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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25284/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24508/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex legee rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege e rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex legee rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 34368/2023depositata il 07/12/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Sadali, in persona del sindaco in carica pro-tempore, come sopra rappresentati, con ricorso congiunto del 13 dicembre 2023 chiedono che la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 bis c.p.c., voglia provvedere alla correzione della Ordinanza n. 3981/2923 pubblicata il 07.12.2023 nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità dei controricorsi per mancata notifica e, conseguentemente, integrarla nella parte relativa alla mancata condanna alle spese della ricorrente.

I ricorrenti deducono che la Suprema Corte abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità dei controricorsi, presumibilmente, a causa di una inesatta lettura della data di notificazione del ricorso indotta dalla indicazione nel ricorso della data del 24.02.2022 anziché del 24.02.2023 – con firma digitale del difensore del 28.02.2023 – notificato il data 28.02.2023 e, quindi in data successiva all’entrata in vigore del riformato art. 370 c.p.c. che, testualmente, non prevede più la notifica alla controparte del controricorso, ma soltanto il deposito.

Pertanto, l’organo giudicante avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili i controricorsi e, in virtù di tale errore, omesso di condannare alle spese la parte soccombente, [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, instano per la correzione della Ordinanza n. 3981/2023.

La controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 391 bis c.p.c., avendo i ricorrenti chiesto non solo la correzione di un errore di fatto, ma una ulteriore pronuncia di condanna alle spese.

Deduce che tale richiesta implica una valutazione d el contenuto dei controricorsi (citando Cass. 18 Gennaio 2022 n. 1474).

Deduce altresì che i ricorrenti hanno allegato al ricorso la procura speciale valida per il controricorso e non già per la correzione dell’errore materiale oggetto del presente ricorso.

Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata la questione pregiudiziale relativa al fatto che i ricors i risulta no priv i della procura speciale , poiché mentre il Comune ha fatto valere la procura speciale rilasciata per ilcontroricorso, nella procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe una generica menzione di ogni incombente riferito alla controversia.

Al proposito va data continuità al principio per cui la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015; Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 19228 del 07/09/2006 contra :Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 18343 del 16/09/2005).

Il provvedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è per sua natura diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo ( Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).

Ciò posto, va rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato a ottenere non tanto la correzione di un errore materiale, bensì di una svista percettiva da parte del giudicante sulla data di notifica del ricorso e, per conseguenza, sulla legge processuale pro tempore applicabile, implican do nei fatti una richiesta di revocazione della sentenza anche sotto il profilo della mancata condanna della controparte alle spese di lite, non liquidate in ragione della rilevata inammissibilità dei controricorsi perché non notificati.

Sotto altroprofilo, mancando una procura speciale alle liti rilasciata per tale nuova fase, deve altresì rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, una volta riqualificato come ricorso per revocazione, in quanto quest’ultimo procedimento , a differenza di quello per correzione di errore materiale, tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale.

Pertanto esso deve essere accompagnato da un a procura speciale rilasciata dalle parti istanti al difensore , nel caso specifico mancante (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 30326 del 21/11/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015Cass.

Sez.

L, Ordinanza n. 19228 del 07/09/2006).

Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; nulla si provvede in merito alle spese perché in nessun caso nel procedimento di correzione di errore materiale è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. Sez.

U -, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024).

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24508/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex legee rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], domiciliatadigitalmente ex lege e rappresentat a e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata digitalmente ex legee rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 34368/2023depositata il 07/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Sadali, in persona del sindaco in carica pro-tempore, come sopra rappresentati, con ricorso congiunto del 13 dicembre 2023 chiedono che la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 bis c.p.c., voglia provvedere alla correzione della Ordinanza n. 3981/2923 pubblicata il 07.12.2023 nella parte relativa alla dichiarazione di inammissibilità dei controricorsi per mancata notifica e, conseguentemente, integrarla nella parte relativa alla mancata condanna alle spese della ricorrente. I ricorrenti deducono che la Suprema Corte abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità dei controricorsi, presumibilmente, a causa di una inesatta lettura della data di notificazione del ricorso indotta dalla indicazione nel ricorso della data del 24.02.2022 anziché del 24.02.2023 – con firma digitale del difensore del 28.02.2023 – notificato il data 28.02.2023 e, quindi in data successiva all’entrata in vigore del riformato art. 370 c.p.c. che, testualmente, non prevede più la notifica alla controparte del controricorso, ma soltanto il deposito. Pertanto, l’organo giudicante avrebbe erroneamente dichiarato inammissibili i controricorsi e, in virtù di tale errore, omesso di condannare alle spese la parte soccombente, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, instano per la correzione della Ordinanza n. 3981/2023. La controricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 391 bis c.p.c., avendo i ricorrenti chiesto non solo la correzione di un errore di fatto, ma una ulteriore pronuncia di condanna alle spese. Deduce che tale richiesta implica una valutazione d el contenuto dei controricorsi (citando Cass. 18 Gennaio 2022 n. 1474). Deduce altresì che i ricorrenti hanno allegato al ricorso la procura speciale valida per il controricorso e non già per la correzione dell’errore materiale oggetto del presente ricorso. Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata la questione pregiudiziale relativa al fatto che i ricors i risulta no priv i della procura speciale , poiché mentre il Comune ha fatto valere la procura speciale rilasciata per ilcontroricorso, nella procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe una generica menzione di ogni incombente riferito alla controversia. Al proposito va data continuità al principio per cui la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza ( Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 730 del 19/01/2015; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19228 del 07/09/2006 contra :Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18343 del 16/09/2005). Il provvedimento di correzione, avente natura sostanzialmente amministrativa, non è per sua natura diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo ( Cass. Sez. U - , Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). Ciò posto, va rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato a ottenere non tanto la correzione di un errore materiale, bensì di una svista percettiva da parte del giudicante sulla data di notifica del ricorso e, per conseguenza, sulla legge processuale pro tempore applicabile, implican do nei fatti una richiesta di revocazione della sentenza anche sotto il profilo della mancata condanna della controparte alle spese di lite, non liquidate in ragione della rilevata inammissibilità dei controricorsi perché non notificati. Sotto altroprofilo, mancando una procura speciale alle liti rilasciata per tale nuova fase, deve altresì rilevarsi l’inammissibilità del ricorso, una volta riqualificato come ricorso per revocazione, in quanto quest’ultimo procedimento , a differenza di quello per correzione di errore materiale, tende a conseguire una nuova volontà del giudicante introducendo una nuova fase processuale. Pertanto esso deve essere accompagnato da un a procura speciale rilasciata dalle parti istanti al difensore , nel caso specifico mancante (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 30326 del 21/11/2019; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16224 del 31/07/2015Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19228 del 07/09/2006). Alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; nulla si provvede in merito alle spese perché in nessun caso nel procedimento di correzione di errore materiale è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024). P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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