanno depositato rispettiv a memori a . [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamentano la “ Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ” per avere la Corte di Appello di L’Aquila disatteso il secondo motivo di appello alla stregua di una motivazione non corrispondente al con t enuto del motivo di gravame ; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe risposto alla quaestio iurissollevata con la quale si chiedeva se lo sforamento del budget su base regionale, accertato ex postper gli anni 2005, 2006 e 2007 da parte della San.

Stef.A.R., fosse riferito e in che misura, alla A.S.L.

Lanciano - Vasto - Chieti convenuta ovvero a tutte esei le Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo . 1.1.Il motivo è infondato.

Per consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. quando il giudice provveda su una domanda mai formulata, senza ulteriori spiegazioni.

Nel caso di specie, viceversa, sia il giudice di primo grado prima sia quello d'appello poi, hanno infatti provveduto su una domanda che essi hanno reputatoespressamente formulata, giungendo a tale conclusione dopo avere proceduto ad una interpretazione dell'atto di citazione e degli atti di gravame; questa Corte ha già affermato che il giudice che provveda su una domanda ritenuta correttamente formulata non incorre in un vizio di ultrapetizione; se, poi, erroneo fu il giudizio con cui ritenne ritualmente proposta la domanda su cui ha provveduto, quel giudice avrà commesso un errore di interpretazione o qualificazione degli atti, ma non un errore di ultrapetizione (Cass. Sez. 3 , 10/06/2020n. 11103; Cass. Sez. 3, 26/05/2021 n.14432).

Pertanto, non sussiste la violazione del principio del chiesto e pronunciato,tenuto conto che la Corte d’appello ha risposto in modo sintetico, ma adeguato e coerente rispetto alla quaestio iuris sollevata dagli odierni ricorrenti in appello.

Ebbene la Corte territoriale in proposito ha ritenuto che «L’assunto di parte appellante risulta privo di fondamento, in quanto i contratti stipulati con la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Abruzzo prevedono le verifiche della erogazione delle prestazioni nei limiti di tetto di spesa previsti C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi e le liquidazioni, disposte all’epoca dalla FIRA, su base regionale, con verifica unitaria e tetto di spesa complessivo delle prestazioni erogate per tutte le Asl della Regione.

Pertanto, l’eccezione della Asl convenuta in primo grado di prestazioni e richieste extra budget risulta pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 2005, 2006 e 2007 (doc. da 25 a 28) secondo quanto indicato dal primo giudice»(pag. 8 della sentenza impugnata). 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la “ Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 3 Cost. e 1366 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 51, 53 e 55 l. 23 dicembre 1978 n. 833.Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 4, 11, 28 e 38 legge regionale Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146, anche come modificata dalla legge regionale Abruzzo 26 aprile 2004 n. 15 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; in particolarei ricorrenti lamentano, nell’ipotesi in cui si ritenga che la Cor te d’a ppello abbia inteso affermare che la valutazione unitaria e su base regionale del tetto di spesa prevista nel contratto intervenuto tra la Struttura e la ASL Lanciano-Vasto-Chieti comporti che la Struttura non possa richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei corrispettivi maturati negli anni 2005-2007 in quanto richiesta, di per sé stessa, extrabudget, come tale interpretazione si risolverebbe in una grave, manifesta illocigità ed irrazionalità,contraria al canone di cui all’art. 1366 c.c nonché in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo la Corte territoriale pretermesso qualunque valutazione circa l’effettivo, puntuale contenuto del contratto ed in particolare degli artt. 2, 8 e 10 del contrattoalla cui stregua la verifica circa l’erogazione di prestazioni riabilitative entro il tetto di spesa doveva essere operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ponendosi in contrasto con il quadro normativo di riferimento( artt. 51, 53 e 55 l. n. 833/1978 e degli 4, 11, 28 e 38 l.r.

Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146), secondo cui per le prestazioni extrabudgetoccorre accertare se ed in quale misura lo sforamento del budgetregionale sia riferibile ad una Asl piuttosto che ad un'altra.

3. C on il terzo motivo , denunciano la “ Violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2697 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)” tenuto conto C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi che laCorte d’appello aquilana, a fronte del difetto di prova, da parte dell’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, del fatto che lo sforamento del budgetregionale (per gli anni 2005, 2006 e 2007) fosse in tutto o in parte riferibile alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, piuttosto che ad altre ASL regionali, ha ritenuto che la «ripartizione di tale somma extra budgetrichiesta tra le diverse ASL abruzzesi (…) doveva comunque essere dimostrata da parte appellante relativamente alla ASL convenuta, risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla ASL»;

4. I motiv i , che per ragioni di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente ponendo questioni analoghe, son o in parte inammissibili e in parte infondati. 4.1.Sono inammissibili nella parte in cui parte ricorrente denuncia vizi di violazione di norme, sebbene in concreto deduca profili di fatto e tend a a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

4.2. Sono infondati rispetto al vizio di illogica motivazione e dedotta inversione dell’onere della prova.

In particolare, parte ricorrente denuncia l’insussistenza della prova che le prestazioni extra budget accertate da [OSCURATO:SOCIETA]. e documentate dalla ASL esponente (con i docc. da 25 a 28 del fasc. di parte convenuta) fossero effettivamente riconducibilia questa stessa ASL e non anche alle altre Aziende regionali e censura il punto della sentenza impugnata in cui sarebbe stato erroneamente ritenuto che la ripartizione di tale somma extra budgetdovesse essere «dimostrata da parte appellante relativamente alla ASL convenuta, C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla ASL»(pag. 8 della motivazione).

In proposito, parte ricorrente si duole soltanto di una delle due rationes decidendiespresse dalla Corte d’appello in ordine alla richiesta ripartizione di tale somma extra budget tra le diverse ASL abruzzesi, mostrando di non considerare la prima ragione della decisione e cioè, che tale questione era stata considerata dalla Corte d’appello innanzitutto come non rilevante «risultando comunque richieste somme per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa»(pag. 8 della motivazione).

In definitiva la corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite; pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..

Allo stesso tempo, questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v.

Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884).

Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 2005-2007 l’erogazione di prestazioni e richieste extra budget, oltre i limiti di tetto di spesa previsti, che, in ogni caso, rappresentavanoper la ASL un limite ineludibile .

5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres.

L. A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.R.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna i ricorrent i al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi e uro 21.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4659/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (SAN. STEF.) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del Curatore e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma , vi ale Tiziano n. 3 ( p ec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) 2 di Lanciano –Vasto -Chieti, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]:Arricchimento senza causa – Struttura sanitaria accreditata – credito prestazioni erogate nell’ambito del SSN (specialistico riabilitative) – Superamento del tetto massimo di spesa -Onere della prova. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour (pec: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente– avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di L’Aquila n. 1121 /2021, pubblicata il 14 luglio2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 aprile 2024 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di L’Aquilaha rigettato l’impugnazione propost a in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché quella incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (A.S.L.) 2 di Lanciano –Vasto – Chieti avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Chieti n. 584 /20 1 9, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di arricchimento senza causaex art. 2041 cod. civ. proposta in via subordinata dalFallimento avverso la stessa [OSCURATO:PERSONA] locale e aveva rigettato l a domanda principale di adempimento con riguardo al mancato pagamento delle fattureper prestazioni sanitarie relative agli anni 2005, 2 0 06 e 2007 proposta dal Fallimento e da Unicredit (quest’ultima con vincolo di solidarietà attiva su una parte dei mancati pagamenti relativi al solo anno 2007), ritene ndo provata da parte dell’Azienda l’eccezione del superamento del budgetannuale riferibile alla ASL convenuta. Avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, il Fallimento e Unicredit hanno proposto congiunto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha rispostocon controricorso l’Azienda. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. La partihanno depositato rispettiv a memori a . [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti lamentano la “ Violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) ” per avere la Corte di Appello di L’Aquila disatteso il secondo motivo di appello alla stregua di una motivazione non corrispondente al con t enuto del motivo di gravame ; in particolare, la Corte d’appello non avrebbe risposto alla quaestio iurissollevata con la quale si chiedeva se lo sforamento del budget su base regionale, accertato ex postper gli anni 2005, 2006 e 2007 da parte della San. Stef.A.R., fosse riferito e in che misura, alla A.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti convenuta ovvero a tutte esei le Aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo . 1.1.Il motivo è infondato. Per consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di ultrapetizione di cui all'art. 112 c.p.c. quando il giudice provveda su una domanda mai formulata, senza ulteriori spiegazioni. Nel caso di specie, viceversa, sia il giudice di primo grado prima sia quello d'appello poi, hanno infatti provveduto su una domanda che essi hanno reputatoespressamente formulata, giungendo a tale conclusione dopo avere proceduto ad una interpretazione dell'atto di citazione e degli atti di gravame; questa Corte ha già affermato che il giudice che provveda su una domanda ritenuta correttamente formulata non incorre in un vizio di ultrapetizione; se, poi, erroneo fu il giudizio con cui ritenne ritualmente proposta la domanda su cui ha provveduto, quel giudice avrà commesso un errore di interpretazione o qualificazione degli atti, ma non un errore di ultrapetizione (Cass. Sez. 3 , 10/06/2020n. 11103; Cass. Sez. 3, 26/05/2021 n.14432). Pertanto, non sussiste la violazione del principio del chiesto e pronunciato,tenuto conto che la Corte d’appello ha risposto in modo sintetico, ma adeguato e coerente rispetto alla quaestio iuris sollevata dagli odierni ricorrenti in appello. Ebbene la Corte territoriale in proposito ha ritenuto che «L’assunto di parte appellante risulta privo di fondamento, in quanto i contratti stipulati con la struttura sanitaria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Abruzzo prevedono le verifiche della erogazione delle prestazioni nei limiti di tetto di spesa previsti C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi e le liquidazioni, disposte all’epoca dalla FIRA, su base regionale, con verifica unitaria e tetto di spesa complessivo delle prestazioni erogate per tutte le Asl della Regione. Pertanto, l’eccezione della Asl convenuta in primo grado di prestazioni e richieste extra budget risulta pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 2005, 2006 e 2007 (doc. da 25 a 28) secondo quanto indicato dal primo giudice»(pag. 8 della sentenza impugnata). 2.Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la “ Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 3 Cost. e 1366 c.c., nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c. Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 51, 53 e 55 l. 23 dicembre 1978 n. 833.Violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 4, 11, 28 e 38 legge regionale Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146, anche come modificata dalla legge regionale Abruzzo 26 aprile 2004 n. 15 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)”; in particolarei ricorrenti lamentano, nell’ipotesi in cui si ritenga che la Cor te d’a ppello abbia inteso affermare che la valutazione unitaria e su base regionale del tetto di spesa prevista nel contratto intervenuto tra la Struttura e la ASL Lanciano-Vasto-Chieti comporti che la Struttura non possa richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dei corrispettivi maturati negli anni 2005-2007 in quanto richiesta, di per sé stessa, extrabudget, come tale interpretazione si risolverebbe in una grave, manifesta illocigità ed irrazionalità,contraria al canone di cui all’art. 1366 c.c nonché in violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo la Corte territoriale pretermesso qualunque valutazione circa l’effettivo, puntuale contenuto del contratto ed in particolare degli artt. 2, 8 e 10 del contrattoalla cui stregua la verifica circa l’erogazione di prestazioni riabilitative entro il tetto di spesa doveva essere operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ponendosi in contrasto con il quadro normativo di riferimento( artt. 51, 53 e 55 l. n. 833/1978 e degli 4, 11, 28 e 38 l.r. Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146), secondo cui per le prestazioni extrabudgetoccorre accertare se ed in quale misura lo sforamento del budgetregionale sia riferibile ad una Asl piuttosto che ad un'altra. 3. C on il terzo motivo , denunciano la “ Violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2697 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)” tenuto conto C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi che laCorte d’appello aquilana, a fronte del difetto di prova, da parte dell’ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, del fatto che lo sforamento del budgetregionale (per gli anni 2005, 2006 e 2007) fosse in tutto o in parte riferibile alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti, piuttosto che ad altre ASL regionali, ha ritenuto che la «ripartizione di tale somma extra budgetrichiesta tra le diverse ASL abruzzesi (…) doveva comunque essere dimostrata da parte appellante relativamente alla ASL convenuta, risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla ASL»; 4. I motiv i , che per ragioni di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente ponendo questioni analoghe, son o in parte inammissibili e in parte infondati. 4.1.Sono inammissibili nella parte in cui parte ricorrente denuncia vizi di violazione di norme, sebbene in concreto deduca profili di fatto e tend a a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze is truttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 4.2. Sono infondati rispetto al vizio di illogica motivazione e dedotta inversione dell’onere della prova. In particolare, parte ricorrente denuncia l’insussistenza della prova che le prestazioni extra budget accertate da [OSCURATO:SOCIETA]. e documentate dalla ASL esponente (con i docc. da 25 a 28 del fasc. di parte convenuta) fossero effettivamente riconducibilia questa stessa ASL e non anche alle altre Aziende regionali e censura il punto della sentenza impugnata in cui sarebbe stato erroneamente ritenuto che la ripartizione di tale somma extra budgetdovesse essere «dimostrata da parte appellante relativamente alla ASL convenuta, C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi risolvendosi in un’eccezione all’eccezione a sua volta sollevata e dimostrata dalla ASL»(pag. 8 della motivazione). In proposito, parte ricorrente si duole soltanto di una delle due rationes decidendiespresse dalla Corte d’appello in ordine alla richiesta ripartizione di tale somma extra budget tra le diverse ASL abruzzesi, mostrando di non considerare la prima ragione della decisione e cioè, che tale questione era stata considerata dalla Corte d’appello innanzitutto come non rilevante «risultando comunque richieste somme per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa»(pag. 8 della motivazione). In definitiva la corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa Corte in tema di prestazioni extra budget, secondo cui ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite; pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Allo stesso tempo, questa Corte ha affermato che in tema di pretese creditorie della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, fa capo alla struttura medesima l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget, essendo per la P.A. l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria un vincolo ineludibile (v. Cass. Sez. 3, 06/07/2020, n. 13884). Pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente e sufficientemente dimostrata per le annualità 2005-2007 l’erogazione di prestazioni e richieste extra budget, oltre i limiti di tetto di spesa previsti, che, in ogni caso, rappresentavanoper la ASL un limite ineludibile . 5. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. C.C. 30.04.2024 r.g.n. 4659/2022 Pres. L. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.R. La Corte rigettail ricorso. Condanna i ricorrent i al pagamento , in solido, delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi e uro 21.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto p