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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2020

Cassazione n. 36494/2021

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a seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE LATINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefitite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e-G- 14- LO- C.ACULA. et'U re QTax3b nicuu.e. ,ote. ct,Q o 3-c-0(2,5-R-Q-X [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2020 il G.U.P. del Tribunale Militare di Roma ha sollevato, su denunzia di parte, conflitto di giurisdizione nell'ambito del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Nei confronti dei soggetti prima indicati è stata esercitata l'azione penale dal Procuratore Militare della Repubblica di Roma in riferimento al reato di lesione personale pluriaggravato, commesso in in concorso, di cui all'art.223 cod.pen.mil .pace, per fatto avvenuto in data 4 aprile 2018 in Latina, in danno di [OSCURATO:PERSONA] .

Secondo l'accusa il gruppo di allievi, come da dettagliata descrizione della condotta riportata nel capo di imputazione, sottoponeva la pari grado Schiff ad una celebrazione goliardica denominata "tuffo nella piscina del pingue".

La condotta venuva posta in essere con violenza fisica che determinava plurime escoriazioni ed ecchimosi ai glutei.

Fatto aggravato dal grado rivestito e dall'essere stato realizzato da più persone riunite. 1.2 A seguito di dennzia di conflitto, rappresentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è emerso che la Procura della Repubblica di Latina ha esercitato l'azione penale innanzi al Tribunale ordinario di Latina nei confronti dei medesimi soggetti ed in relazione al medesimo episodio storico.

In particolare, l'azione penale risulta esercitata in detto secondo procedimento :a) in riferimento al reato di violenza privata di cui all'art.610 co.2 (con l'aggravante del mezzo utilizzato e delle piuù persone riunite) atteso che si pone in evidenza che con le condotte degli imputati la Schiff "era costretta", nonostante la sua opposizione, a sottostare alla pratica goliardica; b) in riferimento al reato di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 585 cod.pen. .

2. Secondo i contenuti dell'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale Militare di Roma si sarebbe in presenza del «medesimo fatto storico», da attrarre nella giurisdizione militare in forza dell'applicazione del principio di specialità di cui all'art.15 cod.pen. 3.

Hanno depositato note scritte i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro A.Siciliano.

In tali contributi, le parti private sostengono che - trattandosi del medesimo fatto storico- deve trovare applicazione il principio di specialità, con attribuzione della giurisdizione ai Tribunale Militare.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto di giurisdizione, nei termini sin qui illustrati, sussiste.

Vi è tuttavia una coincidenza solo parziale delle imputazioni oggetto di «parallela contestazione» nei due diversi procedimenti e da ciò deriva la decisione di attribuire la giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.

2. Va rilevato che la prospettiva coltivata dal G.U.P. del Tribunale Militare e dalle difese degli imputati è basata, in tutta evidenza, su un punto di partenza comune, rappresentato dalla considerazione della «medesimezza» del fatto, oggetto delle diverse imputazioni.

Le prospettazioni evidenziano, infatti, i connotati di specialità relativi alla particolare condizione degli autori della azione collettiva e pongono a confronto il reato di lesioni, contestato in entrambi i procedimenti .

In tal senso, viene sostanzialmente evocato il criterio regolativo della cd. specialità bilaterale prevalente (v.

Sez.

U n. 10 del 24.4.1976, Cadinu, Rv. 133367; Sez.

U, n. 3 del 10/01/1976, Circosta, Rv. 132547 e successive) basato sulla ritenuta identità del fatto oggetto di contestazione, principio elaborato in giurisprudenza a tutela della particolarità degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice contenuta nel codice penale militare di pace, la cui applicazione, peraltro, è tesa ad evitare la violazione del generale divieto del bis in idem Va ricordato, sul tema, che lì dove sia rinvenibile il concorso apparente di norme - dunque la convergenza di più disposizioni incrinninatrici, rispettivamente contestate dalle diverse autorità procedenti - in rapporto al medesimo fatto, tale criterio funge da idoneo strumento interpretativo di risoluzione del conflitto, posto che consente di integrare le scarne previsioni della norma di cui all'art. :37, comma 2, cod. pen. mil . pace (la disposizione recita: « è reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune »).

Come è stato espresso nell'arresto prima citato (Sez.

U. Cadinu del 1976) si pone - in casi di fatto astrattamente inquadrabile sia nelle previsioni del codice penale comune che in quello militare - un problema di concorso di norme penali coesistenti, prima facie tutte ugualmente applicabili alla stessa fattispecie concreta.

In tale situazione occorre preliminarmente stabilire se il concorso di norme dia luogo ad un concorso formale di reati ovvero si configuri come concorso apparente.

Qualora risulti trattarsi di concorso apparente di norme dovrà risolversi l'ulteriore problema relativo alla configurabilità nelle fattispecie concrete in esame dei soli reati comuni o dei soli reati militari.

Il criterio di risoluzione, lì dove sia configurabile la specialità bilaterale (correlata ai caratteri tipici delle previsioni incriminatrici coinvolte) viene ricondotto alla previsione di legge di cui all'art. 15 cod. pen., con riferimento alla qualificazione di maggiore specialità, secondo cui in presenza di elementi specializzanti bilaterali va attribuita prevalenza a quello che sia più conforme e idoneo alle esigenze di tutela delle fattispecie legali in raffronto.

3. Tuttavia, nel caso concreto oggetto di esame la coincidenza tra le imputazioni è solo parziale.

Ciò perché nell'esame della vicenda storica ed in sede di correlazione tra i segmenti del fatto e i contenuti delle disposizioni incriminatrici, la Procura ordinaria ha elevato a carico degli imputati non soltanto la contestazione del reato di lesioni (indubbiamente speculare al reato militare oggetto del diverso procedimento) ma anche il reato di violenza privata aggravata di cui all'art.610 co.2 cod.pen. (punito con pena più elevata nel massimo rispetto al reato di lesioni militari, aspetto rilevante), in ragione della 'imposizione' con violenza della particolare pratica, non gradita dalla Schiff.

Si tratta, a ben vedere, della valorizzazione di un aspetto della condotta che, seppure correlato all'evento delle lesioni (sia sotto il profilo del nesso teleologico che eventualmente della continuazione ai sensi dell'art.81 cod.pen.), ne è - al contempo - indipendente, perché fotografa un evento autonomo e diverso (la imposizione della pratica) rispetto a quello delle lesioni fisiche.

Ciò esclude, in particolare, che possa ritenersi violato il principio del ne bis in idem, trattandosi di evento diverso anche sotto il profilo naturalistico (v.

Sez.

U n. 34655 del 28.6.2005, Donati, rv 231799).

Non può pertanto ritenersi che la contestazione operata nel procedimento ordinario, sotto tale profilo, rappresenti - in tale parte - una inutile duplicazione della reazione penalistica, dovendosi peraltro riaffermare il pacifico principio interpretativo secondo cui a fini di competenza (o di giurisdizione) la formulazione dell'accusa, secondo la prospettazione in essa contenuta, non può essere sindacata se non nei casi di evidenti errori in diritto o palese divergenza dal contenuto degli atti (tra le molte, Sez.

I n. 36336 del 23.7.2015, rv 264539; Sez.

I n. 31335 del 23.3.2018, rv 273484), che nel caso in esame non sussistono.

4. Da quanto sinora rilevato discende che la vicenda di conflitto in esame rientra nelle ipotesi in cui, ferma restando la necessità di unificare le porzioni di contestazioni tra loro coincidenti (le due contestazioni di lesioni), la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, in forza di quanto previsto dall'art.13 co.2 cod.proc.pen. .In caso analogo al presente, le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, rv 269585) hanno affermato che in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil . pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato).

Il caso si presenta come del tutto analogo al presente, posto che anche nella vicenda in esame vi è una «sfera di coincidenza» soltanto in riferimento alla duplice contestazione di lesioni, lì dove innanzi al giudice ordinario - come si è detto - risulta contestato - in modo non esorbitante dai poteri dell'organo dell'accusa - il delitto di violenza privata aggravata, di più elevata gravità.

Va pertanto risolto il conflitto di giuridizione con attribuzione della cognizione in via esclusiva al giudice ordinario, come da dispositivo.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina, mandando alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di giurisdizione sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE LATINAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].MILITARE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefitite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e-G- 14- LO- C.ACULA. et'U re QTax3b nicuu.e. ,ote. ct,Q o 3-c-0(2,5-R-Q-X [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2020 il G.U.P. del Tribunale Militare di Roma ha sollevato, su denunzia di parte, conflitto di giurisdizione nell'ambito del procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Nei confronti dei soggetti prima indicati è stata esercitata l'azione penale dal Procuratore Militare della Repubblica di Roma in riferimento al reato di lesione personale pluriaggravato, commesso in in concorso, di cui all'art.223 cod.pen.mil .pace, per fatto avvenuto in data 4 aprile 2018 in Latina, in danno di [OSCURATO:PERSONA] . Secondo l'accusa il gruppo di allievi, come da dettagliata descrizione della condotta riportata nel capo di imputazione, sottoponeva la pari grado Schiff ad una celebrazione goliardica denominata "tuffo nella piscina del pingue". La condotta venuva posta in essere con violenza fisica che determinava plurime escoriazioni ed ecchimosi ai glutei. Fatto aggravato dal grado rivestito e dall'essere stato realizzato da più persone riunite. 1.2 A seguito di dennzia di conflitto, rappresentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], è emerso che la Procura della Repubblica di Latina ha esercitato l'azione penale innanzi al Tribunale ordinario di Latina nei confronti dei medesimi soggetti ed in relazione al medesimo episodio storico. In particolare, l'azione penale risulta esercitata in detto secondo procedimento :a) in riferimento al reato di violenza privata di cui all'art.610 co.2 (con l'aggravante del mezzo utilizzato e delle piuù persone riunite) atteso che si pone in evidenza che con le condotte degli imputati la Schiff "era costretta", nonostante la sua opposizione, a sottostare alla pratica goliardica; b) in riferimento al reato di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 585 cod.pen. . 2. Secondo i contenuti dell'ordinanza emessa dal G.U.P. del Tribunale Militare di Roma si sarebbe in presenza del «medesimo fatto storico», da attrarre nella giurisdizione militare in forza dell'applicazione del principio di specialità di cui all'art.15 cod.pen. 3. Hanno depositato note scritte i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pietro A.Siciliano. In tali contributi, le parti private sostengono che - trattandosi del medesimo fatto storico- deve trovare applicazione il principio di specialità, con attribuzione della giurisdizione ai Tribunale Militare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto di giurisdizione, nei termini sin qui illustrati, sussiste. Vi è tuttavia una coincidenza solo parziale delle imputazioni oggetto di «parallela contestazione» nei due diversi procedimenti e da ciò deriva la decisione di attribuire la giurisdizione all'autorità giudiziaria ordinaria, per le ragioni e con le precisazioni che seguono. 2. Va rilevato che la prospettiva coltivata dal G.U.P. del Tribunale Militare e dalle difese degli imputati è basata, in tutta evidenza, su un punto di partenza comune, rappresentato dalla considerazione della «medesimezza» del fatto, oggetto delle diverse imputazioni. Le prospettazioni evidenziano, infatti, i connotati di specialità relativi alla particolare condizione degli autori della azione collettiva e pongono a confronto il reato di lesioni, contestato in entrambi i procedimenti . In tal senso, viene sostanzialmente evocato il criterio regolativo della cd. specialità bilaterale prevalente (v. Sez. U n. 10 del 24.4.1976, Cadinu, Rv. 133367; Sez. U, n. 3 del 10/01/1976, Circosta, Rv. 132547 e successive) basato sulla ritenuta identità del fatto oggetto di contestazione, principio elaborato in giurisprudenza a tutela della particolarità degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice contenuta nel codice penale militare di pace, la cui applicazione, peraltro, è tesa ad evitare la violazione del generale divieto del bis in idem Va ricordato, sul tema, che lì dove sia rinvenibile il concorso apparente di norme - dunque la convergenza di più disposizioni incrinninatrici, rispettivamente contestate dalle diverse autorità procedenti - in rapporto al medesimo fatto, tale criterio funge da idoneo strumento interpretativo di risoluzione del conflitto, posto che consente di integrare le scarne previsioni della norma di cui all'art. :37, comma 2, cod. pen. mil . pace (la disposizione recita: « è reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune »). Come è stato espresso nell'arresto prima citato (Sez. U. Cadinu del 1976) si pone - in casi di fatto astrattamente inquadrabile sia nelle previsioni del codice penale comune che in quello militare - un problema di concorso di norme penali coesistenti, prima facie tutte ugualmente applicabili alla stessa fattispecie concreta. In tale situazione occorre preliminarmente stabilire se il concorso di norme dia luogo ad un concorso formale di reati ovvero si configuri come concorso apparente. Qualora risulti trattarsi di concorso apparente di norme dovrà risolversi l'ulteriore problema relativo alla configurabilità nelle fattispecie concrete in esame dei soli reati comuni o dei soli reati militari. Il criterio di risoluzione, lì dove sia configurabile la specialità bilaterale (correlata ai caratteri tipici delle previsioni incriminatrici coinvolte) viene ricondotto alla previsione di legge di cui all'art. 15 cod. pen., con riferimento alla qualificazione di maggiore specialità, secondo cui in presenza di elementi specializzanti bilaterali va attribuita prevalenza a quello che sia più conforme e idoneo alle esigenze di tutela delle fattispecie legali in raffronto. 3. Tuttavia, nel caso concreto oggetto di esame la coincidenza tra le imputazioni è solo parziale. Ciò perché nell'esame della vicenda storica ed in sede di correlazione tra i segmenti del fatto e i contenuti delle disposizioni incriminatrici, la Procura ordinaria ha elevato a carico degli imputati non soltanto la contestazione del reato di lesioni (indubbiamente speculare al reato militare oggetto del diverso procedimento) ma anche il reato di violenza privata aggravata di cui all'art.610 co.2 cod.pen. (punito con pena più elevata nel massimo rispetto al reato di lesioni militari, aspetto rilevante), in ragione della 'imposizione' con violenza della particolare pratica, non gradita dalla Schiff. Si tratta, a ben vedere, della valorizzazione di un aspetto della condotta che, seppure correlato all'evento delle lesioni (sia sotto il profilo del nesso teleologico che eventualmente della continuazione ai sensi dell'art.81 cod.pen.), ne è - al contempo - indipendente, perché fotografa un evento autonomo e diverso (la imposizione della pratica) rispetto a quello delle lesioni fisiche. Ciò esclude, in particolare, che possa ritenersi violato il principio del ne bis in idem, trattandosi di evento diverso anche sotto il profilo naturalistico (v. Sez. U n. 34655 del 28.6.2005, Donati, rv 231799). Non può pertanto ritenersi che la contestazione operata nel procedimento ordinario, sotto tale profilo, rappresenti - in tale parte - una inutile duplicazione della reazione penalistica, dovendosi peraltro riaffermare il pacifico principio interpretativo secondo cui a fini di competenza (o di giurisdizione) la formulazione dell'accusa, secondo la prospettazione in essa contenuta, non può essere sindacata se non nei casi di evidenti errori in diritto o palese divergenza dal contenuto degli atti (tra le molte, Sez. I n. 36336 del 23.7.2015, rv 264539; Sez. I n. 31335 del 23.3.2018, rv 273484), che nel caso in esame non sussistono. 4. Da quanto sinora rilevato discende che la vicenda di conflitto in esame rientra nelle ipotesi in cui, ferma restando la necessità di unificare le porzioni di contestazioni tra loro coincidenti (le due contestazioni di lesioni), la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario, in forza di quanto previsto dall'art.13 co.2 cod.proc.pen. .In caso analogo al presente, le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, rv 269585) hanno affermato che in sede di risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertata la sussistenza della "medesimezza" del fatto sulla base della piena conoscenza degli atti e delle vicende processuali pendenti innanzi ai giudici in conflitto, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la medesimezza del fatto commesso dall'imputato per il quale era stato condannato in primo grado, rispettivamente, dal giudice ordinario per il reato di cui agli artt. 266 e 336 cod. pen., e dal giudice militare per il reato di cui all'art. 146 cod. pen. mil . pace, risolvendo il conflitto insorto a favore del giudice ordinario in base al disposto dell'art. 13, comma secondo, cod. proc. pen., in ragione della oggettiva maggiore gravità dell'ulteriore reato di cui all'art. 266 cod. pen. contestato dal giudice ordinario, ritenuto astrattamente configurabile nella condotta tenuta dall'imputato). Il caso si presenta come del tutto analogo al presente, posto che anche nella vicenda in esame vi è una «sfera di coincidenza» soltanto in riferimento alla duplice contestazione di lesioni, lì dove innanzi al giudice ordinario - come si è detto - risulta contestato - in modo non esorbitante dai poteri dell'organo dell'accusa - il delitto di violenza privata aggravata, di più elevata gravità. Va pertanto risolto il conflitto di giuridizione con attribuzione della cognizione in via esclusiva al giudice ordinario, come da dispositivo. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina, mandando alla Cancelleria per gli