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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13337/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale t [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; 71' udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-6/5.1 cod. pen. nonché del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 9x21 e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito premiale, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 8 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando loro, inoltre, le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;

2. la Corte di Appello di Napoli, decidendo sulle impugnazioni degli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Avino, cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ad anni 5 e mesi 4 di reclusione confermando invece quella inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali;

3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il D'Avino che il Picco lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di lege e vizio di motivazione: rileva che, con l'atto di appello, era stata sottoposta alla Corte territoriale la questione della identificazione del Picco come accompagnatore del D'Avino, evidenziando come dalle immagini non emergesse la "imponenza" della corporatura e come, nei diversi momenti, comparissero o scomparissero alcuni particolari (la maglietta bianca), o la confusione nelle immagini che non consentivano di riferirle ad una stessa persona identificata nel ricorrente; rileva che la Corte di Appello ha giudicato infondato il rilievo difensivo in quanto supportato dalla mera osservazione dei frames che, tuttavia, è proprio ciò che ha condotto alla condanna del ricorrente, in assenza di una perizia antropometrica; segnala, ancora, l'illogicità della spiegazione fornita dalla Corte sull'apparire e scomparire della maglietta, tenuto conto della ristrettezza dell'arco temporale in cui le immagini erano state riprese e dello svolgimento dell'azione; evidenzia, a tal proposito, come dalle stesse immagini richiamate dalla sentenza impugnata fosse impossibile che il soggetto ripreso alle 2.15,20 fosse il medesimo immortalato alle 2.15,40 con un foglio tra le mani che si assume usato per coprire la targa della moto; né, aggiunge, la rinuncia ai motivi di merito da parte del D'Avino poteva rappresentare un fattore concludente per la responsabilità del Picco; 3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto: segnala che la difesa, in via subordinata, aveva dedotto l'assenza di prova della volontà omicidiaria in considerazione, da un lato, del movente e, dall'altro, delle risultanze degli accertamenti balistici sulla collocazione dei punti di impatto dei proiettili esplosi dal D'Avino; quanto al primo profilo, avendo entrambe le sentenze di merito ritenuto di collegare l'episodio all'attentato per cui era stato condannato Iaselli, osserva che costui aveva avuto di mira il ferimento del Rossi, di modo che analogamente doveva concludersi per la azione condotta presso l'ospedale Pellegrini; aggiunge che in tal senso deponeva anche la indagine balistica sulla direzione dei colpi esplosi che non erano stati diretti verso organi vitali, tenendo altresì conto della rispettiva posizione dello sparatore e dei bersagli, che si trovavano su una scalinata; 3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 116 comma secondo cod. pen.: rileva il carattere inconferente e contraddittorio delle argomentazioni spese dal giudice di secondo grado per respingere la richiesta difensiva di riconoscimento della ipotesi del c.d.

"concorso anomalo"; segnala che la Corte ha dato rilievo allo spessore criminale del ricorrente ed alla sua sintonia con il complice ritenendo perciò che avesse aderito pienamente al progetto omicidiario del correo; sottolinea, invece, la irrilevanza dei precedenti penali del ricorrente la cui conoscenza delle dinamiche criminali avrebbe semmai dovuto indurre a ritenere che egli si fosse prefigurata un'azione di ritorsione di analoga natura rispetto a quella dello Iaselli; 3.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha confermato la aggravante sulla scorta di considerazioni evocanti il profilo della agevolazione di consorterie mafiose piuttosto che, come contestato, modalità tipicamente tali; segnala come non potessero ritenersi sintomatiche di una modalità mafiosa né il riferimento ad un "regolamento di conti", tipico anche della criminalità "comune" come, anche, il reperimento dell'arma; 3.1.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 61 comma primo n. 2 cod. pen.: rileva che la struttura del reato continuato finisce per essere analoga, dal punto di vista soggettivo, alla situazione psicologica evocata dalla aggravante teleologica, analoga essendo la rappresentazione preventiva di entrambi i fatti di reato; 3.1.6 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62- bis cod. pen.: rileva che la esclusione delle attenuanti generiche avrebbe dovuto scontare la considerazione non già della gravità del fatto ma del reale apporto fornito dall'odierno ricorrente non essendo invece consentito valorizzare il silenzio e la negazione di ogni responsabilità; 3.1.7 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.132 e 133 cod. pen.: segnala la mancanza sostanziale di motivazione in ordine agli indicatori ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia quanto alla individuazione della pena base che all'aumento per la continuazione, essendo stato omesso ogni richiamo ai criteri di calcolo utilizzati finendo per addivenire ad un trattamento sanzionatorio evidentemente disomogeneo tra i due imputati tenuto conto del diverso ruolo tenuto nella vicenda; 3.2 [OSCURATO:PERSONA]Avino, con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 56, 575 cod. pen., 2, 4 e 7

I. 865 del 1967: rileva la illegittimità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto congruo un aumento per la continuazione nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione facendo riferimento al contesto ed alla rapidità di recupero di un'arma da fuoco, ovvero ad una condotta priva di autonomo disvalore ove slegata dal fatto onnicidiario cui unicamente doveva essere collegato il giudizio di disvalore della condotta tipica; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.133 cod. pen., 546 e 599 cod. pen.: segnala il carattere apparente della motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto congrua la pena di otto anni determinata dal primo giudice pur non attestatasi al minimo edittale; rileva che trattasi di motivazione anche graficamente mancante non potendo nemmeno valorizzarsi il rinvio alla sentenza di primo grado a sua volta priva di argomentazioni sul punto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi del giudizio di merito, del delitto di tentato omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e del delitto detenzione e porto illegale di arma da fuoco, in quanto, pochi minuti dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di tale [OSCURATO:PERSONA] (capi A) e B) della rubrica), agendo travisati e dopo aver eliminato la targa posteriore del motoveicolo, erano giunti pressi l'ospedale Pellegrini di Napoli dove era stato trasportato il Rossi a bordo di un'auto condotta da tale [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva prestato soccorso, insieme a tali Ioio, Saltalamacchia, Marrazzo, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e, mentre il Picco era rimasto a bordo della moto, il D'Avino aveva fatto irruzione all'interno del nosocomio esplodendo diversi colpi di arma da fuoco (con una pistola di calibro 9x21) all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone ponendo così in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di costoro.1.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Avino, presente personalmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, anche, tramite il difensore, a tal fine munito di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame articolati sul merito insistendo soltanto sulle questioni articolate in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che sulla entità degli aumenti operati dal primo giudice a titolo di continuazione.

Rinviando a quanto si dirà per il ricorso del Picco, per quanto concerne la questione relativa alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata, e ritenuta dal giudice di primo grado, sotto il profilo delle "modalità", va detto che la sentenza della Corte di appello, pur in maniera sintetica, ha tuttavia motivato in termini esaustivi e coerenti con la natura e l'oggetto delle doglianze difensive mosse in punto di trattamento sanzionatorio.

A tal proposito, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta processuale del D'Avino fosse meritevole di apprezzamento positivo soltanto attraverso il riconoscimento, al ricorrente, delle circostanze attenuanti generiche applicate, peraltro, nella loro massima estensione sulla pena di anni 8 di reclusione che, peraltro, risulta abbondantemente al di sotto della media edittale per il delitto di tentato omicidio (non essendo stata, peraltro, oggetto di alcun rilievo l'entità della riduzione per il tentativo).

È consolidato, peraltro, il principio per cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, come è stato opportunamente chiarito, deve essere calcolata non già dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01).

Siffatto criterio, come è noto, è stato mutuato dalle SS.UU. con riguardo alla "graduazione" dell'onere motivazionale relativamente agli aumenti per la continuazione (cfr. Sez.

U - , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in cui si è chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite precisandosi, tuttavia, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).

Tanto premesso, e tornando al caso di specie, va rilevato, per un verso, che l'aumento operato per i reati "satellite" era stato, in primo grado, pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ma che, per altro verso, ed in grado di appello, è stato di fatto annullato, se è vero, come si è detto sopra, che i giudici di secondo grado hanno inteso "premiare" la condotta processuale del D'Avino con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima, di un terzo di riduzione, da calcolarsi sulla pena stabilita - e mantenuta - per il delitto di tentato omicidio, pari ad anni 8 di reclusione ed essendo perciò pervenuti, per l'appunto, a quella di anni 5 e mesi 4 inflitta in secondo grado.

2. Il ricorso del Picco 2.1 n primo motivo del ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo vizi di motivazione, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione.

Non è allora inutile inoltre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01).

Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Al giudice di legittimità è dunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti).

D'altra parte, è appena il caso di ricordare, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Tanto premesso, la Corte di appello ha ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] immediatamente dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei primi due capi di imputazione; i giudici di merito hanno fatto leva essenzialmente sull'esame delle immagini registrate dalle videocamere installate sia presso l'ospedale Pellegrini che nelle strade e nei vicoli adiacenti la zona della Pignasecca oltre che sulle testimonianze acquisite che avevano consentono di "colmare" i momenti non ripresi.

I rilievi difensivi proposti con l'atto di appello nell'interesse del Picco erano quelli che, come pure si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, erano stati già affrontati dal GUP.

Pacifico, perché oggetto di sostanziale confessione, che il D'Avino, subito dopo l'attentato al Rossi, si era recato presso l'ospedale Pellegrini ove costui era stato trasportato dopo essere stato colpito mentre era in compagnia proprio dello stesso D'Avino; ha fatto presente le immagini registrate alle 2.16,43, 21.16,44, 2.16,48, 2.16,51, 2.16,53, mostravano [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato il Rossi in ospedale, e - al sopraggiungere del ricorrente che aveva iniziato ad esplodere colpi di arma da fuoco - fuggire su per le scale dell'ospedale seguito dal D'Avino che lo seguiva continuando a sparare ad altezza d'uomo per poi allontanarsi alle successive 2.16,54.

La ricostruzione operata nelle due sentenze di merito è stata nel senso che l'esame dei frames era univoco nell'identificare il Picco come il conducente del motociclo a bordo del quale lo sparatore, definitivamente identificato nel D'Avino, era giunto sul posto: ed infatti, alle 2.12,43 era stato possibile notare il D'Avino a bordo della moto tg.

DZ29606, su cui era arrivato in compagnia del Rossi in [OSCURATO:PERSONA], dove era stato raggiunto da altre persone e, tra queste, da [OSCURATO:PERSONA], uscito dal civico n. 10 di [OSCURATO:PERSONA] e, alle 2.15,20, fare ingresso in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, era stato riconosciuto dalla PG e già notato alle 2.13,25, a volto scoperto, con indosso pantaloni e giacca scuri e maglietta bianca; era stato visto raggiungere una moto ferma dietro una [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], verso cui si era diretto anche il D'Avino già travisato, mentre il Picco cercava di utilizzare un foglio di carta per coprire la targa del motociclo passandolo poi a D'Avino che a sua volta non vi era riuscito ed a quel punto aveva cercato di scardinare la targa e poi era salito a bordo della moto condotta da Picco (ore 2.16,08).

Sempre secondo la concorde ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, alle ore 2.19,52 - 53 e 54, qualche minuto dopo l'esplosione dei colpi in ospedale, il filmato estratto dagli operanti mostrava il D'Avino che si svestiva, consegnava gli abiti a tale Grammatica e la pistola ad [OSCURATO:PERSONA]; e, alle 2.20,00, altre immagini mostravano il Picco ed il D'Avino tornare a [OSCURATO:PERSONA] provenendo da [OSCURATO:PERSONA].Alle 2.19,58, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il Picco era stato immortalato giungere dalla stessa direzione del D'Avino, con in capo ancora un berretto con visiera, giubbino scuro e maglietta bianca che vi fuoriusciva, mentre alle ore 2.23,00 si vedeva liberarsi del cappellino potendo perciò essere direttamente identificato.

La difesa aveva già nei due gradi di merito insistito sulla mancata coincidenza tra i dati fisiognomici del Picco rispetto a quelli del soggetto più volte immortalato, ma la Corte di appello ha affermato di aver potuto confrontare le immagini dei giorni precedenti ritraenti il ricorrente con quelle relative all'agguato e, per altro verso, ha rilevato che "assume peso decisivo il giudizio rassicurante della PG operante che, con argomentazione insuperabile sul piano tecnico, offre riscontro indiscutibile alla interpretazione suindicata".

I giudici del gravame di merito non hanno eluso i rilievi difensivi sulle difformità di struttura e fattezze fisiche sostenendo trattarsi di osservazioni generiche e che la difesa non aveva offerto elementi ed indicazioni precise non essendo riuscita ad insinuare il dubbio sulla corretta individuazione del complice del D'Avino che, alla diretta osservazione delle immagini, ha invece ritenuto affidabile e corretta.

Analogamente, la Corte ha risposto in termini congrui sulla maglietta bianca che, secondo la difesa, talvolta "appare" e talvolta "scompare": ha osservato che nelle diverse immagini, il soggetto è ritratto in posizioni differenti e che, tuttavia, nella immagine delle 2.23 il Picco è chiaramente posizionato sul posto (con la maglietta di colore bianco) e certamente coinvolto nella azione punitiva.

In definitiva, la ricostruzione operata dalla Corte di appello è puntuale, esauriente e priva di fratture logiche laddove, invece, il ricorso si risolve nella formulazione di rilievi ed osservazioni già compiutamente ed esaustivamente esaminate nei due giudizi di merito e che, perciò, non è consentito riproporre in questa sede. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto e, in particolare, sul difetto di prova della volontà onnicidiaria.

In definitiva, quindi, sub specie di violazione di legge la difesa denunzia, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la censura finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno concordemente riscontrato tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Detto questo, va rilevato che la Corte di appello, con argomentazione "in fatto", ha specificamente dato conto degli elementi determinanti per ritenere integrata la fattispecie del tentato omicidio: ha segnalato, infatti, che i filmati tratti delle registrazioni delle videocamere situate all'interno del [OSCURATO:PERSONA] dell'ospedale mostravamo il D'Avino impugnare la pistola, puntarla contro [OSCURATO:PERSONA] e sparare ad altezza d'uomo, inseguirlo e continuare a sparare sulla folla; ha inoltre fatto presente che dai rilievi tecnico-balistici era risultato che il D'Avino aveva esploso quattro copli e, soprattutto, aveva sollevato il braccio armato man mano che lo Ioio era salito lungo la scala.

In definitiva, dunque, i giudici napoletani hanno congruamente motivato circa la coerenza dei dati oggettivi restituiti dagli elementi di prova generica, con il ricorrere di un vero e proprio intento omicidiario che aveva animato il D'Avino, tanto da indurlo non soltanto ad esplodere più colpi di pistola ma, anche, a "seguire" il suo obiettivo man mano che questo si allontanava e saliva lungo le scale interne dell'ospedale; altrettanto corretta e logicamente lineare è la considerazione secondo cui, seppure la fuga dello Ioio aveva comportato il graduale allontanamento del bersaglio, il momento significativo e rilevante, ai fini della diagnosi sul ricorrere di un effettivo intento omicidiario, era quello dell'inizio dell'azione e non già quello del progressivo allontanamento del bersaglio dell'attentatore. 2.3 Incensurabile, in questa sede, è anche la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso la sollecitazione difensiva di ritenere, nel caso in esame, e per il Picco, l'ipotesi del concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen.: i giudici partenopei hanno congruamente valorizzato il dato restituito dalla sequenza delle immagini e rappresentato dalla immediata sintonia dimostrata nella reazione dei due all'attentato subito dal Rossi, e quello della consapevolezza che sul posto sarebbero state presenti numerose persone tra parenti ed accompagnatori del ferito e personale sanitario.Ha sottolineato come il Picco avesse accompagnato il D'Avino armato di pistola sicché, anche supponendo che egli fosse convinto della intenzione meramente intimidatoria dell'azione che avesse in animo di porre in essere il suo complice, non poteva non essersi rappresentato il rischio di un evento diverso e più grave tenuto conto del contesto in cui l'azione era destinata a realizzarsi, coincidente con l'atrio di un pronto soccorso di un ospedale con la presenza di numerose persone.

Il dato della disponibilità di un'arma destinata ad essere utilizzata anche per finalità meramente minatorie, è stato correttamente ritenuto decisivo al fine di escludere ogni praticabilità della ipotesi di un "concorso anomalo" e, in tal senso, la decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175 - 01, secondo cui la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima; conf., Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 246914 - 01; Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, Moscato, Rv. 244808 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 36135 del 26/05/2011 Ud. (dep. 05/10/2011 ) Rv. 250936 01).

Il ricorso si sofferma, invece, sulla ritenuta irrilevanza dei precedenti penali del Picco e dei suoi rapporti con esponenti di elevato spessore criminale, pure evocati dalla Corte di appello ma, nell'economia della motivazione, certamente secondari ed accessori. 2.4 Complessivamente infondato, ancora, è il quarto motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge in ordine alla conferma dell'aggravante "mafiosa" che sarebbe intervenuta, da parte della Corte di appello, sulla scorta di considerazioni più coerenti con il profilo della agevolazione di consorterie mafiose piuttosto che, come contestato, con quello, invece contestato, delle modalità tipicamente mafiose.

Il rilievo non è del tutto peregrino, dal momento che la Corte di appello, nel replicare all'omologo motivo di censura articolato nei confronti della sentenza di primo grado, ha tuttavia confermato la aggravante evocando la esistenza di contrasti legati alla rivalità tra vari gruppi criminali impegnati nella attività di spaccio degli stupefacenti nei quartieri Spagnoli e, in tal modo, rinviando ad un profilo di agevolazione più che di "modalità" mafiose.Più perspicua è invece la motivazione della sentenza di primo grado (cfr., pagg. 24-33 della sentenza del GUP) che aveva affrontato le questioni sollevate dalle difese in termini identici a quanto replicato in questa sede: anche in quella sede, invero, era stato tratteggiato un quadro di rapporti tra gruppi interessati al controllo dello spaccio di stupefacenti ma, in ultima analisi, ciò che era stato correttamente valorizzato, sotto il profilo del "metodo mafioso", era stato il clima di assoluta omertà e reticenza in cui era maturato l'episodio (cfr., pag. 25 della sentenza di primo grado); a fianco del suddetto clima di reticenza sperimentato dagli stessi investigatori, i giudici di merito hanno inoltre valorizzato il carattere "emblematico" della reazione, indubbiamente spropositata ed eclatante, posta in essere dal D'Avino e dal Picco che non avevano avuto alcuna remora a porre in essere un'azione di fuoco pur in presenza di un presidio armata dando luogo ad una azione che, per le modalità particolarmente eclatanti e "simboliche", era per ciò stesso evocativa dell'esistenza di una organizzazione pronta a reagire anche con l'uso di armi ed in termini particolarmente violenti.

Si è già ribadito come sia assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, Vicidomini; Sez. 5, n. 21530 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada).

La circostanza aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 16053 del 25.23.2015, Campanella; Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, Giampà; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise).

In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. 2.5 Il quinto motivo del ricorso denunzia violazione di legge sulla compatibilità tra l'aggravante "teleologica" e la pur riconosciuta continuazione tra le diverse violazioni di legge: il motivo è infondato avendo la Corte congruamente replicato alle, per il vero, generiche e solo astratte considerazioni svolte dalla difesa con l'atto di appello (cfr., ivi, pagg. 33 e 34), in termini coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (cfr., tara le tante, Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, Musso, Rv. 273117 - 01; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253901 - 01; Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427 - 01). 2.6 Generico è, ancora, il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte di appello ha congruamente ribadito alla luce non soltanto della personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali ma, anche, della oggettiva gravità delle condotte in esame.

Quanto alla condotta processuale dell'imputato, su cui pure ha insistito la difesa, si è ben chiarito che, se da un lato l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la scelta (legittima di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; d'altro lato altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01).2.7 Altrettanto generico è il motivo articolato sull'entità della pena che, come si è accennato trattando del ricorso del D'Avino, è stata fissata in termini sicuramente inferiori alla media editta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 24.6.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale t [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi; 71' udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP presso il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-6/5.1 cod. pen. nonché del reato di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 9x21 e, con la continuazione tra le diverse violazioni di legge e la finale riduzione per la scelta del rito premiale, li aveva condannati alla pena complessiva di anni 8 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando loro, inoltre, le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale; 2. la Corte di Appello di Napoli, decidendo sulle impugnazioni degli odierni ricorrenti, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]Avino, cui ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ad anni 5 e mesi 4 di reclusione confermando invece quella inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese processuali; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il D'Avino che il Picco lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di lege e vizio di motivazione: rileva che, con l'atto di appello, era stata sottoposta alla Corte territoriale la questione della identificazione del Picco come accompagnatore del D'Avino, evidenziando come dalle immagini non emergesse la "imponenza" della corporatura e come, nei diversi momenti, comparissero o scomparissero alcuni particolari (la maglietta bianca), o la confusione nelle immagini che non consentivano di riferirle ad una stessa persona identificata nel ricorrente; rileva che la Corte di Appello ha giudicato infondato il rilievo difensivo in quanto supportato dalla mera osservazione dei frames che, tuttavia, è proprio ciò che ha condotto alla condanna del ricorrente, in assenza di una perizia antropometrica; segnala, ancora, l'illogicità della spiegazione fornita dalla Corte sull'apparire e scomparire della maglietta, tenuto conto della ristrettezza dell'arco temporale in cui le immagini erano state riprese e dello svolgimento dell'azione; evidenzia, a tal proposito, come dalle stesse immagini richiamate dalla sentenza impugnata fosse impossibile che il soggetto ripreso alle 2.15,20 fosse il medesimo immortalato alle 2.15,40 con un foglio tra le mani che si assume usato per coprire la targa della moto; né, aggiunge, la rinuncia ai motivi di merito da parte del D'Avino poteva rappresentare un fattore concludente per la responsabilità del Picco; 3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto: segnala che la difesa, in via subordinata, aveva dedotto l'assenza di prova della volontà omicidiaria in considerazione, da un lato, del movente e, dall'altro, delle risultanze degli accertamenti balistici sulla collocazione dei punti di impatto dei proiettili esplosi dal D'Avino; quanto al primo profilo, avendo entrambe le sentenze di merito ritenuto di collegare l'episodio all'attentato per cui era stato condannato Iaselli, osserva che costui aveva avuto di mira il ferimento del Rossi, di modo che analogamente doveva concludersi per la azione condotta presso l'ospedale Pellegrini; aggiunge che in tal senso deponeva anche la indagine balistica sulla direzione dei colpi esplosi che non erano stati diretti verso organi vitali, tenendo altresì conto della rispettiva posizione dello sparatore e dei bersagli, che si trovavano su una scalinata; 3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 116 comma secondo cod. pen.: rileva il carattere inconferente e contraddittorio delle argomentazioni spese dal giudice di secondo grado per respingere la richiesta difensiva di riconoscimento della ipotesi del c.d. "concorso anomalo"; segnala che la Corte ha dato rilievo allo spessore criminale del ricorrente ed alla sua sintonia con il complice ritenendo perciò che avesse aderito pienamente al progetto omicidiario del correo; sottolinea, invece, la irrilevanza dei precedenti penali del ricorrente la cui conoscenza delle dinamiche criminali avrebbe semmai dovuto indurre a ritenere che egli si fosse prefigurata un'azione di ritorsione di analoga natura rispetto a quella dello Iaselli; 3.1.4 violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che la Corte di Appello ha confermato la aggravante sulla scorta di considerazioni evocanti il profilo della agevolazione di consorterie mafiose piuttosto che, come contestato, modalità tipicamente tali; segnala come non potessero ritenersi sintomatiche di una modalità mafiosa né il riferimento ad un "regolamento di conti", tipico anche della criminalità "comune" come, anche, il reperimento dell'arma; 3.1.5 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 61 comma primo n. 2 cod. pen.: rileva che la struttura del reato continuato finisce per essere analoga, dal punto di vista soggettivo, alla situazione psicologica evocata dalla aggravante teleologica, analoga essendo la rappresentazione preventiva di entrambi i fatti di reato; 3.1.6 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62- bis cod. pen.: rileva che la esclusione delle attenuanti generiche avrebbe dovuto scontare la considerazione non già della gravità del fatto ma del reale apporto fornito dall'odierno ricorrente non essendo invece consentito valorizzare il silenzio e la negazione di ogni responsabilità; 3.1.7 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.132 e 133 cod. pen.: segnala la mancanza sostanziale di motivazione in ordine agli indicatori ed ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. sia quanto alla individuazione della pena base che all'aumento per la continuazione, essendo stato omesso ogni richiamo ai criteri di calcolo utilizzati finendo per addivenire ad un trattamento sanzionatorio evidentemente disomogeneo tra i due imputati tenuto conto del diverso ruolo tenuto nella vicenda; 3.2 [OSCURATO:PERSONA]Avino, con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen., 56, 575 cod. pen., 2, 4 e 7 I. 865 del 1967: rileva la illegittimità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto congruo un aumento per la continuazione nella misura di anni 2 e mesi 4 di reclusione facendo riferimento al contesto ed alla rapidità di recupero di un'arma da fuoco, ovvero ad una condotta priva di autonomo disvalore ove slegata dal fatto onnicidiario cui unicamente doveva essere collegato il giudizio di disvalore della condotta tipica; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt.133 cod. pen., 546 e 599 cod. pen.: segnala il carattere apparente della motivazione con cui la sentenza impugnata ha ritenuto congrua la pena di otto anni determinata dal primo giudice pur non attestatasi al minimo edittale; rileva che trattasi di motivazione anche graficamente mancante non potendo nemmeno valorizzarsi il rinvio alla sentenza di primo grado a sua volta priva di argomentazioni sul punto. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. [OSCURATO:PERSONA]Avino e [OSCURATO:PERSONA] erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi del giudizio di merito, del delitto di tentato omicidio aggravato anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., e del delitto detenzione e porto illegale di arma da fuoco, in quanto, pochi minuti dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di tale [OSCURATO:PERSONA] (capi A) e B) della rubrica), agendo travisati e dopo aver eliminato la targa posteriore del motoveicolo, erano giunti pressi l'ospedale Pellegrini di Napoli dove era stato trasportato il Rossi a bordo di un'auto condotta da tale [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva prestato soccorso, insieme a tali Ioio, Saltalamacchia, Marrazzo, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, e, mentre il Picco era rimasto a bordo della moto, il D'Avino aveva fatto irruzione all'interno del nosocomio esplodendo diversi colpi di arma da fuoco (con una pistola di calibro 9x21) all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e di altre persone ponendo così in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di costoro.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Avino, presente personalmente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, anche, tramite il difensore, a tal fine munito di procura speciale, aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame articolati sul merito insistendo soltanto sulle questioni articolate in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che sulla entità degli aumenti operati dal primo giudice a titolo di continuazione. Rinviando a quanto si dirà per il ricorso del Picco, per quanto concerne la questione relativa alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. contestata, e ritenuta dal giudice di primo grado, sotto il profilo delle "modalità", va detto che la sentenza della Corte di appello, pur in maniera sintetica, ha tuttavia motivato in termini esaustivi e coerenti con la natura e l'oggetto delle doglianze difensive mosse in punto di trattamento sanzionatorio. A tal proposito, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta processuale del D'Avino fosse meritevole di apprezzamento positivo soltanto attraverso il riconoscimento, al ricorrente, delle circostanze attenuanti generiche applicate, peraltro, nella loro massima estensione sulla pena di anni 8 di reclusione che, peraltro, risulta abbondantemente al di sotto della media edittale per il delitto di tentato omicidio (non essendo stata, peraltro, oggetto di alcun rilievo l'entità della riduzione per il tentativo). È consolidato, peraltro, il principio per cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che, come è stato opportunamente chiarito, deve essere calcolata non già dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 3 - , n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). Siffatto criterio, come è noto, è stato mutuato dalle SS.UU. con riguardo alla "graduazione" dell'onere motivazionale relativamente agli aumenti per la continuazione (cfr. Sez. U - , n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, in cui si è chiarito che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite precisandosi, tuttavia, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). Tanto premesso, e tornando al caso di specie, va rilevato, per un verso, che l'aumento operato per i reati "satellite" era stato, in primo grado, pari ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ma che, per altro verso, ed in grado di appello, è stato di fatto annullato, se è vero, come si è detto sopra, che i giudici di secondo grado hanno inteso "premiare" la condotta processuale del D'Avino con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima, di un terzo di riduzione, da calcolarsi sulla pena stabilita - e mantenuta - per il delitto di tentato omicidio, pari ad anni 8 di reclusione ed essendo perciò pervenuti, per l'appunto, a quella di anni 5 e mesi 4 inflitta in secondo grado. 2. Il ricorso del Picco 2.1 n primo motivo del ricorso articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], pur deducendo vizi di motivazione, contesta in realtà l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato finendo per sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione. Non è allora inutile inoltre ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 - 01). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Al giudice di legittimità è dunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). D'altra parte, è appena il caso di ricordare, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tanto premesso, la Corte di appello ha ricostruito l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] immediatamente dopo il ferimento di [OSCURATO:PERSONA] ad opera di [OSCURATO:PERSONA], oggetto dei primi due capi di imputazione; i giudici di merito hanno fatto leva essenzialmente sull'esame delle immagini registrate dalle videocamere installate sia presso l'ospedale Pellegrini che nelle strade e nei vicoli adiacenti la zona della Pignasecca oltre che sulle testimonianze acquisite che avevano consentono di "colmare" i momenti non ripresi. I rilievi difensivi proposti con l'atto di appello nell'interesse del Picco erano quelli che, come pure si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, erano stati già affrontati dal GUP. Pacifico, perché oggetto di sostanziale confessione, che il D'Avino, subito dopo l'attentato al Rossi, si era recato presso l'ospedale Pellegrini ove costui era stato trasportato dopo essere stato colpito mentre era in compagnia proprio dello stesso D'Avino; ha fatto presente le immagini registrate alle 2.16,43, 21.16,44, 2.16,48, 2.16,51, 2.16,53, mostravano [OSCURATO:PERSONA], che aveva accompagnato il Rossi in ospedale, e - al sopraggiungere del ricorrente che aveva iniziato ad esplodere colpi di arma da fuoco - fuggire su per le scale dell'ospedale seguito dal D'Avino che lo seguiva continuando a sparare ad altezza d'uomo per poi allontanarsi alle successive 2.16,54. La ricostruzione operata nelle due sentenze di merito è stata nel senso che l'esame dei frames era univoco nell'identificare il Picco come il conducente del motociclo a bordo del quale lo sparatore, definitivamente identificato nel D'Avino, era giunto sul posto: ed infatti, alle 2.12,43 era stato possibile notare il D'Avino a bordo della moto tg. DZ29606, su cui era arrivato in compagnia del Rossi in [OSCURATO:PERSONA], dove era stato raggiunto da altre persone e, tra queste, da [OSCURATO:PERSONA], uscito dal civico n. 10 di [OSCURATO:PERSONA] e, alle 2.15,20, fare ingresso in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, era stato riconosciuto dalla PG e già notato alle 2.13,25, a volto scoperto, con indosso pantaloni e giacca scuri e maglietta bianca; era stato visto raggiungere una moto ferma dietro una [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], verso cui si era diretto anche il D'Avino già travisato, mentre il Picco cercava di utilizzare un foglio di carta per coprire la targa del motociclo passandolo poi a D'Avino che a sua volta non vi era riuscito ed a quel punto aveva cercato di scardinare la targa e poi era salito a bordo della moto condotta da Picco (ore 2.16,08). Sempre secondo la concorde ricostruzione restituita dalle due sentenze di merito, alle ore 2.19,52 - 53 e 54, qualche minuto dopo l'esplosione dei colpi in ospedale, il filmato estratto dagli operanti mostrava il D'Avino che si svestiva, consegnava gli abiti a tale Grammatica e la pistola ad [OSCURATO:PERSONA]; e, alle 2.20,00, altre immagini mostravano il Picco ed il D'Avino tornare a [OSCURATO:PERSONA] provenendo da [OSCURATO:PERSONA].Alle 2.19,58, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il Picco era stato immortalato giungere dalla stessa direzione del D'Avino, con in capo ancora un berretto con visiera, giubbino scuro e maglietta bianca che vi fuoriusciva, mentre alle ore 2.23,00 si vedeva liberarsi del cappellino potendo perciò essere direttamente identificato. La difesa aveva già nei due gradi di merito insistito sulla mancata coincidenza tra i dati fisiognomici del Picco rispetto a quelli del soggetto più volte immortalato, ma la Corte di appello ha affermato di aver potuto confrontare le immagini dei giorni precedenti ritraenti il ricorrente con quelle relative all'agguato e, per altro verso, ha rilevato che "assume peso decisivo il giudizio rassicurante della PG operante che, con argomentazione insuperabile sul piano tecnico, offre riscontro indiscutibile alla interpretazione suindicata". I giudici del gravame di merito non hanno eluso i rilievi difensivi sulle difformità di struttura e fattezze fisiche sostenendo trattarsi di osservazioni generiche e che la difesa non aveva offerto elementi ed indicazioni precise non essendo riuscita ad insinuare il dubbio sulla corretta individuazione del complice del D'Avino che, alla diretta osservazione delle immagini, ha invece ritenuto affidabile e corretta. Analogamente, la Corte ha risposto in termini congrui sulla maglietta bianca che, secondo la difesa, talvolta "appare" e talvolta "scompare": ha osservato che nelle diverse immagini, il soggetto è ritratto in posizioni differenti e che, tuttavia, nella immagine delle 2.23 il Picco è chiaramente posizionato sul posto (con la maglietta di colore bianco) e certamente coinvolto nella azione punitiva. In definitiva, la ricostruzione operata dalla Corte di appello è puntuale, esauriente e priva di fratture logiche laddove, invece, il ricorso si risolve nella formulazione di rilievi ed osservazioni già compiutamente ed esaustivamente esaminate nei due giudizi di merito e che, perciò, non è consentito riproporre in questa sede. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto e, in particolare, sul difetto di prova della volontà onnicidiaria. In definitiva, quindi, sub specie di violazione di legge la difesa denunzia, in realtà, la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; ma, in tal modo, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la censura finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, hanno concordemente riscontrato tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Detto questo, va rilevato che la Corte di appello, con argomentazione "in fatto", ha specificamente dato conto degli elementi determinanti per ritenere integrata la fattispecie del tentato omicidio: ha segnalato, infatti, che i filmati tratti delle registrazioni delle videocamere situate all'interno del [OSCURATO:PERSONA] dell'ospedale mostravamo il D'Avino impugnare la pistola, puntarla contro [OSCURATO:PERSONA] e sparare ad altezza d'uomo, inseguirlo e continuare a sparare sulla folla; ha inoltre fatto presente che dai rilievi tecnico-balistici era risultato che il D'Avino aveva esploso quattro copli e, soprattutto, aveva sollevato il braccio armato man mano che lo Ioio era salito lungo la scala. In definitiva, dunque, i giudici napoletani hanno congruamente motivato circa la coerenza dei dati oggettivi restituiti dagli elementi di prova generica, con il ricorrere di un vero e proprio intento omicidiario che aveva animato il D'Avino, tanto da indurlo non soltanto ad esplodere più colpi di pistola ma, anche, a "seguire" il suo obiettivo man mano che questo si allontanava e saliva lungo le scale interne dell'ospedale; altrettanto corretta e logicamente lineare è la considerazione secondo cui, seppure la fuga dello Ioio aveva comportato il graduale allontanamento del bersaglio, il momento significativo e rilevante, ai fini della diagnosi sul ricorrere di un effettivo intento omicidiario, era quello dell'inizio dell'azione e non già quello del progressivo allontanamento del bersaglio dell'attentatore. 2.3 Incensurabile, in questa sede, è anche la motivazione con cui la Corte di appello ha disatteso la sollecitazione difensiva di ritenere, nel caso in esame, e per il Picco, l'ipotesi del concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen.: i giudici partenopei hanno congruamente valorizzato il dato restituito dalla sequenza delle immagini e rappresentato dalla immediata sintonia dimostrata nella reazione dei due all'attentato subito dal Rossi, e quello della consapevolezza che sul posto sarebbero state presenti numerose persone tra parenti ed accompagnatori del ferito e personale sanitario.Ha sottolineato come il Picco avesse accompagnato il D'Avino armato di pistola sicché, anche supponendo che egli fosse convinto della intenzione meramente intimidatoria dell'azione che avesse in animo di porre in essere il suo complice, non poteva non essersi rappresentato il rischio di un evento diverso e più grave tenuto conto del contesto in cui l'azione era destinata a realizzarsi, coincidente con l'atrio di un pronto soccorso di un ospedale con la presenza di numerose persone. Il dato della disponibilità di un'arma destinata ad essere utilizzata anche per finalità meramente minatorie, è stato correttamente ritenuto decisivo al fine di escludere ogni praticabilità della ipotesi di un "concorso anomalo" e, in tal senso, la decisione è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad esempio, Sez. 1 - , n. 12750 del 27/02/2019, Tarantino, Rv. 276175 - 01, secondo cui la partecipazione all'accordo per commettere una rapina utilizzando un'arma comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario, e non anomalo, anche per il tentativo di omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che abbia materialmente colpito la vittima; conf., Sez. 6, n. 18489 del 13/01/2010, Rubino, Rv. 246914 - 01; Sez. 2, n. 20885 del 13/05/2009, Moscato, Rv. 244808 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 36135 del 26/05/2011 Ud. (dep. 05/10/2011 ) Rv. 250936 01). Il ricorso si sofferma, invece, sulla ritenuta irrilevanza dei precedenti penali del Picco e dei suoi rapporti con esponenti di elevato spessore criminale, pure evocati dalla Corte di appello ma, nell'economia della motivazione, certamente secondari ed accessori. 2.4 Complessivamente infondato, ancora, è il quarto motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge in ordine alla conferma dell'aggravante "mafiosa" che sarebbe intervenuta, da parte della Corte di appello, sulla scorta di considerazioni più coerenti con il profilo della agevolazione di consorterie mafiose piuttosto che, come contestato, con quello, invece contestato, delle modalità tipicamente mafiose. Il rilievo non è del tutto peregrino, dal momento che la Corte di appello, nel replicare all'omologo motivo di censura articolato nei confronti della sentenza di primo grado, ha tuttavia confermato la aggravante evocando la esistenza di contrasti legati alla rivalità tra vari gruppi criminali impegnati nella attività di spaccio degli stupefacenti nei quartieri Spagnoli e, in tal modo, rinviando ad un profilo di agevolazione più che di "modalità" mafiose.Più perspicua è invece la motivazione della sentenza di primo grado (cfr., pagg. 24-33 della sentenza del GUP) che aveva affrontato le questioni sollevate dalle difese in termini identici a quanto replicato in questa sede: anche in quella sede, invero, era stato tratteggiato un quadro di rapporti tra gruppi interessati al controllo dello spaccio di stupefacenti ma, in ultima analisi, ciò che era stato correttamente valorizzato, sotto il profilo del "metodo mafioso", era stato il clima di assoluta omertà e reticenza in cui era maturato l'episodio (cfr., pag. 25 della sentenza di primo grado); a fianco del suddetto clima di reticenza sperimentato dagli stessi investigatori, i giudici di merito hanno inoltre valorizzato il carattere "emblematico" della reazione, indubbiamente spropositata ed eclatante, posta in essere dal D'Avino e dal Picco che non avevano avuto alcuna remora a porre in essere un'azione di fuoco pur in presenza di un presidio armata dando luogo ad una azione che, per le modalità particolarmente eclatanti e "simboliche", era per ciò stesso evocativa dell'esistenza di una organizzazione pronta a reagire anche con l'uso di armi ed in termini particolarmente violenti. Si è già ribadito come sia assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all'art. 416-bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 6, n. 41772 del 13.6.2017, Vicidomini; Sez. 5, n. 21530 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Spada). La circostanza aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 5.6.2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 16053 del 25.23.2015, Campanella; Sez. 1, n. 5881 del 4.11.2011, Giampà; Sez. 2, n. 322 del 2.10.2013, Ferrise). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice promanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma, ben diversamente, che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. 2.5 Il quinto motivo del ricorso denunzia violazione di legge sulla compatibilità tra l'aggravante "teleologica" e la pur riconosciuta continuazione tra le diverse violazioni di legge: il motivo è infondato avendo la Corte congruamente replicato alle, per il vero, generiche e solo astratte considerazioni svolte dalla difesa con l'atto di appello (cfr., ivi, pagg. 33 e 34), in termini coerenti con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui non sussiste un'incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (cfr., tara le tante, Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, Musso, Rv. 273117 - 01; Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253901 - 01; Sez. 2, n. 48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427 - 01). 2.6 Generico è, ancora, il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte di appello ha congruamente ribadito alla luce non soltanto della personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali ma, anche, della oggettiva gravità delle condotte in esame. Quanto alla condotta processuale dell'imputato, su cui pure ha insistito la difesa, si è ben chiarito che, se da un lato l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per la scelta (legittima di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; d'altro lato altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo, Rv. 270339 - 01; Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747 - 01).2.7 Altrettanto generico è il motivo articolato sull'entità della pena che, come si è accennato trattando del ricorso del D'Avino, è stata fissata in termini sicuramente inferiori alla media editta
Sentenza Cassazione n. 13337/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris