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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06469/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che contesta l'omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53

I. 689 /1981 è inammissibile.

Sotto il primo profilo la sentenza impugnata, che ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/73, ha escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali (cfr.513).

Sotto altro profilo il ricorrente non aveva chiesto la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53

I. n. 689/1981 nell'atto di appello, sicchè non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione in relazione ad una richiesta non devoluta.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] che contesta l'omessa motivazione in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sostituzione della pena detentiva ex art. 53 I. 689 /1981 è inammissibile. Sotto il primo profilo la sentenza impugnata, che ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/73, ha escluso il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali (cfr.513). Sotto altro profilo il ricorrente non aveva chiesto la sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981 nell'atto di appello, sicchè non può ravvisarsi alcun difetto di motivazione in relazione ad una richiesta non devoluta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennai
Sentenza Cassazione n. 06469/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris