Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

S. degli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE di LOREO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza n.354/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 13/4/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.Con ricorso al Giudice di Pace di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione avverso nove verbali, notificati dal Comune di Loreo, concui le era stata contestata la violazione dell’art. 126 bis comma 2 cod.strada, per non aver comunicato, nei sessanta giorni dalla data dinotifica di precedenti verbali di contestazione, i dati personali e dellapatente di guida del conducente al momento delle commesseviolazioni; assunse che i verbali con cui era stato contestato l’illecito alconducente erano stati dichiarati nulli in un giudizio precedente, sicchéla dichiarazione di nullità dell’atto presupposto implicava anche il venirmeno dell’obbligo di comunicazione e l’infondatezza dellacontestazione.Con sentenza n. 256/2019 il Giudice di Pace di Rovigo respinsel’opposizione.Con atto di appello del 5/9/2019 [OSCURATO:PERSONA] impugnò lasentenza del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale di Rovigo in funzionedi giudice di secondo grado, lamentando l’omesso esame dell’eccezionedi nullità dei verbali presupposti, accertata con sentenza n. 773/2018del Giudice di Pace, che avrebbe condotto alla nullità/annullabilità deiverbali successivi e, prima ancora, il vizio di notifica dei verbaliimpugnati, notificatile da una società privata esterna al Comune, masenza specificare i compiti alla medesima demandati; lamentò pure chenon fosse stato esaminato il motivo di opposizione relativo allaviolazione del diritto di informazione del cittadino/trasgressore, attesoche, nei verbali contestati, non risultava alcun avviso sulla sussistenzaRic. 2022 n. 25078 sez.

S2 - Ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente anche in caso diopposizione al verbale presupposto e di sua sospensione.Con sentenza n. 354/2022, il Tribunale di Rovigo respinsel’appello, confermando la sentenza impugnata e condannò l’appellantealle spese di lite.Per quel che qui rileva, il Tribunale richiamò il principio generaledell'autonomia delle due condotte sanzionabili, quella relativaall'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardatacomunicazione delle generalità del conducente, in cui la seconda èprevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestivaidentificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quantocollegato all'effettiva commissione di un precedente illecito; invocò aprecedente le pronunce di questa Corte n. 22881/2010 e n.11811/2010); affermò, pertanto, che l’obbligo di comunicazione èindipendente dall’esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativaContro la sentenza del Tribunale di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi.Il Comune di Loreo ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto laviolazione e falsa applicazione dell’articolo 21 septies l. n. 241/90.

Inparticolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la questioneprincipale, posta sin dal primo grado e, cioè, la nullità dei verbalipresupposti, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 142 cod.strada (eccesso di velocità) e le conseguenze «a cascata» anche suglicomunicazione dei dati del conducente, ex art. 126 bis cod. strada: laRic. 2022 n. 25078 sez.

S2 - Ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026richiesta di fornire i dati era, infatti, proprio contenuta in quei verbalipresupposti poi dichiarati nulli, sicché l’obbligo di comunicazione nonpoteva essere fondato su un atto nullo e, perciò, improduttivo di effettiex art. 21 septies L. 241/1990.Il motivo è fondato.Secondo il recente indirizzo di questa Sezione (Sez. 2, Ordinanzan. 24012 del 3/08/2022), in materia di illeciti stradali, la violazioneprevista dall’art. 126-bis, comma 2, cod. strada - consistente nellamancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica delverbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida delconducente al momento della commessa violazione presupposta - siconfigura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali oamministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedenteinfrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligonei termini siffatti.In conseguenza, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente deipredetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere unnuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessantagiorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione,mentre, in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale diaccertamento – come accaduto nella specie, viene meno il presuppostoper la configurazione della violazione.Come posto in rilievo dalle più recenti pronunce, infatti, «laviolazione ex art. 126-bis comma 2 cod. strada si può dare soltantoquando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativiavverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta; in casodi esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cuicomunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis co.2 cod. strada, mentre in caso di esito favorevole (con annullamento delRic. 2022 n. 25078 sez.

S2 - Ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione»(in ultimo, tra le medesime parti, Sez. 2, n. 28951 dell’11/11/2024 eSez. 2, n. 26553 del 2024, dell’11/10/2024, con indicazione dinumerosi precedenti; Sez. 2, n. 3022 del 1/2/2024; Sez. 2, n. 24012del 03/08/2022 cit.; Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014).Il recente e ormai costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità – a cui va senz’altro data continuità – rende inevitabile lacassazione della sentenza impugnata.2.

Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato inriferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui laricorrente ha dedotto l’omesso esame dell’orientamentogiurisprudenziale favorevole alla sospensione dell’obbligo dicomunicazione dei dati del conducente, nonché del terzo motivo, purearticolato in riferimento al n. 5, con cui ella ha invece lamentatol’omesso esame del fatto che nei verbali-presupposto non fosse maistata data alcuna informazione sull’obbligo di dichiarazione dei dati delconducente anche in ipotesi di impugnazione di quegli stessi verbali,nonché del quarto e quinto motivo, rispettivamente articolati inriferimento al n. 3 e al n. 5, concernenti la regolarità della notificazionedei verbali per cui è giudizio ad opera di una società privata esterna alComune.3.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., conl’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dei verbali impugnati.La sussistenza di precedenti in senso diverso al tempo delladecisione impugnata e addirittura, al tempo di proposizione di questoricorso (notificato nell’ottobre 2022), giustifica senz’altro lacompensazione delle spese di lite dei gradi di merito e del presenteRic. 2022 n. 25078 sez.

S2 - Ad. 10-9-2025 -5-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio di legittimità ex art. 92, comma II cod. proc. civ. (v.

Cortecostituzionale, sentenza n. 77/2018).

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla i verbaliimpugnati.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di meritoe del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 25078 sez.

S2 - Ad. 10-9-2025 -6-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S. degli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controCOMUNE di LOREO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamentedomiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026avverso la sentenza n.354/2022 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 13/4/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/9/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.Con ricorso al Giudice di Pace di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] proposeopposizione avverso nove verbali, notificati dal Comune di Loreo, concui le era stata contestata la violazione dell’art. 126 bis comma 2 cod.strada, per non aver comunicato, nei sessanta giorni dalla data dinotifica di precedenti verbali di contestazione, i dati personali e dellapatente di guida del conducente al momento delle commesseviolazioni; assunse che i verbali con cui era stato contestato l’illecito alconducente erano stati dichiarati nulli in un giudizio precedente, sicchéla dichiarazione di nullità dell’atto presupposto implicava anche il venirmeno dell’obbligo di comunicazione e l’infondatezza dellacontestazione.Con sentenza n. 256/2019 il Giudice di Pace di Rovigo respinsel’opposizione.Con atto di appello del 5/9/2019 [OSCURATO:PERSONA] impugnò lasentenza del Giudice di Pace dinnanzi al Tribunale di Rovigo in funzionedi giudice di secondo grado, lamentando l’omesso esame dell’eccezionedi nullità dei verbali presupposti, accertata con sentenza n. 773/2018del Giudice di Pace, che avrebbe condotto alla nullità/annullabilità deiverbali successivi e, prima ancora, il vizio di notifica dei verbaliimpugnati, notificatile da una società privata esterna al Comune, masenza specificare i compiti alla medesima demandati; lamentò pure chenon fosse stato esaminato il motivo di opposizione relativo allaviolazione del diritto di informazione del cittadino/trasgressore, attesoche, nei verbali contestati, non risultava alcun avviso sulla sussistenzaRic. 2022 n. 25078 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -2-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente anche in caso diopposizione al verbale presupposto e di sua sospensione.Con sentenza n. 354/2022, il Tribunale di Rovigo respinsel’appello, confermando la sentenza impugnata e condannò l’appellantealle spese di lite.Per quel che qui rileva, il Tribunale richiamò il principio generaledell'autonomia delle due condotte sanzionabili, quella relativaall'infrazione presupposta e quella attinente all'omessa o ritardatacomunicazione delle generalità del conducente, in cui la seconda èprevista a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestivaidentificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quantocollegato all'effettiva commissione di un precedente illecito; invocò aprecedente le pronunce di questa Corte n. 22881/2010 e n.11811/2010); affermò, pertanto, che l’obbligo di comunicazione èindipendente dall’esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativaContro la sentenza del Tribunale di Rovigo, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per Cassazione, affidandolo a cinque motivi.Il Comune di Loreo ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto laviolazione e falsa applicazione dell’articolo 21 septies l. n. 241/90. Inparticolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ignorato la questioneprincipale, posta sin dal primo grado e, cioè, la nullità dei verbalipresupposti, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 142 cod.strada (eccesso di velocità) e le conseguenze «a cascata» anche suglicomunicazione dei dati del conducente, ex art. 126 bis cod. strada: laRic. 2022 n. 25078 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -3-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026richiesta di fornire i dati era, infatti, proprio contenuta in quei verbalipresupposti poi dichiarati nulli, sicché l’obbligo di comunicazione nonpoteva essere fondato su un atto nullo e, perciò, improduttivo di effettiex art. 21 septies L. 241/1990.Il motivo è fondato.Secondo il recente indirizzo di questa Sezione (Sez. 2, Ordinanzan. 24012 del 3/08/2022), in materia di illeciti stradali, la violazioneprevista dall’art. 126-bis, comma 2, cod. strada - consistente nellamancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica delverbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida delconducente al momento della commessa violazione presupposta - siconfigura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali oamministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedenteinfrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligonei termini siffatti.In conseguenza, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente deipredetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere unnuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessantagiorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione,mentre, in caso di esito favorevole, con annullamento del verbale diaccertamento – come accaduto nella specie, viene meno il presuppostoper la configurazione della violazione.Come posto in rilievo dalle più recenti pronunce, infatti, «laviolazione ex art. 126-bis comma 2 cod. strada si può dare soltantoquando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativiavverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta; in casodi esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente,l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cuicomunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126 bis co.2 cod. strada, mentre in caso di esito favorevole (con annullamento delRic. 2022 n. 25078 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -4-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione»(in ultimo, tra le medesime parti, Sez. 2, n. 28951 dell’11/11/2024 eSez. 2, n. 26553 del 2024, dell’11/10/2024, con indicazione dinumerosi precedenti; Sez. 2, n. 3022 del 1/2/2024; Sez. 2, n. 24012del 03/08/2022 cit.; Sez. 6 - 2, n. 20974 del 06/10/2014).Il recente e ormai costante orientamento della giurisprudenza dilegittimità – a cui va senz’altro data continuità – rende inevitabile lacassazione della sentenza impugnata.2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato inriferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui laricorrente ha dedotto l’omesso esame dell’orientamentogiurisprudenziale favorevole alla sospensione dell’obbligo dicomunicazione dei dati del conducente, nonché del terzo motivo, purearticolato in riferimento al n. 5, con cui ella ha invece lamentatol’omesso esame del fatto che nei verbali-presupposto non fosse maistata data alcuna informazione sull’obbligo di dichiarazione dei dati delconducente anche in ipotesi di impugnazione di quegli stessi verbali,nonché del quarto e quinto motivo, rispettivamente articolati inriferimento al n. 3 e al n. 5, concernenti la regolarità della notificazionedei verbali per cui è giudizio ad opera di una società privata esterna alComune.3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., conl’accoglimento dell’opposizione e l’annullamento dei verbali impugnati.La sussistenza di precedenti in senso diverso al tempo delladecisione impugnata e addirittura, al tempo di proposizione di questoricorso (notificato nell’ottobre 2022), giustifica senz’altro lacompensazione delle spese di lite dei gradi di merito e del presenteRic. 2022 n. 25078 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -5-Numero registro generale 25078/2022Numero sezionale 2171/2025Numero di raccolta generale 15488/2026Data pubblicazione 21/05/2026giudizio di legittimità ex art. 92, comma II cod. proc. civ. (v. Cortecostituzionale, sentenza n. 77/2018). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, accoglie l’opposizione e annulla i verbaliimpugnati.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di meritoe del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte suprema di Cassazione del 10 settembre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2022 n. 25078 sez. S2 - Ad. 10-9-2025 -6-
Sentenza Cassazione n. 15488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris