CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26707-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 13, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 274/01/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di pignoramento nonché delle prodromiche cartelle di pagamento e della successiva intimazione di pagamento che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non essergli mai state notificate, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento, effettuata con il rito degli irreperibili assoluti; dichiarava, quindi, il proprio difetto di giurisdizione in ordine ad alcune cartelle di pagamento perché relative a crediti non tributari, nonché la cessazione della materia del contendere con riferimento a tre cartelle emesse per crediti inferiori a mille euro, in applicazione dell'art. 4 del d.l. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018. Affermava, infine, che «nella fase esecutiva dovrà tenersi conto dei diversi termini di prescrizione che nel caso di tributi erariali è decennale mentre le sanzioni tributarie non penali e per i tributi locali ha natura quinquennale. 2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimata l'Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale viene dedotta la violazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 140 cod. proc. civ., 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 1362 e 1363 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto corretta la notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata con il rito previsto per gli irreperibili assoluti. 2. Il motivo è infondato e va rigettato. 3. In diritto va ricordato che secondo Cass. Sez. 5, sentenza n. 16696 del 03/07/2013 (conf. Cass. n. 5374 del 2015 e Cass.n. 3735 del 2022), «La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva", l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione». 4. Va, altresì, ricordato che «Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016, Rv. 642274; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8638 del 03/04/2017, Rv. 643689; Cass. n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335). 5. In senso parzialmente difforme si è pronunciata questa Corte nella sentenza n. 17964 del 14/08/2014, che dopo aver affermato che «l'omessa indicazione, nella relata delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elencazione dei motivi indicati dall'art. 160 cod. proc. civ.», ha precisato che «solo il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche, volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando, e non anche la loro mancata indicazione, nella relata di notifica - che costituisce un adempimento di mera regolarità formale - rende la notificazione eseguita tramite ricorso alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima». Principio ribadito da Cass. n. 32444 del 2021 e da Cass. n. 3735 del 2022 che, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte (rinvenibile in Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2007, n. 20425; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11452; Cass., Sez. 6^-5, 14 novembre 2019, n. 29678; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36766) ha ribadito che «Con riferimento [...] alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame». 6. Quanto, poi, al profilo della diligenza richiesta al notificante nell'espletamento delle ricerche si è detto che questa non può essere che quella ordinaria e che «L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'ad 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall'ufficiale giudiziario, avendo quest'ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati) (Cass. n. 19012 del 2017; conf. Cass. n. 15304 del 2021, non massimata, e Cass. n. 10983 del 2021). 7. Ciò precisato in diritto, osserva il Collegio che nel caso di specie dalla relata di notifica dell'intimazione di pagamento, riprodotta nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il messo notificatore, recatosi in data 21/01/2016 presso l'indirizzo di residenza del contribuente, corrispondente a quello risultante dall'interrogazione dell'anagrafe del Comune di Roma effettuata dal contribuente in data 19/05/201 e riprodotto nel ricorso in esame, non vi rinveniva il destinatario dell'atto. Pertanto apportava sulla relata di notifica la seguente annotazione: «tentativo di recapito infruttuoso, destinatario sconosciuto, richiesta visura». Successivamente, in data 23/02/2016, effettuava un nuovo tentativo di notifica pure infruttuoso e nell'occasione, per come risultante dalla relata di notifica fotoriprodotta nel controricorso, apportava sulla relata la seguente ulteriore annotazione: «II tentativo di recapito infruttuoso», «destinatario sconosciuto su citofoni e cassette» e «dopo esito visura il destinatario risulta irreperibile».8. Pertanto, quella attuata dal messo è modalità corretta di notificazione, effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, dovendosi ritenere assolutamente irreperibile il destinatario dell'atto, avendo il messo notificatore effettuato con diligenza, ma infruttuosamente, le opportune ricerche, di cui ha dato atto nella relata di notifica. 9. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2953 e 2967 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi sulla questione della prescrizione dei crediti erariali limitandosi ad affermare la regola iuris applicabile nel caso di specie senza alcun riferimento al caso concreto e a rimettere «alla fase esecutiva» l'accertamento ad essa demandato. 10. Il motivo è fondato e va accolto in quanto la CTR, limitandosi ad affermare che il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale mentre per le sanzioni tributarie non penali e per i tributi locali è quinquennale e rimettendo l'accertamento in concreto del compimento o meno della prescrizione, ha sostanzialmente omesso di pronunciarsi sul relativo motivo. Accertamento questo che, investendo questioni di fatto, va rimesso alla CTR in sede di rinvio conseguente all'accoglimento del motivo in esame, in quella sede dovendosi altresì verificare, alla stregua di quanto dedotto dalla difesa erariale nel controricorso, la sussistenza e, quindi, l'eventuale incidenza della sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art. 1, comma 623, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. 11. Con il motivo di ricorso incidentale la controricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2946 cod. civ. sostenendo che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, il termine di prescrizione delle sanzioni è decennale essendo state irrogate in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997. 12. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto la ricorrente in via incidentale non trascrive il contenuto dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni da cui desumere se gli stessi siano divenuti definitivi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997, così impedendo a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza della censura. 13. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e dichiarato inammissibile il motivo di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente perché pronunci sulla questione della prescrizione dei crediti erariali e provveda altresì alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. 14. Al ricorrente incidentale, quale parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del La