CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 04431/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2020 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 12 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando le pene inflitte e confermando il giudizio di responsabilità in ordine ai contestati delitti di tentata rapina aggravata e porto di arma comune da sparo. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, 203 e 267, comma 1 bis, cod. proc. pen.; la Corte territoriale aveva fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sull'individuazione fotografica operata da agenti di p.g. in condizioni che non ne garantivano l'affidabilità, in assenza del riconoscimento ad opera delle persone offese e facendo leva su una circostanza fattuale appresa attraverso una fonte confidenziale, elemento che non poteva essere valutato a fini di prova. 2.1. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto al giudizio espresso in relazione alle richieste dell'appellante di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di esclusione della recidiva, per l'omessa valutazione della condotta successiva alla commissione del fatto (indicativa di un atteggiamento resipiscente in grado di attenuare la portata negativa del fatto). 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha motivato correttamente in ordine al valore da assegnare all'operata individuazione fotografica, valutando la qualità dei testimoni, alla luce dell'esperienza professionale (che aveva costituito il bagaglio informativo da cui era scaturita la capacità di riconoscere il ricorrente) e delle condizioni obiettive rappresentate dell'occasionale perdita dell'indumento che travisava il volto dell'imputato. La sentenza ha, inoltre, tenuto conto del mancato riconoscimento da parte delle persone offese, ritenendolo comprensibile in ragione della circostanze del fatto; ha assegnato esclusivamente valore di riscontro logico (non qualificabile come decisivo) alla circostanza del controllo su strada dell' imputato (avvenuto il giorno successivo alla rapina e mentre l'imputato si stava allontanando dal territorio pugliese) originato dalle informazioni acquisite in via confidenziale, circostanza quest'ultima che, peraltro, non pregiudicava l'utilizzazione dell'accertamento di fatto operato in quella circostanza. 1.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato: la motivazione della sentenza è adeguata e coerente con i dati considerati, senza alcun profilo di manifesta illogicità o contraddittorietà, avendo dato conto degli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche (modalità del fatto, gravi precedenti penali, specifici e allarmanti) e del significato da attribuire al nuovo episodio, indicativo di più accentuata pericolosità, mentre il dato della condotta susseguente al reato è dedotto in modo del tutto vago e generico, come tale neppure apprezzabile quale elemento favorevole. 2. All' inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a