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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47003/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] grammi 0,4 di cocaina e per aver illecitamente detenuto a fini di vendita grammi 4,63 della stessa sostanza, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre e giorni ventiquattro di reclusione e euro 668,00 di multa. 1.1.Per quanto di interesse in questa sede il Tribunale aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerate le modalità complessive della condotta e il prezzo praticato per la vendita, ed aveva altresì negato a Sise il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione dei plurimi precedenti di polizia e delle sue marginali condizioni di vita che portavano a formulare una prognosi negativa in tema di ricaduto nel reato.

1.2. La Corte di Appello ha confermato il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della concessione del beneficio della sospensione condizionale delta pena ed ha riformato in punto pena la sentenza di primo grado, emendando un errore di calcolo nella riduzione della pena per il rito.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 73 comma 5 dpr.309/90 e la mancanza e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

In primo luogo il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe aderito all'indirizzo interpretativo per cui la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità sarebbe ontologicamente e strutturalmente incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 dpr n. 309/90, superato dall'intervento delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 24990 del 2/09/2020 si sono espresse invece per la compatibilità.

In secondo luogo il ricorrente rileva che la motivazione adottata nel merito dalla Corte di Appello sarebbe illogica (nella parte in cui richiama elementi non rilevanti, quali il contesto della condotta illecita, le dichiarazioni di Mentasti e le precedenti cessioni, peraltro non contestate) e apparente (nella parte in cui fa riferimento al potenziale lucro senza indicare la effettiva dimensione del lucro percepito o percepiendo).

Inoltre- secondo il ricorrente- la Corte in maniera illogica non avrebbe considerato che il lucro doveva essere quantificato sulla base della differenza fra quanto speso per acquistare la sostanza stupefacente e quanto ricavato dalla vendita della stessa.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente lamenta che la Corte, ai fini della prognosi di ricaduta nel reato, avrebbe valorizzato tre denunce per reati della stessa indole desunte dai precedenti dattiloscopici, senza indicare se precedenti o successive ai fatti oggetto del processo, ed avrebbe nel contempo revocato la misura del divieto di misura in atto per essere "scemate" le esigenze cautelari, esprimendo in tal modo un giudizio incompatibile con la prognosi negativa sottesa al diniego del beneficio della sospensione della pena.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

Correttamente nel ricorso si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono espresse nel senso della compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con i reati in materia di stupefacenti e anche con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (Sez.

U, n. 24990 del 30/01/2020, Diabo, Rv. 279499).

Nella sentenza Diabo si è affermato che : - a seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso; -una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito deve valutare, in concreto, la ricorrenza, o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito all'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie; - la circostanza attenuante è compatibile anche con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, giacchè la trasformazione dell'attenuante speciale originariamente prevista all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ipotesi di reato autonomo, come tale dotata di specifica cornice edittale, fa sì che l'attenuante comune in esame sia destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle condotte e non si verifica alcun cumulo di benefici sanzionatori tra loro concorrenti.

Il riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'offesa di speciale tenuità si fonda su presupposti differenti rispetto a quelli necessari per l'integrazione del fatto di lieve entità: mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato.

Si tratta, quindi, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, di diversa natura e diverso grado: la prima, attinente alla "lieve entità del fatto", è unitaria e complessiva, la seconda, relativa alla "speciale tenuità" del lucro e dell'offesa, indica due temi specifici e distinti, suscettibili di opposte conclusioni nel medesimo caso di specie e ancorati ad un parametro di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quello rilevante per l'integrazione della fattispecie "lieve".

2.1. Tuttavia nel caso di specie la Corte, pur dopo aver espresso il giudizio, come visto superato, di incompatibilità ontologica e strutturale dell'attenuante con la fattispecie contestata, ha comunque affrontato in concreto la verifica della eventuale sussistenza della speciale tenuità del lucro.

I giudici hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti per ravvisare la speciale tenuità del lucro in ragione del quantitativo di sostanza detenuta (n. 9 dosi) e dei guadagni che dalla vendita di tale sostanza si sarebbero potuti ricavare, come dimostrato dal rinvenimento nella disponibilità dell'imputato della somma di 260 euro.

Per questa parte la motivazione della Corte appare esente da censure: il percorso argomentativo adottato è coerente con i dati riportati nella ricostruzione del fatto e quindi non apparente, come invece vorrebbe il ricorrente, e logico, in quanto riferito a circostanze che indubbiamente attengono al perseguimento del profitto del reato contestato.

3. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di Appello ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e a tal fine ha richiamato alcune denunce per reati della stessa indole risultanti dai precedenti dattiloscopici che, in uno con le marginali condizioni di vita, non consentivano di formulare prognosi di futura astensione da reati.

Il percorso argomentativo è conforme all'indirizzo per cui tale prognosi può legittimamente fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità ed anzi l'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale (Sez. 5 n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv. 278685).

3.1. Non sussiste, infine, la lamentata contraddizione fra tale valutazione e la contemporanea revoca, ad opera della stessa sentenza, della misura cautelare del divieto di dimora, fondata sul giudizio di proporzionalità rispetto alla pena irrogata, sul tempo trascorso dalla commissione del fatto e sull'essere nel frattempo scemate le esigenze cautelari.

Invero la pronuncia di condanna a pena sospesa determina la perdita di efficacia di diritto, ai sensi dell'art. 300 comma 3 cod. proc. pen. della misura cautelare applicata Al contrario, in linea generale, non sussiste alcuna ontologica incompatibilità fra il giudizio in ordine alla non sospendibilità della pena, per la impossibilità di formulare la prognosi di futura astensione dal reato, e la contemporanea revoca della misura cautelare, neppure nelle ipotesi in cui la misura sia stata applicata in ragione del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti e tale pericolo sia ritenuto cessato.

Il giudizio presuntivo, ex art. 164 cod. pen., in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati formulato sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. è, infatti, orientato su un periodo più ampio (cinque anni) e riguarda ogni categoria di reati, mentre il giudizio sulla insussistenza del pericolo concreto ed attuale di recidivanza ex art. 274 comma 1 lett. c) è contingente e riguarda i delitti ivi espressamente indicati.

Nel caso in esame, in ogni caso, la Corte ha motivato la disposta revoca della misura cautelare in atto sulla base del giudizio di proporzionalità rispetto alla pena irrogata e soprattutto ha affermato che il pericolo di reiterazione fosse non già venuto meno, bensì fosse solo scemato, ovvero ridotto di intensità e non più tale da giustificare anche in ragione del tempo trascorso, il presidio cautelare originariamente applicato.

Ne consegue che la valutazione in ordine alla revoca della misura, fondata sulla attenuazione del pericolo di reiterazione, non contraddice il giudizio prognostico di ricaduta del reato formulato ai fini della ritenuta non concedibilità del beneficio della sospensione.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] grammi 0,4 di cocaina e per aver illecitamente detenuto a fini di vendita grammi 4,63 della stessa sostanza, ha ridotto la pena inflitta a mesi tre e giorni ventiquattro di reclusione e euro 668,00 di multa. 1.1.Per quanto di interesse in questa sede il Tribunale aveva escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., considerate le modalità complessive della condotta e il prezzo praticato per la vendita, ed aveva altresì negato a Sise il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione dei plurimi precedenti di polizia e delle sue marginali condizioni di vita che portavano a formulare una prognosi negativa in tema di ricaduto nel reato. 1.2. La Corte di Appello ha confermato il diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della concessione del beneficio della sospensione condizionale delta pena ed ha riformato in punto pena la sentenza di primo grado, emendando un errore di calcolo nella riduzione della pena per il rito. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 73 comma 5 dpr.309/90 e la mancanza e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. In primo luogo il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe aderito all'indirizzo interpretativo per cui la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità sarebbe ontologicamente e strutturalmente incompatibile con la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 dpr n. 309/90, superato dall'intervento delle Sezioni Unite che con la sentenza n. 24990 del 2/09/2020 si sono espresse invece per la compatibilità. In secondo luogo il ricorrente rileva che la motivazione adottata nel merito dalla Corte di Appello sarebbe illogica (nella parte in cui richiama elementi non rilevanti, quali il contesto della condotta illecita, le dichiarazioni di Mentasti e le precedenti cessioni, peraltro non contestate) e apparente (nella parte in cui fa riferimento al potenziale lucro senza indicare la effettiva dimensione del lucro percepito o percepiendo). Inoltre- secondo il ricorrente- la Corte in maniera illogica non avrebbe considerato che il lucro doveva essere quantificato sulla base della differenza fra quanto speso per acquistare la sostanza stupefacente e quanto ricavato dalla vendita della stessa. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamenta che la Corte, ai fini della prognosi di ricaduta nel reato, avrebbe valorizzato tre denunce per reati della stessa indole desunte dai precedenti dattiloscopici, senza indicare se precedenti o successive ai fatti oggetto del processo, ed avrebbe nel contempo revocato la misura del divieto di misura in atto per essere "scemate" le esigenze cautelari, esprimendo in tal modo un giudizio incompatibile con la prognosi negativa sottesa al diniego del beneficio della sospensione della pena. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. Correttamente nel ricorso si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono espresse nel senso della compatibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con i reati in materia di stupefacenti e anche con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Diabo, Rv. 279499). Nella sentenza Diabo si è affermato che : - a seguito della nuova formulazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso; -una volta verificato che il delitto è stato commesso a fini di lucro, il giudice di merito deve valutare, in concreto, la ricorrenza, o meno, della speciale tenuità riferita sia al lucro perseguito o conseguito all'autore del reato, sia all'evento dannoso o pericoloso causato nel caso di specie; - la circostanza attenuante è compatibile anche con la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, giacchè la trasformazione dell'attenuante speciale originariamente prevista all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in ipotesi di reato autonomo, come tale dotata di specifica cornice edittale, fa sì che l'attenuante comune in esame sia destinata ad incidere sull'ordinario trattamento punitivo riservato a quelle condotte e non si verifica alcun cumulo di benefici sanzionatori tra loro concorrenti. Il riconoscimento dell'attenuante del lucro e dell'offesa di speciale tenuità si fonda su presupposti differenti rispetto a quelli necessari per l'integrazione del fatto di lieve entità: mentre la valutazione della "lieve entità" del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 è relativa alla condotta, la verifica della "speciale tenuità" rilevante per il riconoscimento dell'attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen. attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato. Si tratta, quindi, di valutazioni focalizzate su elementi tra loro ontologicamente distinti, di diversa natura e diverso grado: la prima, attinente alla "lieve entità del fatto", è unitaria e complessiva, la seconda, relativa alla "speciale tenuità" del lucro e dell'offesa, indica due temi specifici e distinti, suscettibili di opposte conclusioni nel medesimo caso di specie e ancorati ad un parametro di maggiore intensità e pregnanza rispetto a quello rilevante per l'integrazione della fattispecie "lieve". 2.1. Tuttavia nel caso di specie la Corte, pur dopo aver espresso il giudizio, come visto superato, di incompatibilità ontologica e strutturale dell'attenuante con la fattispecie contestata, ha comunque affrontato in concreto la verifica della eventuale sussistenza della speciale tenuità del lucro. I giudici hanno ritenuto che non vi fossero i presupposti per ravvisare la speciale tenuità del lucro in ragione del quantitativo di sostanza detenuta (n. 9 dosi) e dei guadagni che dalla vendita di tale sostanza si sarebbero potuti ricavare, come dimostrato dal rinvenimento nella disponibilità dell'imputato della somma di 260 euro. Per questa parte la motivazione della Corte appare esente da censure: il percorso argomentativo adottato è coerente con i dati riportati nella ricostruzione del fatto e quindi non apparente, come invece vorrebbe il ricorrente, e logico, in quanto riferito a circostanze che indubbiamente attengono al perseguimento del profitto del reato contestato. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte di Appello ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena e a tal fine ha richiamato alcune denunce per reati della stessa indole risultanti dai precedenti dattiloscopici che, in uno con le marginali condizioni di vita, non consentivano di formulare prognosi di futura astensione da reati. Il percorso argomentativo è conforme all'indirizzo per cui tale prognosi può legittimamente fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l'inutilizzabilità ed anzi l'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell'autorità giudiziaria ad essi ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale (Sez. 5 n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, A., Rv. 278685). 3.1. Non sussiste, infine, la lamentata contraddizione fra tale valutazione e la contemporanea revoca, ad opera della stessa sentenza, della misura cautelare del divieto di dimora, fondata sul giudizio di proporzionalità rispetto alla pena irrogata, sul tempo trascorso dalla commissione del fatto e sull'essere nel frattempo scemate le esigenze cautelari. Invero la pronuncia di condanna a pena sospesa determina la perdita di efficacia di diritto, ai sensi dell'art. 300 comma 3 cod. proc. pen. della misura cautelare applicata Al contrario, in linea generale, non sussiste alcuna ontologica incompatibilità fra il giudizio in ordine alla non sospendibilità della pena, per la impossibilità di formulare la prognosi di futura astensione dal reato, e la contemporanea revoca della misura cautelare, neppure nelle ipotesi in cui la misura sia stata applicata in ragione del pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti e tale pericolo sia ritenuto cessato. Il giudizio presuntivo, ex art. 164 cod. pen., in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori reati formulato sulla base degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. è, infatti, orientato su un periodo più ampio (cinque anni) e riguarda ogni categoria di reati, mentre il giudizio sulla insussistenza del pericolo concreto ed attuale di recidivanza ex art. 274 comma 1 lett. c) è contingente e riguarda i delitti ivi espressamente indicati. Nel caso in esame, in ogni caso, la Corte ha motivato la disposta revoca della misura cautelare in atto sulla base del giudizio di proporzionalità rispetto alla pena irrogata e soprattutto ha affermato che il pericolo di reiterazione fosse non già venuto meno, bensì fosse solo scemato, ovvero ridotto di intensità e non più tale da giustificare anche in ragione del tempo trascorso, il presidio cautelare originariamente applicato. Ne consegue che la valutazione in ordine alla revoca della misura, fondata sulla attenuazione del pericolo di reiterazione, non contraddice il giudizio prognostico di ricaduta del reato formulato ai fini della ritenuta non concedibilità del beneficio della sospensione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il
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